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Accesso civico: possibile accedere agli elaborati scritti di prove concorsuali?

 

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 246 del 24 maggio 2017, ha fornito interessanti indicazioni in merito alla possibilità di accedere, attraverso l’istituto dell’accesso civico, alla copia degli elaborati scritti relativi a prove concorsuali.

Nel caso di specie l’amministrazione non aveva accolto l’istanza di accesso civico in virtù del fatto che il richiedente non aveva partecipato al concorso (e di conseguenza non vi era, nello specifico, un interesse qualificato, connotato da attualità e concretezza) e che l’ostensione degli elaborati avrebbe potuto arrecare pregiudizio concreto alla sfera personale dei candidati del concorso, in relazione alla potenziale indiscriminata diffusione.

Come ricordato dal Garante, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico può essere rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

In proposito, le linee guida adottate dall’Anac, d’intesa con il Garante, precisano che «La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento – quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l’accesso generalizzato – deve essere effettuato “nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato,con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale […]“, ivi inclusi il diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, all’oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Analogamente, nelle linee guida è aggiunto che ai fini del pregiudizio concreto vanno preso in considerazione tutte le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbe derivare all’interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto.

Tutto ciò considerato, il Garante ha evidenziato che l’elaborato scritto presentato a un concorso pubblico è, in linea di massima, indicativo anche di molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali, relativi ad esempio alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità di espressione, o al carattere del candidato, che costituiscono aspetti valutabili nella selezione dei partecipanti.

Inoltre, in alcuni casi, e a seconda della traccia sottoposta, il contenuto degli elaborati può essere potenzialmente capace di rivelare anche informazioni e convinzioni che possono rientrare nella categoria dei dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice (si pensi in particolare alle tracce su temi storici o di cultura generale che potrebbero rivelare «opinioni politiche», «convinzioni filosofiche o di altro genere»).

Pertanto, l’ostensione di tali documenti è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati tali documenti da terzi, un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali.

In tal caso non è possibile accordare neppure l’accesso parziale ai documenti (art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. 33/2013), fornendo la copia degli elaborati priva dell’associazione ai dati personali identificativi dei candidati, poiché gli elaborati scritti delle procedure concorsuali sono redatti di proprio pugno dai candidati e, dunque, non si può escludere completamente la possibilità di re-indentificare a posteriori il soggetto interessato tramite la conoscenza o la comparazione della relativa grafia (anche art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento n. 2016/679/UE).

Resta ferma, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, l’accessibilità da parte del soggetto che ha partecipato alla procedura concorsuale, titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che, come tale, concretizza quell’interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti…

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