11/09/2016 – Neo-segretari senza fine

Neo-segretari senza fine 

di LUIGI OLIVERI 

Italia OggiSabato, 10 Settembre 2016 

Un caotico futuro da eventuale dirigente apicale per i segretari comunali di fascia C e neo assunti. Lo schema di decreto legislativo attuativo della riforma della dirigenza crea una notevole confusione nella disciplina transitoria e futura relativa ai segretari comunali in generale, ma in particolare per quelli non assimilati alla qualifica dirigenziale, a causa di una serie di ipotesi e sub ipotesi poco chiare. Incarico da funzionari. La riforma prevede che sia i segretari comunali e provinciali già iscritti all’ albo nazionale di cui all’ articolo 98 del dlgs 267/2000 collocati nella fascia professionale C prevista dalle disposizioni contrattuali vigenti, sia i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate alla data di entrata in vigore della legge 124/2015 sono immessi in servizio come funzionari per due anni effettivi (a meno che non ricevano l’ incarico di dirigente apicale). Si tratta di una previsione estremamente contraddittoria e confusa. I segretari comunali, pur in fascia C o neo-vincitori di concorso, sono reclutati per svolgere la funzione di segretari comunali, cioè ricoprire la sede di segreteria e fare il lavoro da segretari. La norma, in funzione dell’ abolizione della figura del segretario comunale, pare introdurre un’ ipotesi eccentrica: farli lavorare come funzionari, per due anni. Ma, questo significa che persone formatesi per svolgere l’ attività di segretario comunale, possano essere «dirottate» a funzioni diverse, messe in sostanza in uno specie di limbo per due anni, in attesa dell’ inserimento nel ruolo dei dirigenti. Periodo di «praticantato». Pare di capire che l’ attività da funzionari avverrà nei ruoli degli enti locali. A tale scopo, lo schema prevede che gli enti presso i quali nei successivi due anni sarà disponibile un ufficio dirigenziale, possono chiedere alla Commissione competente al ruolo unico dei dirigenti locali di avere in assegnazione tali funzionari, presentando un progetto professionale e formativo di inserimento. Come se il concorso vinto a suo tempo non avesse valore ed occorra altra formazione allo scopo. La Commissione competente abbinerà i progetti presentati dagli enti locali al numero dei segretari di fascia C e neo vincitori di concorso e verosimilmente metterà loro a disposizione i progetti e gli inserimenti formativi proposti dagli enti locali, così che i segretari di fascia C e i neo-vincitori possano scegliere l’ ente presso il quale prestare servizio; a tale scopo, lo schema prevede una priorità per coloro che hanno maggiore anzianità nella fascia, scelgono l’ amministrazione di destinazione. Per facilitare la presa di servizio, la norma prevede che i soggetti interessati possano essere assegnati anche in soprannumero, e comunque nell’ ambito delle risorse disponibili. Laddove i progetti presentati dagli enti locali siano meno dei segretari di fascia C e dei neo-vincitori di concorso, coloro che non saranno immessi in servizio negli enti locali saranno, allora, assegnati alle amministrazioni statali, in applicazione dell’ articolo 4, comma 3-quinquies, del dl 101/2013, convertito dalla legge 125/2013, a cura della Funzione pubblica. Si presume, dunque, che la Funzione pubblica, allora, disporrà anche le immissioni in servizio presso gli enti locali: sul punto la norma non è chiara e lascia aperta l’ ipotesi che sia la Commissione che gestisce il ruolo a provvedere. Qualifica dirigenziale. Al termine del biennio di lavoro prestato come funzionari, l’ amministrazione presso la quale i segretari di fascia C e vincitori di concorso hanno operato trasmetterà alla Commissione per la gestione del ruolo una relazione sul servizio prestato, dotata di una valutazione di merito. Laddove questa sia positiva, l’ amministrazione presso la quale il vincitore ha prestato servizio potrà immettere in ruolo il dipendente come dirigente: pertanto, acquisirà la qualifica dirigenziale e l’ iscrizione nel Ruolo della dirigenza locale. L’ amministrazione che immette l’ interessato in servizio potrà anche conferirgli un incarico dirigenziale senza l’ espletamento della procedura comparativa prevista dalla riforma, in analogia a quanto previsto per l’ immissione in servizio dei dirigenti dei concorsi che in futuro selezioneranno i dirigenti. Laddove la valutazione fosse negativa, l’ interessato rimane in servizio presso l’ ente per un altro anno: concluso quest’ altro periodo di servizio l’ amministrazione trasmette una nuova valutazione alla Commissione, competente. Se positiva, vi sarà l’ immissione in ruolo. Se ulteriormente negativa, l’ interessato non è ammesso a nuova valutazione, e rimane in servizio come funzionario. Dirigente apicale. Come si nota, il sistema non è preordinato a fare degli ex segretari di fascia C e dei neo vincitori del concorso dei «dirigenti apicali», figura chiamata a sostituire quella abolita del segretario. Tuttavia, lo schema prevede l’ ipotesi che ai soggetti in argomento gli enti locali possano conferire direttamente, senza le trafile viste prima l’ incarico di dirigente apicale. Ciò consentirà loro l’ inserimento nel Ruolo unico della dirigenza locale dopo avere ricoperto tale incarico per una durata complessiva non inferiore a 18 mesi.

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