13/09/2016 – Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica: Alcune considerazioni e proposte a tutela dei segretari comunali e provinciali.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica: Alcune considerazioni e proposte a tutela dei segretari comunali e provinciali.

La legge delega non prometteva nulla di buono, ma il decreto legislativo appare ancora peggio.

Se il testo resta quello adottato, è facile prevedere che in futuro si potranno porre, specie da parte del lettore in malafede, parecchie questioni interpretative.

L’esperienza ci insegna, che da norme mal formulate, o più semplicemente scritte male, possono derivare le letture più disparate. La vicenda dei diritti di rogito ne è testimone.

Occorrerebbe poter intervenire sul testo, anche con piccole correzioni, per evitare un domani di dover ricorrere al giudice del lavoro, e per il tramite di esso, alla Corte Costituzionale.

Quando il Legislatore delegato ha voluto è andato anche oltre la legge delega, come nel caso dei dirigenti di prima fascia per i quali lo schema di decreto, nel silenzio della legge delega, ha riservato loro una quota significativa nell’assegnazione degli incarichi di direzione generale nei ministeri.

Per tutelare la nostra categoria, andrebbero a mio avviso introdotti almeno i seguenti correttivi:

– fissare in modo chiaro in tre anni la durata del periodo transitorio;

– prevedere che l’incarico di direzione apicale avvenga attraverso la procedura art.19 comma 5 cioè quella della rosa preventiva e non quella di cui all’art.19, comma 6, cioè quella della verifica successiva, metodo quest’ultimo da utilizzare invece per la dirigenza non apicale;

– prevedere tre fasce per la dirigenza apicale (fino 5.000, fino 15.000, oltre);

– prevedere che in prima battuta si venga assunti dall’ente, a prescindere dalla dotazione organica;

– prevedere che nella fase transitoria per il conferimento degli incarichi valgano le vecchie regole;

– prevedere che decorso il primo triennio, l’avere fatto il segretario possa costituire comunque un titolo di preferenza ai fini dell’affidamento dell’incarico di direzione apicale;

– chiarire la portata dell’art.109 del TUEL, per scongiurare letture per le quali nei comuni piccoli si possa fare a meno del dirigente apicale;

– limitare il ricorso all’art.110, applicando le quote delle amministrazioni statali (10% anziché il 30%).

Ho formulato alcune proposte di emendamento, che si prefiggono di migliorare il testo nella direzione auspicata, proposte che di seguito riporto.

Lo schema di decreto prevede che alla Commissione che gestisce il Ruolo spetti definire i criteri generali per il conferimento degli incarichi, mentre spetterà a ciascuna Amministrazione, anche locale, definire gli specifici requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico, requisiti che dovranno essere posseduti da coloro i quali intendono rispondere all’interpello. Quindi anche per l’incarico di direzione apicale sarà ciascuna amministrazione a fissare i requisiti, scenario del tutto inesplorato che pone parecchi interrogativi.

 

A valle del decreto legislativo, salvo che alcuni aspetti di dettaglio riferiti alla Scuola Nazionale della PA, non è prevista una norma regolamentare di attuazione o di esecuzione; per gli aspetti economici sarà la fonte contrattuale ad incidere, mentre per gli aspetti “normativi” al netto degli interventi della Commissione, ogni altro aspetto sarà disciplinato dai regolamenti di organizzazione di ogni singola amministrazione.

Antonio Purcaro – segretario generale Provincia di Bergamo

 

 

EMENDAMENTI

 

 

ART.4

(Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo n.165 del 2001)

 

All’art.19 bis (incarichi dirigenziali)  del decreto legislativo n.165 del 2001

nel testo riformulato, il comma 8 è così modificato:

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni locali. Rimane fermo quanto previsto dall’art.110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.Il conferimento di incarichi ai sensi dell’art.110 può avvenire in misura non superiore al dieci per cento del numero degli incarichi conferibili e, comunque, per almeno una unità.

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ART.9

(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo n.165 del 2001)

 

All’art.27 bis (incarichi dirigenziali)  del decreto legislativo n.165 del 2001, inserito con il presente articolo, 

al comma 1°, la frase “con le modalità di cui all’art.19-ter, comma 6” è sostituita con la seguente “con le modalità di cui all’art.19-ter, comma 5”.

 

È inserito il seguente comma:

6. L’incarico di dirigente apicale, negli enti diversi da quelli di cui al comma 3, è conferito a coloro che abbiano già svolto incarichi di funzione dirigenziale apicale in enti con popolazione inferiore. L’incarico di dirigente apicale, negli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è conferito tra a coloro che abbiano già svolto incarichi di dirigente apicale in enti con popolazione inferiore.

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ART.9

(Disposizioni transitorie in materia di dirigenza degli enti locali)

 

Il comma 2 è così modificato:

2. I soggetti di cui al comma 1 vengono assunti dalla amministrazioni locali presso le quali  prestano servizio in qualità di titolari alla data dell’effettiva costituzione del Ruolo dei dirigenti locali. In caso di titolari di sedi convenzionate sono assunti dal comune capo-convenzione o dall’unione dei comuni.

 

Al comma 6, le parole: “In sede di prima applicazione, e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,..”

sono così modificate:

In sede di prima applicazione, e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,…

 

Sono inseriti i seguenti commi:

7. Fino alla data di effettiva costituzione del Ruolo dei dirigenti locali, ai fini del conferimento dell’incarico di direzione apicale, restano ferme le modalità ed i requisiti previsti dall’ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

8. Decorsi tre anni dalla data di effettiva costituzione del Ruolo dei dirigenti locali, ai fini del conferimento dell’incarico di direzione apicale, costituisce titolo preferenziale avere già svolto l’incarico di segretario comunale o provinciale alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2014 n.125.

 

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ART.11

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165)

Al comma 1-quater, introdotto nell’art.16 del decreto legislativo 165 del 2001, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

………..Negli enti locali, nei quali l’unica figura dirigenziale in dotazione organica sia quella del dirigente apicale, resta salva la facoltà di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, al dirigente apicale medesimo, ovvero, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai funzionari responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione, ai sensi dell’art.109, comma 2, del decreto legislativo n.267 del 2000.

E’ inserito il comma 1- quinquies:

Negli enti locali, gli incarichi dirigenziali, diversi da quello di direzione apicale, sono conferiti dal Capo dell’Amministrazione con le modalità di cui all’art.19-ter, comma 6 del decreto legislativo n.165 del  2001.

 

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