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Il segretario comunale può sostituirsi ai dirigenti solo in casi eccezionali

 

Il Segretario comunale non può di norma espletare i compiti gestionali rientranti tipicamente nelle attribuzioni del Dirigente comunale o del Responsabile apicale esercente le relative funzioni.

L’eventuale avocazione di poteri gestionali da parte del Segretario comunale può avvenire solo in casi eccezionali, previo motivato riscontro delle ragioni di assenza o impedimento.

Tuttavia, la mancata indicazione delle ragioni straordinarie e limitate nel tempo che sono alla base della sostituzione non inficia la legittimità del provvedimento se questo ha natura vincolata e il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Questo il principio espresso dal Tar Umbria con la sentenza n. 466 del 20 giugno 2017.

Nel caso di specie il Segretario comunale, in luogo del Responsabile dell’Area Tecnica, aveva adottato un’ordinanza ripristinatoria, ingiungendo la demolizione di varie opere asseritamente abusive, realizzate senza alcun titolo abilitativo.

Il provvedimento di repressione di abuso edilizio, in quanto atto tipicamente rientrante nelle attribuzioni dirigenziali, era stato impugnato, stante il vizio di incompetenza relativa.

Come evidenziato dai giudici amministrativi il Segretario comunale, anche se chiamato a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne la relativa attività, non può di norma espletare compiti normalmente rimessi alla struttura burocratica in senso proprio dell’ente locale, sostituendosi ai dirigenti o ai funzionari, salve eventuali ipotesi eccezionali di assenza o impedimento.

Tuttavia, considerato che l’attività di repressione degli abusi edilizi risulta pacificamente vincolata oltre che doverosa, i giudici amministrativi hanno applicato il principio sostanzialistico di conservazione dell’attività amministrativa, in base al quale il vizio di incompetenza relativa non può portare all’annullamento dell’atto, ove l’amministrazione non potrebbe, in prosieguo, che riadottare un provvedimento di identico tenore.

 

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