12/12/2017 – Danno erariale per la nomina del direttore generale conferita ad ex segretario collocato in quiescenza

Danno erariale per la nomina del direttore generale conferita ad ex segretario collocato in quiescenza

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

Danno erariale per la nomina del direttore generale conferita ad ex segretario collocato in quiescenza
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

A seguito di ispezione da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze venivano rilevate alcune criticità, tra le quale la parte essenziale si riferiva alla nomina del direttore generale disposta in favore dell’ex segretario collocato in pensione per raggiunti limiti di età. In particolare, nella ricostruzione della vicenda, la situazione si presentava nel modo seguente: a) al segretario generale all’epoca in servizio la Giunta Provinciale gli conferiva anche l’incarico di direttore generale con un compenso aggiuntivo; b) alla data di collocamento del segretario a riposo, la medesima Giunta gli conferiva l’incarico di direttore generale versandogli il solo importo addizionale già a lui corrisposto; c) a scadenza dell’incarico il Commissario Prefettizio disponeva la continuazione dello stesso per il medesimo importo; d) infine, dopo la scadenza della gestione commissariale, il Presidente della Provincia rinominava l’ex segretario provinciale questa volta a titolo gratuito.

A seguito della segnalazione ricevuta dal dirigente del MEF, la Procura conveniva a giudizio per responsabilità contabile, il Presidente della Provincia, l’intera giunta provinciale, il segretario generale che aveva acconsentito senza nulla rilevare il conferimento dell’incarico di direttore generale al suo ex collega ormai collocato in quiescenza, il dirigente estensore del parere di regolarità tecnica, il dirigente del servizio finanziario che aveva posto il proprio parere contabile ed, infine, il Commissario Prefettizio che aveva disposto la continuazione delle attività al citato direttore generale.

Secondo la prospettazione della Procura il conferimento dell’incarico di direttore generale all’ex segretario andato in pensione per raggiunti limiti di età non poteva essere conferito, per l’espressa esclusione disposta dalle disposizioni legislative che prevedevano il limite di età massimo raggiungibile di 67 anni (comprensivi di due anni massimi di eventuale proroga), età questa che era stata raggiunta dall’ex segretario provinciale, tanto che non era possibile istaurare con lo stesso alcun rapporto di lavoro con l’ente pubblico stante l’inderogabilità della normativa la quale non può essere in alcun modo aggirata da alcuna disposizione in contrasto.

I convenuti in giudizio si difendono in vario modo, evidenziando la parte politica l’esimente discendendo dal solo ruolo di solo indirizzo politico e non di gestione; il segretario generale ed in dirigenti chiamati in giudizio hanno evidenziato la legittimità dell’incarico conferito in quanto l’inconferibilità è stata disposta solo con il D.L. n. 90 del 2014, ossia in epoca successiva alla nomina disposta, evidenziando come al direttore generale non si applichino le disposizioni previste per i dirigenti, in considerazione delle attività tipicamente fiduciarie di raccordo con il vertice politico secondo le disposizioni legislativa previste per la relativa nomina. Infine, veniva rilevato dai convenuti come, le disposizioni legislative di cui all’art. 33, comma 3, D.L. n. 223 del 2006, che riguardavano il collocamento obbligatorio a riposo dei dipendenti pubblici per raggiunti limiti di età, si applicavano solo al conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto (art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001) non estensibili alla figura del direttore generale.

Le motivazioni del collegio contabile

Secondo il Collegio contabile va pienamente confermata l’accusa della Procura in merito al danno erariale per l’inutile spesa sostenuta in violazione di legge da parte dei convenuti, confutando le tesi dei convenuti nel modo seguente:

· Il direttore generale è un dirigente dell’ente, secondo sia la giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, sentenza n. 5216/2002secondo cui “Non vale argomentare … dall’intuitu personae che presiede alla scelta e nomina del direttore generale e dal rapporto di fiducia che lo lega all’organo politico(…)” al fine di escludere la natura dirigenziale delle funzioni spettanti al direttore generale), sia la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ, S.U., sentenza n. 13538/2006 secondo cui il direttore generale è investito di compiti e funzioni che sono tipici della figura dirigenziale, sicché “è esso stesso un dirigente“);

· In merito all’introduzione solo dal D.L. n. 90 del 2014 dell’inconferibilità degli incarichi dirigenziali a personale in quiescenza, tale eccezione è priva di pregio, in quanto tale normativa ha semplicemente esteso tale divieto a tutti i dipendenti in quiescenza e non solo a quelli per limiti di età. In altri termini quello che rileva è il solo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il quale avrebbe dovuto condurre i convenuti a desistere dalla sua nomina in quanto effettuata contra legem.

Precisata la condotta dei convenuti in violazione di legge, la ripartizione della responsabilità devono essere per tutti confermate per le seguenti ragioni rilevanti:

– In merito alla causazione del danno da parte della componente politica (Presidente e Giunta Provinciale) non può essere accolta l’esimente politica da loro reclamata, in quanto l’elemento psicologico non è escluso dalla presenza di pareri favorevoli di legittimità, i quali non solo non assurgono a rilevanza di “esimente politica”, ma non possono “scusare” la condotta avventata degli amministratori;

– Avuto riguardo alle funzioni e responsabilità del Segretario provinciale e del responsabile del servizio i quali abbiano orientato con il parere da loro espresso la decisione degli organi politici, qualora tale decisione sia stata adottata contra ius, ben possono essere chiamati a rispondere del danno causato in concorso con gli amministratori, in relazione all’attività consultiva illecitamente esercitata;

– Per quanto concerne il parere di regolarità contabile previsto dall’art. 49, comma 1, Tuel è stato affermato che “Il parere di regolarità contabile è previsto dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000 e differisce dal visto di regolarità contabile, previsto dall’art. 151 del medesimo decreto legislativo, che attiene alla fase di esecuzione della spesa (…) il responsabile del servizio finanziario, nell’esprimere il proprio parere di regolarità contabile, non ha alcun potere discrezionale e di merito, ma deve valutare, oltre che l’attestazione della copertura finanziaria e la corretta imputazione al capitolo di spesa, anche la legittimità della spesa (…)” (ex multis, Sez. giurisdiz. Trentino-Alto Adige, 25 marzo 2010, n. 114 e Sez. giurisdiz. Puglia, 1 marzo 2006, n. 207).

Conclusioni

Il Collegio contabile conclude addebitando in parte uguale ai tutti i convenuti i compensi corrisposti al direttore generale, senza alcuna riduzione per una eventuale utilità ricevuta dall’ente provinciale, in quanto il legislatore si è occupato di disciplinare i presupposti legittimanti il ricorso alla figura del direttore generale, così esprimendo a monte una valutazione di utilità per cui è, oltre che illegittimo, assolutamente privo di utilità qualsiasi conferimento di incarico che non rispetti i presupposti normativi.

Corte dei conti-Puglia, Sez. giurisdiz., sentenza 20 novembre 2017, n. 483

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