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L’ANAC sospende il termine di pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali dei dirigenti.

Inserito il 13 aprile 2017

 

Con la deliberazione che pubblichiamo qui sotto l’Autorità nazionale anticorruzione ha sospeso il termine per la pubblicazione nel sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche dei dati relativi alla situazione patrimoniale complessiva dei dirigenti pubblici,

con riferimento ai beni riferiti  “ al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano” (articolo 2 legge n. 441/1982 – vedi qui – esteso dai titolari di cariche politiche anche ai dirigenti dal d. lgs. n. 97/2016 all‘articolo 14 –vedi qui).

L’ANAC motiva il provvedimento di sospensione con l’esigenza di attendere la “definizione nel merito del giudizio” e “un intervento legislativo chiarificatore“. Il dietro-front dell’Autorità origina da “un’Ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, che ha sospeso atti del Segretario generale del Garante della privacy sull’attuazione dell’articolo 14 ai dirigenti motivando con riferimento “alla consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa“.

L’ennesima figuraccia delle rock band legislative della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della funzione pubblica si sposa alla perfezione con l’incapacità di tutta la classe politica odierna di fare sintesi fra i diversi interessi pubblici e privati che è chiamata a regolare in Parlamento: come diffusamente argomentato in un nostro articolo della scorsa settimana – vedi qui, la legislazione federale degli Stati Uniti, alla quale esplicitamente si fa riferimento da parte di chi predispone le nostre norme sulla trasparenza, ha saputo coniugare il sacrosanto interesse generale a conoscere la situazione reddituale e patrimoniale dei dirigenti federali (nonché  dei professionisti e alti quadri) con l’esigenza di tutela della riservatezza dei singoli attraverso l‘Etchics in Government Act (si riportano qui le disposizioni federali statunitensi per un’idonea analisi che sicuramente è mancata finora) che prescrive sì ai dirigenti federali l’obbligo di dichiarare il proprio asse patrimoniale, ma tutela anche la riservatezza di quei dati evitando la loro pubblicità sui siti istituzionali, ma consentendo a “chiunque” (persone, associazioni, gruppi d’interesse, giornalisti) di attingere a tali informazioni (e di farne l’uso legittimo che crede) attraverso un’idonea e sottoscritta istanza di accesso ai dati.

La versione italiana di questi princìpi ha (aveva?) un ulteriore inaccettabile elemento di iniquità: limita l’obbligo di pubblicazione ad alcune categorie di dirigenti pubblici (prevalentemente dello Stato, degli Enti pubblici nazionali e dei grandi Comuni) escludendo i dirigenti scolastici, i titolari di uffici di diretta collaborazione agli Organi politici, i sanitari delle AASSLL non responsabili di strutture semplici e complesse (in parole poverissime chi non è “primario” o responsabile di ambulatorio) e i dirigenti dei Comuni con meno di 15.000 abitanti: un osceno pateracchio che l’ANAC nella delibera sotto riportata qualifica educatamente come “disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti ad amministrazioni diverse“. Imparino a scrivere le leggi, che sono una cosa seria e non il giocattolo di qualcuno.

Giuseppe Beato

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