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OGGETTO: Computo del periodo di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali

 

Il Comune chiede di conoscere se il computo dei giorni utili al compimento dell’obbligo di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali, che costituisce presupposto per la loro esecutività[1], includa, o meno, il giorno iniziale, rilevando che il Ministero dell’interno afferma che «nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione delle deliberazioni comunali va computato il dies a quo […]»[2]. 

Considerato che nel documento intitolato «Redazione di linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA» (maggio 2016)[3], che non risulta ancora essere stato approvato in via definitiva[4], l’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID asserisce, invece, che il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi e che il computo dei giorni inizia dal giorno successivo alla data di pubblicazione[5], questo Ufficio ha ritenuto doveroso interpellare, in via collaborativa, la predetta Agenzia[6], al fine di conoscere le motivazioni giuridiche in base alle quali essa ritenga preferibile assumere tale orientamento. 

Atteso il tempo trascorso dalla richiesta di parere avanzata dal Comune, nelle more di un auspicabile riscontro dell’AgID, a tutt’oggi non pervenuto, questo Ufficio ritiene di poter comunque rappresentare quanto segue. 

L’avviso reso dal Ministero dell’interno si fonda sulle previsioni contenute nell’art. 124, comma 1[7] e nell’art. 134, comma 3[8], del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mentre in questa Regione occorre fare riferimento alla disciplina recata dall’art. 1, comma 15, secondo periodo («Le deliberazioni […] degli enti locali sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di adozione[9], per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.») e comma 19, primo periodo («Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell’organo deliberante.») della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 

Si ritiene che l’interpretazione fornita dal Ministero dell’interno, in aperta adesione all’insegnamento giurisprudenziale[10] [11], sia valida anche in riferimento alla normativa vigente in questo territorio regionale, atteso che l’espressione utilizzata «pubblicate […] per quindici giorni consecutivi» è la medesima. 

Secondo la Cassazione civile «il dies a quo del periodo di affissione[12] non può che comprendere il giorno iniziale», in considerazione tanto del dato testuale della norma di legge, il quale prevede esattamente il periodo di durata della pubblicazione (quindici giorni consecutivi), quanto dell’osservazione che l’applicazione della regola generale posta dall’art. 2963[13] del codice civile e dall’art. 155[14] del codice di procedura civile incontra un limite oggettivo. 

Il Giudice osserva, infatti, che la regola secondo la quale nel computo del termine si esclude il giorno iniziale costituisce senza dubbio un ‘criterio generale per il computo del tempo’, ma rileva che essa si riferisce ai termini che assumono come punto di riferimento un evento dal verificarsi del quale acquista rilevanza giuridica l’attività o l’inattività di un soggetto e non trova, invece, applicazione laddove una norma di legge prenda in considerazione o assegni rilevanza ad una situazione secondo la sua durata effettiva. 

La suprema Corte afferma, perciò, che «ai fini del compimento del periodo di affissione indicato dall’art. 124 del d. lgs. n. 267 del 2000, e in relazione ad ogni effetto giuridico connesso all’affissione, il giorno iniziale non può non restare compreso nel periodo, atteso che esso, come, peraltro, si ricava espressamente dal testo della norma, è uno dei giorni utili alle finalità (conoscenza legale per la generalità dei cittadini) dell’affissione stessa». 

Qualora l’AgID fornisca considerazioni sulla questione in esame, sarà cura dello scrivente Ufficio darne tempestiva informazione. 

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[1] Si tratta, perciò, delle deliberazioni ‘ordinarie’, vale a dire di quelle non dichiarate immediatamente eseguibili. 

[2] V. parere del 13 settembre 2006. 

[3] V. http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/ll_gg_gdl_pubblicita_legale.pdf. 

[4] V. http://www.agid.gov.it/documentazione/linee-guida. 

[5] V. par. 7, pag. 7. 

[6] Tanto informalmente via mail, quanto con nota prot. n. 12461 del 14 dicembre 2016. 

[7] «Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate […] per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.». 

[8] «Le deliberazioni […] diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.». 

[9] Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono, invece, pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione (art. 1, comma 19, secondo periodo, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21). 

[10] V. Cassazione civile – Sez. I, 8 giugno 2004, n. 12240. 

[11] In dottrina, l’orientamento è ricordato, tra gli altri, in: 

– La gestione degli atti amministrativi. Principi, procedure, competenze e aspetti teorico pratici, Halley editrice, settembre 2011; 

– La gestione dell’albo pretorio. Modalità, adempimenti e tempistica delle pubblicazioni nell’albo pretorio on-line, Halley editrice, dicembre 2011; 

– Agenda dei Comuni 2012 – Guida normativa, Grafiche E. Gaspari Ed., dicembre 2011. 

[12] Da intendersi ora come ‘pubblicazione’. 

[13] La norma, trattando dei termini di prescrizione, dispone che «Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.» (secondo comma). 

[14] L’articolo, nel disciplinare i termini processuali, prevede che «Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.» (primo comma). 

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