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Scaduti i termini per la consultazione delle Linee guida per la pubblicazione dei dati relativi ad amministratori e dirigenti
di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

Le norme di riferimento

L’art. 14D.Lgs. n. 33 del 2016 ha subito rilevanti modifiche ad opera dell’art. 13D.Lgs. n. 97 del 2016. Innanzi tutto è stato esteso il novero dei soggetti interessati: gli obblighi di trasparenza riguardano, infatti, non solo i componenti degli organi di indirizzo politico, com’era nella precedente rubrica dell’art. 14, ma i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, “anche se non di carattere elettivo”, nonché quelli di incarichi dirigenziali.

Rimane sostanzialmente inalterato il set di informazioni destinate ad essere diffuse tramite la sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di ciascun ente: l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; il curriculum; i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; le dichiarazioni dei redditi e le attestazioni e dichiarazioni circa lo stato patrimoniale del soggetto, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che vi consentano.

Rimaneggiato anche il comma 2, che affida alle singole P.A. l’onere di pubblicare i dati entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato.

Unica differenza è che nella versione modificata, decorsi i termini, dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’art. 5 – che regola l’accesso civico – mentre nella versione originaria questi non dovevano essere trasferiti nelle sezioni di archivio.

In sede di modifica, all’art. 14 sono stati inseriti quattro nuovi commi:

– con l’1-bis, le P.A. sono tenute a pubblicare i dati per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;

– con l’1-ter, ciascun dirigente è tenuto a comunicare all’amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, da pubblicare sul sito istituzionale;

– con l’1-quater, negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico; il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e del mancato raggiungimento degli obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi;

– con l’1-quinquies, gli obblighi di pubblicazione si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe dai dirigenti e in ogni altro caso in cui svolgono funzioni dirigenziali; per gli altri è pubblicato il solo curriculum vitae.

Lo schema di Linee guida. Gli amministratori

L’Anac ha messo in consultazione le Linee guida per la corretta ed efficace applicazione dell’art. 14D.Lgs. n. 33 del 2013, che riveste un particolare rilievo tenuto conto dell’intento perseguito dal legislatore di rafforzare il regime di trasparenza, ricercato col significativo ampliamento del novero dei soggetti interessati, che ha l’evidente finalità di rendere conoscibili le informazioni con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice a cui sono attribuite competenze di indirizzo politico-amministrativo, di gestione e di amministrazione attiva.

Dal punto di vista soggettivo, le Linee guida mettono subito in evidenza come risulti rafforzato il regime di trasparenza diretto a rendere conoscibili le informazioni riguardanti tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice e a cui sono attribuite competenze in grado di incidere sul perseguimento dei fini istituzionali degli enti. Figure riportate a titolo esemplificativo in uno schema accluso al documento (Allegato 1).

Per quanto concerne i titolari di incarichi politici, la novella introdotta nel 2016 ha consentito di chiarire che i destinatari degli obblighi sono i soggetti di tutte le P.A., Regioni ed enti locali compresi, e che le norme si applicano anche ai titolari di incarichi politici non di carattere elettivo, come ad esempio gli assessori.

Specifica il documento posto in consultazione che l’obbligo vale anche per i commissari straordinari ma solo qualora il decreto di scioglimento attribuisca loro i poteri del Sindaco e/o della Giunta e del Consiglio. Non è per questo applicabile ai commissari ad acta nominati per il compimento di singoli atti.

Agli amministratori delle circoscrizioni di decentramento comunale si applicano le medesime regole del Comune. Non ai titolari di incarichi o cariche attribuiti a titolo gratuito ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, purché la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie, non nel caso di rinuncia al compenso da parte del soggetto che riceve l’incarico o la carica.

I dirigenti

I titolari di incarichi dirigenziali hanno i medesimi obblighi di trasparenza previsti per gli amministratori. Riguardano sia gli incarichi amministrativi di vertice che quelli di funzione dirigenziale interni o esterni, compresi gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di P.A. Sia ancora a dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici.

Se in servizio presso un’amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza (comando, distacco, fuori ruolo), i dati sono pubblicati dall’amministrazione in cui prestano servizio.

Gli obblighi si estendono ai titolari di posizioni organizzative cui siano affidate deleghe dirigenziali o che svolgano funzioni dirigenziali, come nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale.

I dirigenti sono oggi tenuti a comunicare alla propria amministrazione l’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, cui corrisponde l’obbligo dell’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale detto dato, con lo specifico intento di consentire il controllo del rispetto della normativa concernente il limite massimo delle retribuzioni fissato per i dipendenti pubblici dagli artt. 23-bis e 23-terD.L. n. 201 del 2011.

Conglomerato entro cui, ad avviso dell’Autorità, vanno ricompresi gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle P.A., anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni.

Il D.Lgs. n. 33 del 2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14. Si tratta di sanzioni che possono essere irrogate nei confronti dei soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, comma 1) e anche nei confronti dei responsabili della pubblicazione qualora questa venga omessa in tutto o in parte (art. 47, comma 1-bis).

La fase transitoria

In relazione alla disposizione transitoria contenuta nell’art. 42, comma 1D.Lgs. n. 97 del 2016, secondo cui gli adeguamenti alla nuova disciplina avvengono entro sei mesi dalla data di sua entrata in vigore (23 dicembre 2016), l’Autorità evidenzia che per alcune categorie di soggetti gli obblighi di pubblicazione sono rimasti immutati, talché la pubblicazione continua a essere effettuata secondo le normali scadenze già previste in precedenza.

Per quelli toccati per la prima volta dall’obbligo (dirigenti e titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali), l’Autorità specifica che occorre tenere conto dei soggetti in carica o cessati dal 1° gennaio 2017. Per questi devono risultare pubblicati tutti i dati di cui all’art. 14 entro il 31 marzo 2017, mentre il termine per la predisposizione delle attestazioni OIV sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, con riferimento all’anno 2016 e ai primi tre mesi dell’anno 2017, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, dovranno essere pubblicate nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “controlli e rilievi sull’amministrazione”, entro il 30 aprile 2017.

Fanno eccezione le dichiarazioni reddituali previste alla lett. f), per le quali vale l’ordinario termine previsto dalla L. n. 441 del 1982, cui l’art. 14 rinvia, e cioè entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche e riferiti all’anno 2016.

Negli anni successivi, i soggetti tenuti a tale obbligo forniscono annualmente copia della dichiarazione dei redditi e una dichiarazione riguardante le variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione dichiarata nell’anno precedente, secondo lo schema allegato alle Linee guida. Documenti che devono essere pubblicati non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

In capo a loro è altresì posto l’obbligo di presentare le dichiarazioni e le attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Nel caso di mancato consenso alla pubblicazione sussiste l’obbligo di indicare il legame di parentela col titolare dell’incarico ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti.

Gli allegati

Alle Linee guida sono acclusi i seguenti documenti:

– Allegato n. 1 Elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali;

– Allegato n. 2 Modello di dichiarazione, per i soggetti titolari di carica o di incarico, della situazione patrimoniale e della variazione della situazione patrimoniale;

– Allegato n. 3 Modello di attestazione di variazione patrimoniale, per i soggetti titolari di carica o di incarico, della situazione patrimoniale e della variazione della situazione patrimoniale;

– Allegato n. 4 Modello per la comunicazione e pubblicazione dei dati dei soggetti cessati dalla carica o dall’incarico;

– Modulo per le osservazioni.

Anac, Schema di Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013

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