01/06/2017 – FOIA: Accesso Civico, ecco la guida ministeriale per le PA

FOIA: Accesso Civico, ecco la guida ministeriale per le PA

Pubblicato da lentepubblica.it il 31 maggio 2017
 
La ministra della Pa Marianna Madia ha firmato la versione definitiva del “libretto di istruzioni” del Foia (Freedom of Information Act), relativamente alle disposizioni che riguardano l’accesso civico, sotto forma di circolare arrivata al via libera finale dopo una fase di consultazione con le associazioni e i gruppi interessati al tema.

 

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013.

La circolare punta prima di tutto a limitare al minimo le mancate risposte alle richieste di dati che le Pa motivano con ragioni formali.  I “no” delle amministrazioni vanno motivati con l’esigenza di evitare un “pregiudizio concreto” alla tutela della sicurezza dello Stato o di segreti commerciali, ma per evitare interpretazioni troppo ampie il riferimento è alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE sui limiti al diritto di accesso europeo (regolamento CE 1049/2001).

A differenza del diritto di accesso civico “semplice”, che riguarda esclusivamente le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013), il solo limite al diritto di conoscere è rappresentato dagli interessi pubblici e privati espressamente indicati dall’articolo 5-bis. Conseguentemente è inammissibile il rifiuto fondato su altre ragioni.

Pertanto, il diritto di accesso generalizzato:

– dal punto di vista soggettivo, non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013);

– dal punto di vista oggettivo, è tendenzialmente onnicomprensivo, fatti salvi i limiti indicati dall’art. 5-bis, c. 1-3, oggetto delle Linee guida A.N.A.C. .

In allegato il testo completo della circolare.

Circolare 2-2017

 

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