02/10/2016 – Camera dei Deputati: Verifica delle quantificazioni sullo schema di D.lgs. “Disciplina della dirigenza della Repubblica”

Camera dei Deputati: Verifica delle quantificazioni sullo schema di D.lgs. “Disciplina della dirigenza della Repubblica”

 
Pubblicato dalla Camera dei Deputati un Dossier riguardante la riforma della Dirigenza pubblica, denominato “Verifica delle quantificazioni.

 

Con particolare riferimento alle previsioni di cui all’art. 10, relative all’abolizione della figura del Segretario comunale (qui le analisi effettuate dal Servizio Bilancio del Senato) rileva quanto segue:
non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione“.
 
 
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ARTICOLO 10 Disposizioni transitorie in materia di dirigenza degli enti locali La norma dispone che nel Ruolo dei dirigenti locali confluiscano i segretari comunali e provinciali già iscritti nell’albo nazionale16 e collocati nelle fasce professionali A e B previste dalle disposizioni contrattuali vigenti. Gli incarichi in corso sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico (comma 1). I soggetti di cui al comma 1 vengono assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche (comma 2). A decorrere dall’effettiva costituzione del Ruolo dei dirigenti locali, la figura del segretario comunale e provinciale è abolita e il relativo albo nazionale è soppresso. Lo stato giuridico e il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 1, privi di incarico, rimangono comunque disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e il Ministero dell’interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede alla corresponsione dello stesso (comma 3). I segretari comunali e provinciali, collocati nelle fasce professionali A e B e confluiti nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali, ma privi di incarico alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, decorsi quattro anni dall’inquadramento nel ruolo senza aver ottenuto un incarico dirigenziale, cessano dallo stesso e il loro rapporto di lavoro si risolve (comma 4). Viene inoltre dettata una disciplina transitoria per i segretari comunali e provinciali di fascia C (quelli che possono essere nominati nei comuni fino a 3.000 abitanti) e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate 16 Di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 267/2000. – 23 – alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015, per i quali si prevede l’assegnazione alle amministrazioni anche in sovrannumero e nell’ambito delle risorse disponibili come funzionari per due anni, con possibilità al termine degli stessi, a seguito di una specifica procedura di valutazione, di essere assunti come dirigenti (comma 5). Infine, si prevede che transitoriamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’incarico di dirigente apicale sia comunque conferito ad ex segretari comunali e provinciali di fascia A e B, presso gli enti locali privi di direttore generale nominato ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. n. 267/2000 (comma 6). La relazione tecnica, ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che questa prevede una disciplina transitoria in materia di dirigenza degli enti locali che non produce effetti sulla finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. 
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