06/07/2017 – Sicurezza scuole, il sindaco non può scaricare la responsabilità sul dirigente se non prova la delega

Sicurezza scuole, il sindaco non può scaricare la responsabilità sul dirigente se non prova la delega

di Paola Rossi

 

“La responsabilità penale per la mancata verifica sulla sicurezza della scuola materna comunale ricade direttamente sul sindaco, se questo non dimostra di avere correttamente delegato il dirigente comunale nel suo ruolo di responsabile del servizio scuole . E, l’onere della prova dell’avvenuta delega incombe sul primo cittadino, in qualità di datore di lavoro dei dipendenti pubblici scolastici. Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 32358/2017 depositata ieri, ha respinto il ricorso di un sindaco che, per diverse violazioni della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha visto confermarsi la condanna alla pena dell’ammenda, in quanto in giudizio ha semplicemente indicato come responsabile il dirigente delegato, ma non ha fornito alcuna prova dell’effettivo conferimento della qualifica dirigenziale del servizio scuole comunale. E, anzi ha espressamente rinunciato all’audizione del dirigente indicato.”

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