28/01/2017 – Illegittima la revoca dell’Assessore disposta da Sindaco se le motivazioni non riguardino in via diretta la sua carica

Illegittima la revoca dell’Assessore disposta da Sindaco se le motivazioni non riguardino in via diretta la sua carica

di Vincenzo Giannotti – Dirigente del Settore Gestione Risorse (Umane e Finanziarie) del Comune di Frosinone

 

A seguito dell’impugnazione della revoca dell’incarico di un Assessore, il Tribunale amministrativo di prime cure considerava tale revoca illegittima perché ai sensi dell’art. 46 del TUEL, essa doveva essere motivata non sulla base di ragioni politiche, ed in particolare non per mere esigenze di partito o di coalizione, ma, una volta che la giunta era costituita per l’esercizio del suo mandato, nell’interesse della collettività rappresentata per le comuni esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Per contro, il provvedimento impugnato si fondava solo su ragioni politiche e di partito, senza alcuna dettagliata giustificazione dei riflessi eziologici sul buon andamento della giunta, al di là di frasi generiche di stile. A fronte della citata sentenza ricorre il Comune sostenendo che la revoca impugnata si fonda, in modo legittimo, sul disallineamento politico dell’originaria ricorrente dalla maggioranza consiliare e sulla conseguente rottura del rapporto fiduciario con il sindaco che la aveva nominata membro dell’organo esecutivo.

Le motivazioni del Consiglio di Stato

Rileva, in via preliminare, il Collegio amministrativo di appello, come il giudice di primo grado abbia applicato un principio non conforme a quelli espressi dalla costante giurisprudenza amministrativa in materia di revoca di assessori di enti locali, ma che, ciò nondimeno, l’errore in questione non ha inficiato la decisione finale, ma è rimasto limitato alla motivazione della decisione di accoglimento del ricorso. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato ripetutamente (ex multis Cons. di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6228) che il provvedimento di revoca dell’incarico di un singolo assessore ai sensi dell’art. 46, comma 4, TUEL può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore. Da ciò ne deriva che non è conforme a diritto il principio espresso nella pronuncia di primo grado secondo cui queste ragioni sono invece limitate a considerazioni concernenti l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost. Questa affermazione non si addice in particolare ai rapporti sindaco-giunta comunale quali definiti dall’ordinamento degli enti locali, nell’ambito dei quali il primo è organo rappresentativo dell’ente locale a diretta investitura popolare e la seconda è chiamata a “collaborare” con esso. Tuttavia, le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici amministrativi di prime cure, non sono errate in quanto la revoca è illegittima per assenza dei pur ampi presupposti sanciti dalla giurisprudenza.

Venendo al caso di specie, il provvedimento di revoca adottato si fonda sulla posizione di contrasto assunta dalla forza politica in cui è confluito l’Assessore dopo la sua elezione nel consiglio comunale, in surroga di un consigliere dimissionario. In particolare, il consigliere comunale una volta subentrato in consiglio, e poi nominato assessore, si era dimesso dalla carica di consigliere comunale a cui era subentrato altro consigliere. Successivamente, a detta del Sindaco e delle motivazioni del provvedimento di revoca assessorile, il nuovo consigliere aveva assunto un atteggiamento di disimpegno dell’attuale maggioranza, creando di fatto la mancanza di rappresentanza consiliare del partito in seno alla stessa. Secondo il Sindaco, questa frattura così venutasi a creare in seno al consiglio comunale non si conciliava più con gli obiettivi comuni della maggioranza, dal punto di vista politico che amministrativo. In particolare, la nomina ad assessore dell’interessato non risultava più rispondente agli indirizzi di natura politica – sia in termini di obiettivi che di risultati – che la Giunta intendeva perseguire nella sua attività amministrativa e di gestione, venendo così meno il rapporto fiduciario tra il vertice dell’amministrazione e il proprio assessore.

Precisato quanto sopra, evidenziano i giudici di Palazzo Spada, come in nessuna parte del provvedimento di revoca, è enucleata una ragione che possa giustificare il ritiro della fiducia nei confronti dell’assessore da parte dell’allora sindaco. Tutte le accuse di ordine politico che quest’ultimo formula sono infatti riferite al consigliere comunale, che non era componente dell’organo giuntale, sebbene facente parte della stessa forza politica cui ha aderito l’assessore. Ne consegue che il provvedimento impugnato nel presente giudizio non si fonda su ragioni di ordine politico relative alla persona dell’assessore revocato, ma in modo del tutto improprio, ad un soggetto diverso ed estraneo alla giunta. Da ciò ne discende come il dissenso venutosi a creare all’interno delle forze politiche in consiglio non è minimamente imputabile all’assessore medesimo e che, pertanto, non sussistano nel caso di specie nemmeno quei presupposti di ordine politico che in astratto legittimano una revoca dell’incarico fiduciario.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha, pertanto, considerato illegittimo il provvedimento di revoca dell’assessore, in quanto la revoca è avvenuta sulla base dell’atteggiamento avuto da un Consigliere comunale, ovvero da un soggetto diverso da quello dell’assessore. In altri termini, se ciò non fosse vero, il pur ampio potere del sindaco di riconsiderare le basi fiduciarie del rapporto con i propri assessori trasmoderebbe in una sorta di prerogativa arbitraria, da utilizzare all’occorrenza per “regolare i conti” con esponenti politici sgraditi, a tutto detrimento dei requisiti minimi di stabilità della giunta comunale e delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo nei confronti dell’amministrazione locale attribuite a questo organo dall’ordinamento degli enti locali.

Cons. di Stato, Sez. V, 19 gennaio 2017, n. 215

 
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