05/12/2017 – Stabilizzazione personale a tempo determinato: limiti

Lombardia, del. n. 327 – Stabilizzazione personale a tempo determinato: limiti

 

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare l’ente ha chiesto se, ai fini della maturazione del requisito del triennio di servizio con contratto di lavoro flessibile:

  • possano essere ricomprese in tale nozione anche le attività svolte in qualità di lavoratore socialmente utile l’amministrazione che bandisce il concorso;
  • un comune possa considerare l’attività lavorativa prestata da un lavoratore distaccato da altro ente presso l’ufficio unico intercomunale costituito ai sensi dell’art. 30, comma 4, del Tuel.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 327/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 novembre, hanno chiarito che il rapporto di lavoro di pubblica utilità, in quanto rapporto avente natura previdenziale-assistenziale, non è equiparabile al rapporto di lavoro subordinato.

Ai fini della stabilizzazione, inoltre, la norma richiede che lo “stabilizzando” abbia svolto l’attività lavorativa presso la stessa amministrazione che procede all’assunzione.

Come osservato dai magistrati contabili l’istituto del c.d. “distacco” non comporta l’istituzione di un nuovo rapporto di impiego con la pubblica amministrazione presso la quale il lavoratore è distaccato, né varia lo stato giuridico del dipendente, che resta conseguentemente incardinato presso la (sola) propria amministrazione d’appartenenza.

Leggi la deliberazione

CC Sez. controllo Lombardia del. n. 327 – 17

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