16/02/2017 – Da part time a full time e prepensionamento per eccedenza di personale. Le ricadute sulla capacità assunzionale e sull’ammontare della spesa del personale

Da part time a full time e prepensionamento per eccedenza di personale. Le ricadute sulla capacità  assunzionale e sull’ammontare della spesa del personale

L. Boiero 15/2/2017

La normativa di riferimento

L’articolo 1, commi 557 e 557-quater, legge n. 296/2006 e s.m.i, ha previsto che gli enti locali debbano procedere alla riduzione delle spese del personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

– razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

– contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Successivamente,  il comma 5 dell’articolo 3 del D.L. n. 90/2014, ferme restando le disposizioni limitative della spesa globale previste dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, per poi passare all’80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018. Per gli enti locali la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, era consentita l’assunzione di personale a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall’anno 2015 (norma disapplicata per il 2017 e 2018, dall’articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015). 

L’articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 16, comma 1-bis, D.L. n. 113/2016, ha consentito, agli enti locali soggetti al patto di stabilità, di assumere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.

Conversione  a tempo pieno del  rapporto di lavoro di un dipendente assunto a tempo parziale

La possibilità per un Ente locale di convertire a tempo pieno il rapporto di lavoro di un dipendente assunto a tempo parziale incontra  il limite posto dall’articolo 3, comma 101, della legge finanziaria per il 2008, n. 244/2007, che stabilisce quanto segue: “per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. (…)”.

La norma è stata esaminata più volte da parte delle Sezioni regionali di controllo in sede consultiva. È parere consolidato che la norma non trova applicazione nel caso di un rapporto originariamente stipulato a tempo pieno e, successivamente, trasformato a tempo parziale nonché, dopo iniziali incertezze interpretative, nell’ipotesi di incrementi di orario tali da non raggiungere il limite del tempo pieno.

In merito al tema in trattazione, un Sindaco ha formulato una richiesta di parere in ordine alla fattispecie concernente un dipendente dell’Ente che, assunto a tempo indeterminato e a tempo parziale, ha ottenuto, successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, un ampliamento dell’orario di servizio. Essendo insorta l’ulteriore esigenza dell’Ente di avvalersi delle prestazioni del citato dipendente a tempo pieno, il Capo dell’Amministrazione Comunale  ha chiesto di conoscere se la trasformazione del contratto di lavoro debba incidere sulla capacità assunzionale dell’Ente conteggiando il differenziale fra il tempo pieno ed il part time all’epoca della costituzione del rapporto di lavoro oppure solo le ore effettuate immediatamente prima della trasformazione del rapporto lavorativo a tempo pieno.

La fattispecie sottoposta all’esame della Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo  rientra nella previsione normativa di cui all’articolo 3, comma 101, della legge n. 244/2007, poiché l’assunzione del dipendente in questione è stata effettuata originariamente a tempo parziale e l’Amministrazione intende procedere alla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro.

Di conseguenza, in caso di trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro a tempo parziale, che il citato articolo 3, comma 101, legge n. 244/2007 equipara a nuova assunzione, l’incremento di spesa che l’ente locale sostiene, e sulla cui base deve verificare la capienza nel contingente di assunzioni annuali effettuabili è pari alla differenza fra la spesa sostenuta per il rapporto di lavoro a tempo parziale e quella discendente dalla trasformazione del rapporto a tempo pieno anche al fine di evitare comportamenti “elusivi” dei vigenti vincoli in materia di turn over.

Trattandosi, infatti, di un limite quantitativo mai preso in considerazione prima, neanche in occasione degli incrementi di orario con cui è stata integrata la prestazione lavorativa part time, in questa fase di trasformazione del rapporto la differenza oraria fra l’originario contratto di lavoro ed il contratto a tempo pieno va ad incidere integralmente sugli spazi assunzionali dell’Ente” (cfr.   Del. n. 12/2017/PAR, Sez. reg. di controllo per l’Abruzzo)

Pensione anticipata di  una unità lavorativa in servizio  per situazione di eccedenza di personale

Un Amministrazione Comunale si è rivolta alla Sezione Regionale di Controllo per Le Marche, ha palesato che la stessa  intendeva  incrementare il  monte ore dell’unico agente di Polizia Locale in servizio, assunto con contratto a tempo parziale e indeterminato per 24 ore settimanali, senza trasformarlo a tempo pieno, per far fronte alle maggiori necessità funzionali. Aggiunge poi che,  nel corso dell’anno 2015, l’ente ha collocato in pensione anticipata una unità lavorativa in servizio presso la scuola materna, per rilevata presenza di situazione di eccedenza, secondo le disposizioni previste nell’articolo 33 del d.lgs. 165/2001. Specificato quanto sopra, ha posto il seguente quesito: “Il risparmio conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro suddetto, può essere contabilizzato ai fini dell’osservanza del vincolo di contenimento della spesa per il personale?”.

La stessa Amministrazione, ha ancora dichiarato che la disposizione di legge di cui si chiede l’interpretazione è l’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e che la propria tesi interpretativa in merito alla disposizione di legge citata era la seguente: l’incremento orario deve sottostare al solo vincolo di contenimento della spesa e non agli obblighi assunzionali, che si applicano solo per le trasformazioni dei contratti a tempo pieno, ritenendo che i risparmi per cessazione dal servizio intervenuta nel corso del 2015, possano essere impiegati per finanziare l’incremento di spesa conseguente all’aumento delle ore necessarie.

Per quanto riguarda la possibilità di contabilizzare, ai fini dell’osservanza del vincolo di contenimento della spesa per il personale, il risparmio conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro di una unità lavorativa collocata in pensione anticipata per rilevata presenza di situazione di eccedenza, secondo le disposizioni previste nell’articolo 33 del d.lgs. 165/2001, giova ricordare che  la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione DFP 23777 P-4.17.1.7.1 del 28 aprile 2014, concernente “Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento”, indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui i Comuni), detta le seguenti prescrizioni:

– le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione (art. 2, comma 3, del decreto legge n. 101 del 2013). Dalla riduzione di quest’ultima deve scaturire una diminuzione strutturale della spesa di personale;

– le cessazioni disposte per prepensionamento (articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge n. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (art. 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95);

– le misure di prepensionamento non si devono ripercuotere negativamente sugli equilibri della finanza pubblica complessivamente intesa, ma anzi devono consentire risparmi. Ciò richiede che le amministrazioni pubbliche utilizzino correttamente tale strumento realizzando riduzioni strutturali della spesa del personale, che potranno essere garantite e certificate solo dalla coerenza delle scelte operate dall’amministrazione stessa anche nel medio periodo.

Da quanto sopra esposto, deriva che l’applicazione della disciplina dei prepensionamenti per riassorbire la rilevata eccedenza di personale, al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, debba consentire un effettivo risparmio, con una riduzione strutturale della spesa di personale debitamente certificati e i relativi prepensionamenti non possano essere conteggiati nell’immediato come risparmi utili.

L’Amministrazione vorrà, pertanto, nell’ambito dei poteri gestionali di esclusiva competenza e delle connesse responsabilità, procedere alle valutazioni e alle conseguenti determinazioni, tenendo presente l’esigenza imprescindibile di assicurare il puntuale rispetto dei principi, delle limitazioni e dei vincoli delineati dalla disciplina normativa vigente e dal quadro giurisprudenziale, come sopra illustrati” (cfr.  Sezione di Controllo Marche, Del.  8/2017/PAR).


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