11/12/2017 – Danno erariale per le assunzioni dello staff con compiti gestionali

Danno erariale per le assunzioni dello staff con compiti gestionali

di Vincenzo Giannotti

 

Il sindaco, la giunta comunale, il direttore generale, il segretario generale, il responsabile del personale e quello finanziario sono stati chiamati, a diverso titolo, a rispondere del danno erariale dovuto dalle assunzioni effettuate del personale dello staff del sindaco. Era emerso, infatti, dalle delibere e dai contratti di lavoro, che le assunzioni di questi soggetti erano state effettuate per lo svolgimento di attività amministrative ordinarie dell’ente locale e non per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo proprie degli organi politici. Queste conclusioni sono state confermate dalla Prima Sezione Centrale di Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 490/2017.

La condanna dei giudici contabili di primo grado 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della regionale Campania, con la sentenza 436/2016 ha condannato il sindaco, l’organo esecutivo, il direttore generale, il segretario generale, i dirigenti del personale e finanziario per aver stipulato con il personale, assunto in via fiduciaria nello staff del sindaco, contratti individuali che prevedevano funzioni ordinarie e non per le funzioni di indirizzo degli organi politici, in aperta violazione delle disposizioni di cui all’articolo 90 del Testo unico degli enti locali. Il danno veniva quantificato nelle retribuzioni corrisposte al personale.

Le motivazioni del ricorso in appello 

Nelle motivazioni dell’appello tutti i convenuti difendono la loro posizione scaricando la responsabilità su altri soggetti. In particolare, la parte politica invoca l’esimente politica, essendo i contratti stati stipulati dagli organi gestionali, le delibere adottate sulla base dei pareri di regolarità contabile e tecnica, e in assenza di possibili rilievi di legittimità avanzata dal segretario generale quale garante della legittimità degli atti adottati. Al contrario, i funzionari difendono la loro posizione in quanto effettuata su specifica indicazione del sindaco e dell’organo esecutivo cui andava, in via esclusiva, ricondotta la responsabilità della scelta. Il segretario evidenzia come lo stesso si fosse limitato a partecipare alle sedute quale ufficiale rogante, mentre il responsabile finanziario si sarebbe limitato a esprimere il parere tecnico di competenza, non incidendo sulla volontà della giunta comunale.

Le conclusioni della Corte d’Appello 

Secondo il collegio contabile d’appello la condanna dei convenuti non può che essere confermata per le seguenti rilevanti ragioni:

• le delibere della giunta comunale avrebbero dovuto indicare la destinazione dei soggetti assunti in uffici di staff già costituiti e non fare riferimento, com’è avvenuto, a generiche attività di staff da svolgere nei vari settori amministrativi da parte del personale assunto;

• le disposizioni dell’articolo 90 del Tuel sono state completamente disattese, in quanto il personale assunto avrebbe dovuto svolgere esclusivamente funzioni di supporto all’attività di indirizzo e controllo, alle dirette dipendenze degli organi politici, e non funzioni gestionali ed istituzionali, com’è concretamente avvenuto nel caso di specie;

• non essendo stati istituiti gli uffici di staff, la destinazione del personale all’ufficio segreteria quale staff del sindaco per l’attività di informazione e comunicazione istituzionale e per l’attività di indirizzo e controllo nell’ambito dei servizi generali e affari generali, non possono considerarsi legittimamente disposte e, perciò, devono ritenersi anch’esse fonte di danno per il Comune.

Avuto riguardo alla ripartizione del danno erariale, stabilita dal primo collegio contabile in modo paritario tra tutti i convenuti, la stessa merita conferma in quanto le delibere in questione erano palesemente illegittime, e per mezzo delle stesse è stato, surrettiziamente, implementato di fatto l’organico degli uffici amministrativi, in assenza dei presupposti previsti dalla legge (articolo 90 del Tuel). Della violazione della disposizione legislativa, avrebbero dovuto rendersi conto, vista la professionalità posseduta, anche il responsabile del servizio personale, il direttore generale e il responsabile del servizio finanziario (che stipulò i contratti in questione), per aver espresso, in modo assolutamente superficiale, il proprio parere favorevole alle delibere costitutive dei rapporti di lavoro. Infine, anche il segretario generale deve ritenersi responsabile in quanto se pur vero che lo stesso non abbia espresso parere favorevole, era in ogni caso presente in sede di adozione delle delibere da parte dell’organo politico ed avrebbe dovuto, conseguentemente, in virtù del ruolo esercitato, evidenziare la palese illegittimità delle stesse. Per quanto concerne la responsabilità degli organi politici, nessuna esimente politica è a loro applicabile, trattandosi di assunzione di personale non amministrativo ma di diretta emanazione dell’organo politico.

 
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