10/02/2017 – Anac, il responsabile del servizio non può più presiedere le «proprie» commissioni di gara

Anac, il responsabile del servizio non può più presiedere le «proprie» commissioni di gara

di Stefano Usai

 
 

“In sostanza, il dirigente/responsabile del servizio non potrebbe né presiedere né far parte della commissione di gara per essere comunque interessato dall’appalto sia per l’approvazione degli atti di gara sia per una funzione comunque collegata alla stessa esecuzione del contratto. Inoltre, non ne potrebbe, evidentemente, far parte se al contempo sia anche Rup. In questo senso, sempre nel parere si legge che «il Rup di regola ricade nell’ipotesi di incompatibilità prevista dal comma 4 dell’art. 77 (cfr. Linee guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 26 ottobre 2016)»….

Rimane aperta, pertanto, la questione dei rapporti tra questa norma e l’articolo 107 del Dlgs 267/2000 (relativo agli enti locali) che, ora, deve essere interpretato nel senso che la commissione di gara deve essere presieduta da un soggetto diverso dal responsabile del servizio per evitare l’incompatibilità e, pertanto, l’annullamento degli atti di gara.”

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