Print Friendly, PDF & Email
La responsabilità amministrativa per incarichi e cattiva gestione
 

di Arturo Bianco

La responsabilità amministrativa matura per i danni apportati all’ente dalla cattiva gestione, come la mancata segnalazione all’assicurazione della richiesta di risarcimento danni avanzata per la mancanza di manutenzione delle strade. In questi casi, la mancata costituzione in giudizio non determina automaticamente la maturazione di questa forma di responsabilità. Essa matura inoltre nel caso in cui è stata erogata la indennità di risultato ai dirigenti pur in mancanza della pubblicazione sul sito internet delle informazioni richieste sul conferimento di incarichi a soggetti esterni. Possono essere così riassunte le più recenti indicazioni della Corte dei Conti sulla maturazione di responsabilità amministrativa.

I DANNI DA CATTIVA GESTIONE

Per la sentenza della Corte dei Conti della Toscana n. 17/2017 i danni provocati dalla cattiva gestione determinano la maturazione di responsabilità amministrativa. Appartengono alla cd cattiva gestione i danni conseguenti alla mancata trasmissione alla compagnia assicuratrice con cui l’ente ha stipulato una specifica polizza della richiesta di risarcimento avanzata da un cittadino per l’infortunio occorsogli a seguito della assenza di manutenzione in una strada. 

Questa forma di responsabilità matura anche nel caso di assenza di una attribuzione formale di tale incarico, a condizione che si possa ritenere che lo stesso è stato attribuito in modo sostanziale. Leggiamo nella sentenza che “ove fosse stata tenuta la condotta doverosa la compagnia assicuratrice avrebbe versato le somme dovute in conseguenza dell’infortunio stradale, evitando il pagamento da parte dell’ente delle somme oggetto di condanna di cui alla sentenza del giudice civile”. Si deve considerare presente il requisito della “colpa grave, trattandosi di inadempimento ad un elementare dovere correlato alle incombenze dell’ufficio”.

Non matura invece, quanto meno in modo automatico, responsabilità per la mancata costituzione in giudizio da parte dell’ente: trattasi nel caso specifico di un giudizio in cui “l’ente avrebbe potuto andare assolto solo qualora fosse stato in grado teoricamente di dimostrare che l’infortunio fonte di danno era stato causato dal caso fortuito, il che francamente non era in alcun modo ipotizzabile, con la puntualizzazione che in caso di incertezza della concreta causa del danno il fatto ignoto sarebbe stato comunque a carico del Comune in qualità di custode. In concreto quindi la costituzione in giudizio dell’ente non avrebbe, con elevatissimo grado di probabilità, potuto modificare l’esito del giudizio”. Inoltre, nel caso specifico il riconoscimento da parte del giudice di un risarcimento assai ridotto determina come ulteriore conseguenza che la costituzione in giudizio non avrebbe influito neppure su tale aspetto.

LA MANCATA PUBBLICITA’ DEGLI INCARICHI

Per la sentenza della Corte dei Conti del Lazio n. 323/2016 matura responsabilità amministrativa per le indennità di risultato corrisposte ai dirigenti in caso di mancata pubblicazione sul sito delle informazioni sugli incarichi conferiti a soggetti esterni da parte della stessa amministrazione. Tale responsabilità matura in capo ai soggetti che hanno corrisposto tali compensi, mentre, per mancanza del requisito della colpa grave, questa forma di responsabilità non matura nè in capo al sindaco né in capo ai componenti il nucleo di valutazione.

Occorre, in premessa, considerare che siamo in presenza “di un illecito tipizzato quanto alla individuazione del danno, danno che, a fronte di un espresso divieto di corresponsione dell’emolumento, è costituito dall’ammontare dell’emolumento stesso”.

Sulla quantificazione della misura leggiamo che “il danno è correttamente determinato nell’ammontare dell’intera retribuzione di risultato indebitamente liquidata perché la struttura dell’illecito come tipizzata nell’art. 11, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 150/2009, comporta che alla trasgressione del dovere di pubblicità si collega automaticamente il divieto di corrispondere la retribuzione di risultato per gli incarichi non pubblicati, per cui la retribuzione predetta non spetta per il solo fatto che l’incarico non è stato pubblicato, indipendentemente dalla valutazione positiva che della produttività del dirigente conferente abbia fatto l’amministrazione”.

Manca la maturazione del requisito della colpa grave sia in capo ai componenti il nucleo di valutazione, sia in capo al sindaco. Per i primi viene detto che “non possono rispondere in termini di causalità di un illecito che essi non potevano valutare, non potendo giudicare sul mancato assolvimento degli obblighi di trasparenza per non essere tale obiettivo inserito nei criteri di valutazione a loro disposizione”. Per il sindaco leggiamo che il fatto che il comune dispone di un sito e che “la disfunzione del mancato utilizzo di tale sito per la pubblicazione degli incarichi non appare in modo immediato da una verifica di carattere generale, la mancata verifica del requisito della pubblicazione degli incarichi da parte dei dirigenti conferenti gli incarichi stessi non può essergli addebitata a titolo di colpa grave”, anche se in termini generali gli spetta il compito di vigilanza sull’attività amministrativa. 

La responsabilità matura in capo al segretario/direttore generale che ha disposto la erogazione di tali compensi (ad essa si aggiunge quella del vicesegretario che ha disposto la erogazione degli stessi per il segretario). Ci viene detto che “la loro firma, che dispone la liquidazione, non si pone affatto quale atto dovuto a seguito della valutazione positiva del Nucleo di Valutazione, in quanto apposita norma di legge esclude che tale liquidazione spetti se il dirigente non ha provveduto a pubblicare gli incarichi sul sito. Pertanto, pur in presenza di una tale valutazione, l’indennità in questione non spetta, e la sua liquidazione concreta l’elemento causale diretto al quale l’illecito è riferibile .. la verifica della corretta gestione del sito web del Comune non è certo affare che esulasse dalle loro competenze quali vertici amministrativi dell’ente, atteso che è del tutto intuitivo che ogni carenza del sito rispetto a requisiti e funzioni di legge non può che essere rimediata dalla direzione generale a cui essa fa capo, e non dai singoli dirigenti, che possono limitarsi a segnalarla”.

La sentenza aggiunge infine che dalla mancata trasmissione alla Funzione Pubblica dell’elenco degli incarichi conferiti e dal conseguente divieto imposto dal legislatore di conferire nuovi incarichi, non scaturisce direttamente ed automaticamente la maturazione di responsabilità amministrativa. Si deve pervenire a questa conclusione perché la disposizione di legge non stabilisce la nullità di tali incarichi e quindi la responsabilità amministrativa richiede l’accertamento della maturazione di danni a seguito del conferimento di tali incarichi.

Torna in alto