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Comunicazione pubblica e referendum regionale consultivo indetto dalla Regione Lombardia con DPGR 2017/745, pubblicato sul BURL 27-7-2017 n. 30.  

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2017/745, pubblicato sul BURL 27/7/2017 n. 30 S.Ord. è stato indetto un referendum consultivo regionale ai sensi dell’art. 25 e ss. della L.R. 34 del 28-4-1983.

La data della consultazione referendaria è stata fissata nel 22 ottobre.

La Legge 22-2-2000 n. 28 prevede all’art 1 commi 1° e 2° la disciplina dell’informazione e della comunicazione politica durante le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum. Il successivo art. 9, al comma 1° prevede che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto e’ fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

La legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni che siano finalizzate a: “a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5).

Il CORECOM (Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia) con nota protocollo 19778 del 28 luglio 2017 inviata ai Comuni lombardi, ha richiamato l’attenzione dei medesimi sui divieti previsti in particolare dall’ art. 9, al comma 1 della Legge 22-2-2000 n. 28.

Premesso, in via generale, che sussistono fortissimi dubbi sulla estendibilità delle previsioni di cui all’art. 9 della Legge 22-2-2000 n. 28 alle consultazioni elettorali, in particolare referendarie regionali, ove si legga in senso costituzionalmente orientato la predetta norma, alla luce della posteriore revisione del titolo V della Costituzione (Legge Cost. 3 del 2001), non può comunque ritenersi condivisibile l’interpretazione che traspare dalla nota di CORECOM Lombardia laddove si voglia intendere la stessa, come sembra dal suo tenore letterale, facente riferimento ad un divieto apoditticamente inteso che va oltre il contenuto della norma, almeno nel suo spirito, tendendo a comprimere in assoluto le attività di comunicazione delle amministrazioni comunali lombarde oltre quindi l’indispensabile dovuta attenzione che deve essere invece correlata alla natura e ai contenuti dell’evento referendario. La nota CORECOM richiama infatti oltre alla necessità, della valenza istituzionale ed impersonalità che dovrebbero avere i messaggi anche ad una “stretta” connessione tra comunicazione e adempimento della funzione istituzionale a sottolineare dunque una applicazione dell’art. 9 della Legge 28/2000 che non appare invece proporzionata al caso specifico.  

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito la portata su un piano concreto e applicativo della disciplina legislativa di cui al suddetto art, 9 precisando, rispetto alle consultazioni referendarie, che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione c.d. “istituzionale”  va interpretato nel senso che esso è “ finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”.

Le limitazioni alle attività di comunicazione, nel caso specifico del referendum regionale del 22 ottobre, non vanno quindi intese in senso aprioristico, generale e pervasivo come sembra fare CORECOM, ma vanno al più apprezzate in relazione alla concreta possibilità che le stesse generino una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali , dell’amministrazione e dei suoi organi titolari veicolando contenuti che non sarebbero neutrali rispetto alla portata del quesito referendario che sarà proposto il 22 ottobre prossimo nei termini seguenti: “Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?”.

 

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