01/02/2017 – La corruzione «sospetta» non basta a revocare il segretario comunale

La corruzione «sospetta» non basta a revocare il segretario comunale

di Michele Nico

 

 

Nell’esercizio della vigilanza sulla Pa in tema di trasparenza e di prevenzione dell’illegalità, l’Anac aderisce a un’ampia accezione del concetto di corruzione ed estende un controllo penetrante agli snodi di maggior rilievo che presidiano il funzionamento degli enti locali.

A riprova di ciò, con la delibera n. 20 del 18 gennaio 2017, l’Autorità anticorruzione vuol vedere chiaro nell’organizzazione amministrativa di un Comune ed esprime parere non favorevole al decreto sindacale di revoca dell’incarico di segretario generale, che la prefettura ha trasmesso all’Anac in base all’articolo 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012 n. 190.

La vicenda 

In base a quest’ultimo disposto, decorsi 30 giorni dalla comunicazione la revoca dell’incarico diventa efficace, salvo che l’organismo di vigilanza rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

E nel caso in esame, qualche giorno prima dello spirare del termine, l’Autorità blocca l’efficacia della revoca disposta dal sindaco ai sensi dell’articolo 100 del Tuel, per presunte violazioni dei doveri d’ufficio del segretario dell’ente.

Il funzionario, al rientro in servizio dopo un breve infortunio, apprende di essere stato esautorato da tutti gli incarichi, in seguito all’adozione di un decreto sindacale che riassegna le relative funzioni a tre dirigenti comunali.

Al che il segretario contesta con fermezza il provvedimento e prende avvio l’istruttoria presso l’Anac, che acquisisce a più riprese informazioni sia dal sindaco, sia dal segretario dell’ente locale.

La contesa 

Nell’ambito dell’insanabile dissidio sorto tra i due, il primo sostiene che il rapporto di fiducia con il segretario sarebbe venuto meno per gravi e reiterate infrazioni, tra cui l’omessa assistenza giuridica agli organi istituzionali (Giunta e Consiglio), aggressioni verbali e messaggi ingiuriosi agli amministratori locali, insofferenza dinanzi a richieste di pareri e abbandono ingiustificato di riunioni e tavoli di lavoro.

Il segretario generale, per contro, fornisce un’opposta versione dei fatti, sostenendo che la revoca sarebbe intervenuta non già per l’asserita violazione dei doveri d’ufficio, quanto invece per la propria attività svolta al fine di ripristinare la legalità dell’azione amministrativa nell’ente locale, caratterizzato, a suo dire, da una situazione di diffusa illegittimità. 

Da questo punto di vista, la revoca non sarebbe altro che lo strumento utilizzato dal sindaco per allontanare un segretario “scomodo”, stante il suo operare finalizzato al ripristino della legalità e alla rimozione di «compromessi, privilegi, abusi, illegittimità e illegalità» dilaganti nell’amministrazione locale.

Va anche detto, a onor del vero, che nella nota del sindaco inviata all’Autorità si rileva che «a seguito delle gratuite accuse di diffusa illegalità nel comune», il segretario «non ha mai fatto alcun rilievo, nei confronti di nessuno, in merito a fatti o situazioni concernenti aspetti di cui alla normativa anticorruzione», come risulta dalla documentazione allegata a corredo dell’informativa.

La decisione 

A fronte di ciò, tuttavia, il collegio non si limita ad accertare l’infondatezza delle contestazioni mosse dal segretario, ma decide di proseguire con l’istruttoria per sgombrare il campo da qualsiasi ombra o sospetto di illegalità nell’operato dell’ente locale.

Avallando un’ampia accezione del concetto di anticorruzione, l’Anac esprime parere non favorevole al provvedimento di revoca e promuove un supplemento d’istruttoria, riservandosi di assumere in un secondo momento le opportune determinazioni del caso.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto