20/04/2017 – Cumulabili tra loro ‘scavalco condiviso’ e ‘scavalco d’eccedenza’

Cumulabili tra loro ‘scavalco condiviso’ e ‘scavalco d’eccedenza’

 

“Con deliberazione n. 109/2017/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Molise ha affermato che la normativa vigente non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. “scavalco condiviso” e del c.d. “scavalco d’eccedenza”.
L’operazione sopra descritta è ammissibile se si considera la configurazione giuridica che la giurisprudenza contabile ha attribuito all’istituto del c.d. “scavalco condiviso”; in tale fattispecie, infatti, il dipendente, pur rivolgendo parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di due enti pubblici, resta legato ad un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. “
 
Questa la descrizione sul sito della Corte dei conti

DESCRIZIONE : Richiesta di parere del Sindaco di Pescolanciano. Ritenuta la richiesta ammissibile sotto il profilo soggettivo e oggettivo, la Sezione evidenzia che, nello “scavalco condiviso” il dipendente, pur rivolgendo parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di due enti pubblici, resta legato ad un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Pertanto, anche in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22/01/2004, il Comune può assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque “dipendente a tempo pieno di altro ente”) le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d’obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e siano rispettati i limiti di spesa per il personale previsti dall’art.1 commi 557 o 562 della L. n.296/2006 e dall’rt.9, comma 28, del D.L. n.78/2010 (cfr. anche Orientamento ARAN, RAL 1554).

 
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