01/08/2017 – Telefonia mobile, non è compito del Comune tutelare la salute dalle emissioni elettromagnetiche

Telefonia mobile, non è compito del Comune tutelare la salute dalle emissioni elettromagnetiche

di Giuseppe Nucci

 

“Il Comune, nel disciplinare l’installazione degli impianti tecnologici di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare (i cd. “ripetitori”) – potere previsto dall’art. 8, comma 6, del D.Lgs. 259/2003 – deve ispirarsi alla tutela delle zone e dei beni di particolare pregio paesaggistico, ambientale o storico artistico e non alla tutela della salute umana in relazione alle emissioni elettromagnetiche, esigenza – quest’ultima – attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dall’art. 117 della Costituzione. È questo il principio affermato dalla sentenza n. 1213 del 17 luglio 2017 del Tar Campania – sez. di Salerno.”

 

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