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Emilia, del. n. 74 – Diritto di rogito dei segretari comunali

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla liquidazione dei diritti di rogito ai segretari collocati nelle fasce professionali A e B che prestano servizio e rogano contratti nell’interesse di enti locali sprovvisti di personale di qualifica dirigenziale.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 74/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 settembre, hanno confermato l’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/2015, secondo cui la corresponsione dei diritti di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, e non spetta invece ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia tale equiparazione assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa effetto del “galleggiamento” ai sensi dell’art. 41, comma 5 del CCNL di categoria, nei comuni di maggiori dimensioni.

Tale interpretazione, si evidenzia, è stata contestata dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, intervenuto nella questione con propria sentenza del 18 maggio 2016.

Secondo l’interpretazione del Tribunale di Milano, la norma estenderebbe “i diritti di segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale. In tale secondo gruppo, il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali”.

Leggi la deliberazione

cc-sez-controllo-emilia-romagna-del-n-74-16

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