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Senza programmazione del fabbisogno di personale, niente utilizzo dei resti assunzionali

di Arturo Bianco

 

Prende sempre più forza la tesi che considera esistente un divieto di dare corso alla utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali del triennio precedente nel caso in cui l’ente non le abbia inserite nella programmazione del fabbisogno del personale dell’anno in cui sono maturate. In questa direzione vanno le indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia n. 68/2017. Questa rigida conclusione, cui i giudici contabili isolani pervengono anche in assenza di uno specifico vincolo legislativo, è motivata dal carattere pregnante che ha il vincolo alla adozione del programma annuale e triennale del fabbisogno del personale. È evidente che questa lettura limita per molte amministrazioni la quantità delle assunzioni che possono essere effettuate.

La programmazione del fabbisogno del personale 

Il parere assume in premessa che la programmazione del fabbisogno del personale, che ricordiamo essere obbligatorio adottare sia annualmente che triennalmente, costituisca un documento obbligatorio e ciò in quanto siamo in presenza di «un momento centrale nella corretta pianificazione dell’uso delle risorse pubbliche». Sulla scorta di tale assunto viene chiarito che l’assenza di tale documento impedisce la utilizzazione delle capacità assunzionali maturate nell’anno in cui il documento non è stato adottato. 

È del tutto evidente che si vogliono stimolare le amministrazioni locali a dare il massimo rilievo a questo documento di programmazione, che ricordiamo essere oggi parte integrante del Dup. Si vuole così passare dalla considerazione, che continua ad essere molto diffusa, che la programmazione non abbia un valore pregnante e impegnativo, alla scelta di sottolineare la centralità di questo documento.

Stabilizzazione dei precari 

In tale direzione la stessa Corte dei conti torna nel successivo parere n. 69/2017, che fornisce chiarimenti sugli spazi di stabilizzazione dei lavoratori precari. Viene evidenziato che con questo documento occorre dare conto delle effettive esigenze, considerando le energie professionali che sono presenti nell’ente e quelle di cui si ha bisogno; il tutto non con formule stereotipate ma con una analisi accurata. Il fatto che il Comune non abbia potuto effettuare assunzioni di personale nell’anno a seguito della violazione di un vincolo legislativo, non sottrae l’ente dall’obbligo di dare comunque corso alla programmazione del fabbisogno in considerazione del fatto che il divieto legislativo non opera sulle procedure necessarie per la selezione del personale, ma unicamente sulla concreta assunzione.

Il parere ribadisce, infine, tesi che dobbiamo considerare come ampiamente consolidata, che gli oneri per gli aumenti del part time non diminuiscono le capacità assunzionali, tranne che si dia corso alla trasformazione a tempo pieno o ad aumenti che risultino elusivi di tale trasformazione.

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