15/11/2016 – Riforma Dirigenza Pubblica – Espressi i pareri di Camera e Senato si va verso l’approvazione…

Riforma Dirigenza Pubblica – Espressi i pareri di Camera e Senato si va verso l’approvazione…

Espressi dalle commissioni parlamentari di Camera e Senato i prescritti pareri sullo schema del decreto 26 agosto 2016 attuativo della riforma della dirigenza pubblica secondo quanto previsto dalla delega legislativa al governo ex lege n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Con l’espressione dei pareri delle commissioni parlamentari si è concluso l’iter di acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla legge delega essendosi già pronunciati sullo schema del decreto legislativo in parola sia il Consiglio di Stato che la Conferenza Unificata.

Ora il governo ha tempo fino al 26 novembre p.v. per apportare eventuali modifiche e approvare il decreto legislativo per l’attuazione dell’art. 11 della legge delega n. 124/2015 pena la decadenza dalla delega legislativa.

Nel merito dei contenuti dei pareri delle commissioni  parlamentari, formalmente esistente quello della Camera (che si allega) mentre quello del Senato forse arrivato ieri e che sarebbe stato reso sulla stessa linea di quello della Camera, si osserva che  il parere è favorevole allo schema di decreto ma  condizionato a ben 21 punti  di cui l’ultimo, il 21esimo, articolato in altrettante 21 osservazioni  dalla lettera a) alla lettera z).

 Il parere si fonda sugli assunti espressi  dai pareri  dal Consiglio di Stato e della Conferenza unificata e preso atto dei rilievi espressi dalla VII Commissione Cultura e dal parere del Comitato per la legislazione.

Abbiamo raccolto alcune pagine dalla stampa il Messaggero di giovedì 10 novembre u.s. dal titolo “Dirigenti una clausola salva stipendi” dal Sole 24 Ore di Gianni Trovati “Riforma graduale per aspettare la valutazione” e infine di Luigi Oliveri in data odierna su Italia Oggi “Spoil system esagerato nella riforma della dirigenza p.a.”

In particolare il parere espresso dalla Camera riporta:

1) valutare forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, sia a livello regionale e locale, sia per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all’articolo 17 della legge 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame, anche stabilendo un cronoprogramma dettagliato delle diverse fasi di attuazione della riforma in discussione nonché assicurando che la banca dati «delle competenze» di cui all’articolo 19-bis abbia piena operatività; 2) in conformità ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, è necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata da adeguate garanzie soggettive ed oggettive;

3) si valuti l’esigenza di provvedere quanto prima, anche in altro provvedimento, alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza, così da assicurare la piena operatività del nuovo sistema definito dalla riforma;

4) individuare, quanto alla composizione delle istituende Commissioni per la dirigenza statale, modalità che consentano di tenere conto pienamente delle previsioni della legge delega, anche valutando un ampliamento da 7 a 9 del numero dei componenti, con una contestuale riduzione dei componenti di diritto, una loro scadenza differenziata, e l’acquisizione di un previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulla proposta di nomina, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, dei membri non di diritto delle Commissioni;

 5) individuare modalità di selezione dei componenti delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale che, coerentemente con i principi espressi nella legge delega, assicurino anche intense forme di raccordo per assicurare il pieno rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito tra lo Stato e le regioni, improntate al principio di leale collaborazione;

 6) dotare le Commissioni per la dirigenza pubblica di un adeguato staff di supporto tecnico, composto da persone con comprovata esperienza e idonee qualifiche, anche in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, al fine di consentire una «fattibilità concreta» delle numerose funzioni che esse sono chiamate a svolgere per il funzionamento del sistema che coinvolge una platea molto estesa di dirigenti pubblici;

 7) prevedere l’obbligo, e non la mera facoltà, di provvedere all’articolazione del ruolo in sezioni speciali, al fine di valorizzare le specifiche professionalità acquisiste nell’esercizio di determinate funzioni dirigenziali;

8 )stabilire con maggior chiarezza, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lett. a), che l’attribuzione della gestione del ruolo unico dei dirigenti regionali e locali è affidata, rispettivamente, alle istituende Commissioni per la dirigenza regionale e locale, mentre la «gestione tecnica» di tali ruoli è attribuita al Dipartimento della funzione pubblica;

9) fermo restando il principio cardine della valorizzazione dell’interscambio di professionalità e di esperienze tra i ruoli, sia salvaguardata l’autonomia regionale e locale nella ricognizione dei posti dirigenziali disponibili, nella programmazione del fabbisogno e negli ambiti di rilevanza organizzativa e formativa, individuando forme di raccordo improntate al principio di leale collaborazione, pur nel rispetto degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dalla legislazione vigente;

10) riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello;

11) riesaminare le previsioni che attengono ai rapporti tra gli organi della SNA ed alle modalità di scelta dei loro componenti, in particolare ampliando la rosa di candidati a far parte del Comitato direttivo, considerato che dalla formulazione attuale della norma si evince che sono scelti 5 soggetti nell’ambito di una rosa di 6 candidati, nonché prevedendo che una parte dei 10 membri previsti del Comitato scientifico della nuova Agenzia siano designati dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-città;

