13/06/2017 – Al via un sistema più rigoroso di valutazione della performance della Pa

Al via un sistema più rigoroso di valutazione della performance della Pa

di Michele Nico – Dirigente amministrativo di Ente locale

 

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 giugno 2017, che entrerà in vigore il prossimo 22 giugno, lancia una nuova sfida alla Pubblica amministrazione, che mai come oggi è stata al centro dell’attenzione non soltanto da parte del legislatore, ma anche dei mass-media, dell’opinione pubblica e del mondo del lavoro.

L’obiettivo, a ben vedere, è sempre lo stesso: il cambio di passo nella produttività del lavoro, garantendo maggiore impegno e trasparenza nella Pa, in modo che l’impiego pubblico non sia un privilegio di nicchia, ma un lavoro serio ed efficiente da svolgere al servizio della collettività.

Si è iniziato a puntare in questa direzione a partire dagli anni ’90, con l’entrata in vigore della L. n. 142 del 1990 per la riforma dell’ordinamento delle autonomie locali, la quale per la prima volta ha sancito che agli organi di governo competono funzioni di indirizzo politico, di definizione degli obiettivi e di controllo sul complessivo svolgimento dell’attività dell’ente, mentre alla macrostruttura spettano, in via esclusiva, compiti di gestione del patrimonio e degli interessi economici dell’ente stesso, mediante l’esercizio di funzioni e responsabilità gestionali con rilevanza esterna.

E’ il caso di ricordare che nel precedente assetto normativo all’interno dell’ente pubblico sussisteva una ben diversa distinzione, che vedeva da un lato gli organi politici rappresentativi e nel contempo titolari responsabili dell’intera attività della Pa, e, dall’altro, gli organi burocratici, con compiti di mero supporto all’azione operativa e al ruolo istituzionale dei primi.

In luogo di questa visione organizzativa con profonde radici nel passato, è prevalsa una più avanzata concezione amministrativa, in seno alla quale la distinzione tra organi politici e burocratici è stata completamente rivisitata.

Nel nuovo scenario, l’art. 20D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha inaugurato il meccanismo della verifica dei risultati rispetto agli obiettivi programmati, mediante appropriate tecniche di valutazione e controlli di gestione.

Va detto, però, che i nuclei di valutazione preposti a tale compito non hanno sortito gli effetti attesi, e per di più da allora in poi gli sforzi messi in atto per attuare una verifica dei risultati nella Pa si sono rivelati di scarsa efficacia, sia a causa di resistenze interne, sia per un disinteresse esterno.

In altre parole, non si è mai giunti in Italia a una effettiva razionalizzazione degli strumenti per la misurazione delle performance individuali e collettive nell’ente pubblico, ed è a tale difficile banco di prova che ora il legislatore intende nuovamente cimentarsi con il nuovo decreto.

A questo fine l’art. 1D.Lgs. n. 74 del 2017 modifica l’art. 3D.Lgs. n. 150 del 2009 stabilendo che ogni amministrazione pubblica sia tenuta a misurare e a valutare la performance, con specifico riferimento:

a) all’amministrazione nel suo complesso;

b) alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si essa articola;

c) ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti, secondo modalità indicate nel decreto stesso e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, emanato in attuazione dell’art. 19D.L. n. 90 del 2014.

Nel contesto ora descritto la valutazione delle performance assume un ruolo chiave per la funzionalità dell’ente a tutti i livelli, tanto che il rispetto delle disposizioni in materia non solo è condizione necessaria per l’erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla produttività, ma è anche rilevante ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.

Da tutto ciò deriva, per converso, che la valutazione negativa assume rilievo ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e della possibile irrogazione del licenziamento disciplinare.

L’art. 2 modifica corrispondentemente l’art. 4D.Lgs. n. 150 del 2009, prevedendo che nella definizione degli obiettivi relativi al ciclo di gestione della performance si debba tener conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente come validati nella relazione annuale, e che la rendicontazione dei risultati venga estesa anche agli organi di controllo interni.

In materia di obiettivi e indicatori, il disposto introduce la categoria degli obiettivi generali che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali, le priorità strategiche della Pa in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenuto conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini.

E’ evidente che in questo scenario un compito di fondamentale importanza è assegnato agli organismi indipendenti di valutazione (Oiv) che, avvalendosi delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione attivati dall’amministrazione, dovranno verificare l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati nel periodo di riferimento, valutando eventuali interventi correttivi in corso di esercizio proposti dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in rapporto al verificarsi di eventi sopravvenuti, tali da alterare l’assetto dell’organizzazione e delle risorse a disposizione dell’ente.

Non è poi secondario, nel disegno strategico della nuova valutazione della Pa, il ruolo attivo per la prima volta riconosciuto ai cittadini, che potranno far sentire la loro voce e incidere sulla valutazione della performance organizzativa attraverso i sistemi dì rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi (customer satisfaction).

Si tratterà poi di vedere, alla prova dei fatti, come le nuove strategie di valutazione influiranno sul disimpegno dell’azione amministrativa, fermo restando che i benefici delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 74 del 2017 presuppongono, come sempre, unì’adeguata autonomia gestionale della macrostruttura e la capacità di neutralizzare il condizionamento delle solite e inevitabili pressioni politiche.

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 (G.U. 7 giugno 2017, n. 130)

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