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PREMESSO CHE:

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como ha accertato con la sentenza n. 203/2016 del 23 settembre «che la retribuzione di posizione spettante al ricorrente, quale segretario dei comuni in convenzione convenuti, debba essere determinata in rapporto al totale della popolazione residente negli stessi, previa disapplicazione della nota prot. 76063 del 29.9.2014 del dipartimento della Ragioneria di Stato del Mef, della circolare del ministero dell’Interno prot. N. 485 – E – (P) del 24.3.2015 e del decreto n. 84 del 17.4.2015 della prefettura di Milano». 

Il principio espresso dal Tribunale di merito conferma l’orientamento Cassazione, a Sezioni Unite n. 23031/2007, secondo cui il criterio classificatorio non può essere revisionato mediante una circolare avente fini esclusivamente interpretativi, dovendosi invece risolvere attraverso una disposizione normativa o in sede di contrattazione collettiva ma non già attraverso note o circolari.

PREMESSO ciò e considerato che:

è necessario ripristinare la legalità affinché i segretari comunali non siano danneggiati da un provvedimento palesemente illegittimo;

il mantenimento del provvedimento espone il Ministero a ulteriori chiamate in giudizio, sotto i profili sia della disapplicazione in concreto del provvedimento sia dell’eventuale risarcimento danni per il danno recato a coloro che hanno subito l’applicazione dell’ingiusto provvedimento;

in ultima, ma non ultima considerazione sotto il profilo della rilevanza penale della condotta, la consapevolezza acquisita della palese violazione di legge farebbe emergere delitto il dolo intenzionale di volere l’evento di vantaggio di danno come conseguenza diretta e immediata della propria condotta.

Tutto ciò premesso

CHIEDO

L’annullamento della circolare del ministero dell’Interno Prot. N. 485 del 24.3.2015 con la quale si stabiliva la retribuzione del segretario dei comuni in convenzione debba essere determinata in rapporto al numero dell’ente capofila, anziché rapporto al totale della popolazione residente nei comuni convenuti;

SIGNIFICO E AVVERTO CHE

il mantenimento del provvedimento espone il Ministero a ulteriori chiamate in giudizio, sotto i profili sia della disapplicazione in concreto del provvedimento sia dell’eventuale risarcimento danni per il danno recato a coloro che hanno subito l’applicazione dell’ingiusto provvedimento;

la consapevolezza acquisita della palese violazione di legge farebbe emergere il dolo intenzionale di volere l’evento di vantaggio di danno come conseguenza diretta e immediata della propria condotta, con la conseguenza che si integrano i presupposti per un’eventuale esposto alla Procura della Repubblica per la violazione dell’articolo 323, c.p.

 

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