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Commissione concorso: nessun obbligo di astensione in caso di collaborazione intellettuale

 

Il rapporto di collaborazione accademica tra uno dei componenti di una commissione giudicatrice e un concorrente, derivante dalla compartecipazione ad alcune pubblicazioni, non determina un obbligo di astensione per il primo.

E’ quanto affermato dal Tar Puglia, con la sentenza n. 783 del 13 luglio 2017.

Nel caso di specie un’università ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore.

All’esito della procedura la graduatoria è stata impugnata dal secondo classificato, il quale ha lamentato, tra gli altri motivi, la sussistente causa incompatibilità del segretario della commissione stante il rapporto di collaborazione stabile e continuativo esistente tra questi e il concorrente primo classificato ravvisabile nella circostanza che molte delle pubblicazioni spendibili nell’ambito del concorso, risultavano redatte con la collaborazione di questi.

Il Giudice amministrativo, nel merito, ha ritenuto infondata la censura del ricorrente in quanto ai fini della sussistenza dell’obbligo di astensione nei pubblici concorsi, non rileva la circostanza che un membro della commissione ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, posto che simile evenienza è ormai considerata fisiologica in seno alla comunità scientifica.

È, tuttavia, pacifico che non inficia l’osservanza del principio di imparzialità la presenza, tra un componente della commissione ed uno dei concorrenti, di rapporti di collaborazione meramente intellettuali, da cui esuli qualsivoglia interesse patrimoniale.

A garanzia del rispetto del suddetto principio, infatti, è da considerare la composizione collegiale della commissione, che comporta un controllo intrinseco idoneo a condurre alla selezione dei più meritevoli.

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