11/07/2017 – Riforma TUPI – Al via il Polo unico per le visite fiscali

Riforma TUPI

Al via il Polo unico per le visite fiscali

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

 

Se fino all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008 la disciplina concernente le visite di controllo era identica per il settore pubblico e quello privato. Attualmente vige un doppio binario: per il lavoro pubblico, le visite di controllo possono essere chieste alle ASL o all’INPS; nel settore privato l’INPS generalmente esegue dei controlli a campione ma il datore di lavoro può richiedere una visita fiscale attraverso l’ASL o l’INPS stesso, pagandone però il costo.

A mettere un po’ d’ordine nella materia per il settore pubblico è intervenuto l’art. 55-septies introdotto al D.Lgs. n. 165 del 2001, la cui regola base è che nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato.

La certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’INPS che la inoltra all’amministrazione interessata. Le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Il nuovo art. 55-septies

Nel testo modificato dall’art. 18 resta immutata, al comma 1, la regola secondo la quale in caso di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato col SSN. Interessante l’integrazione subito posta: “I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate”.

Anche la procedura relativa all’iter della certificazione medica rimane immutata: invio telematico, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’INPS e da questo immediatamente resa disponibile all’amministrazione interessata. Viene però aggiunto in carico all’Istituto pensionistico una ulteriore incombenza, che è quella di utilizzare la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 – in cui c’è un evidente refuso, visto che al comma 3 c’è la clausola di invarianza finanziaria – anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico.

Arriviamo al cuore delle modifiche introdotte all’art. 55-septies, al comma 2-bis che struttura il Polo unico per le visite fiscali. Viene ora stabilito che gli accertamenti medico-legali sono effettuati in via esclusiva dall’INPS d’ufficio o su richiesta, con oneri a carico dell’Istituto che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle amministrazioni interessate.

Il rapporto tra l’INPS e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale secondo le direttive impartite con apposito atto di indirizzo adottato con decreto del Ministro del lavoro.

Si tenga presente che ai sensi dell’art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, le disposizioni introdotte dal comma 2-bis si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017; dall’anno scolastico 2017/2018 per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali. Il decreto contenente l’atto di indirizzo deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le convenzioni entro il 31 agosto 2017. Conseguentemente, il comma 3, inserendo la lett. b-bis) all’art. 17, comma 5, D.L. n. 98 del 2011, assegna all’INPS 15 milioni di euro il 2017, 35 milioni per il 2018 e 50 milioni a decorrere dal 2019, finalizzati esclusivamente ai controlli sulle assenze.

Non subiscono modifiche il comma 4, relativo alle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione della certificazione medica, né il comma 5, secondo cui le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Le fasce di reperibilità

Corpose novità sono inserite per quanto riguarda le fasce di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità. Nella versione previgente, le regole erano state rinviate ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, fermo restando che qualora il dipendente dovesse allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, era tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.

Il D.Lgs. n. 75 del 2017 si è invece posto l’obiettivo di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, rinviando al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare questa volta col concerto del Ministro del lavoro, le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia.

Rimane la “finestra” per il dipendente che debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’INPS.

Art. 18 , D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (G.U. 7 giugno 2017, n. 130)

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