12) al fine di assicurare stabilità e certezza nel nuovo quadro di riferimento, prevedere che le risorse attualmente nella disponibilità della SNA siano trasferite, al momento della trasformazione, all’istituenda agenzia;

13) siano indicate, anche nel regolamento attuativo, le modalità e i criteri secondo i quali si procede alla nomina delle commissioni per l’esame di conferma dei vincitori del concorso;

14) rivedere la previsione che consente di reclutare con il corso concorso e con il concorso, con il consenso delle rispettive amministrazioni, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria, in ragione delle peculiari specialità di tali categorie;

15) chiarire, con riferimento alla disciplina di cui all’articolo 19- bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che riguarda la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza, che la partecipazione alle procedure selettive e comparative, ivi previste, è consentita anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza;

16) al comma 5 dell’articolo 19-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 sia definito con chiarezza il numero dei candidati selezionati dalla Commissione, specificando in particolare se sia pari a cinque o a tre; 17) prevedere una disciplina afferente i requisiti professionali necessari per gli incarichi di dirigente apicale negli enti locali, anche correlata alle diverse dimensioni demografiche nonché alla complessità organizzativa degli enti medesimi e che tenga conto delle competenze e del ruolo ricoperto (responsabile dell’attuazione del programma, direzione e valutazione del personale, coordinamento amministrativo e controllo della legalità);

18) risolvere la contraddizione tra la previsione dell’articolo 9 dello schema di decreto legislativo, che reca l’obbligo per gli enti locali di dotarsi di un dirigente apicale, e quella dell’articolo 10, comma 2, che prevede che i segretari comunali di cui alle fasce A e B, siano assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche, chiarendo in particolare che le nuove figure apicali, sostituiranno quelle dei segretari comunali e provinciali – attualmente a carico degli enti locali e non previsti nelle relative piante organiche – nell’ambito delle risorse che deriveranno dalla prevista soppressione dell’albo dei segretari comunali e provinciali;

19) istituire un apposito Fondo perequativo che, nel nuovo sistema delineato dalla riforma, consenta ai comuni di non doversi gravare dei costi connessi ai dirigenti privi di incarico, inclusi i dirigenti apicali, soprattutto alla luce delle stringenti previsioni normative in materia di equilibrio di bilancio e di facoltà assunzionali, anche tenendo conto delle risorse attualmente destinate alla gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, di cui è disposta la soppressione all’articolo 10;

20) rivedere, anche ampliando, la previsione dell’articolo 6, comma 2, dello schema di decreto legislativo che, per la fase transitoria, riserva il trenta per cento degli incarichi dirigenziali generali ai dirigenti di prima fascia, al fine di valorizzarne adeguatamente le professionalità alla luce delle effettive esigenze derivanti dalle reali consistenze del personale dirigenziale in servizio e al complessivo numero di incarichi;

21) prevedere che il regolamento attuativo, di cui al nuovo articolo 28-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e, per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutare l’opportunità che l’istituzione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un’intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con la previsione di un procedimento collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale, e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell’intesa;

 b) in corrispondenza con quanto previsto per la Commissione per la dirigenza statale, per la quale è prevista l’istituzione presso il Dipartimento della Funzione pubblica, valutare l’opportunità di prevedere – ferma restando l’articolazione del sistema della dirigenza in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento – che le Commissioni per la dirigenza regionale e locale siano istituite presso le Conferenze Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali;

c) valutare l’esigenza che, nella fase transitoria e fino alla piena operatività della riforma, sia comunque assicurata e favorita la mobilità tra le amministrazioni dei vari comparti coinvolti dalla riforma;

d) chiarire, all’articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la portata della previsione in base alla quale «resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali», con riguardo al nuovo sistema della dirigenza articolato nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale;

e) valutare l’opportunità di definire, all’articolo 2 dello schema di decreto, in che modo le attuali norme che disciplinano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse – di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001- si coordinino con il nuovo sistema delle dirigenza articolato in tre ruoli unici;

f) introdurre una disposizione transitoria volta a definire meglio e in maniera graduale la prevista trasformazione della SNA in agenzia; valutare altresì l’opportunità che nella convenzione triennale di cui al comma 4 dell’articolo 28-quinquies sia assicurato anche il coinvolgimento dei Presidenti delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali; prevedere infine che alla nuova agenzia sia assicurato il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

g) in merito al personale della SNA, valutare l’esigenza di prevedere, da un lato, che siano mantenuti fino alla loro naturale scadenza i contratti di docenza a tempo pieno, temporanei o integrativi in corso al momento dell’istituzione dell’Agenzia e che i docenti possano svolgere anche attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche; dall’altro lato, per il personale tecnico-amministrativo, che sia mantenuto il contratto collettivo in essere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; infine, per garantire la continuità del personale e tenendo conto dell’incardinamento della nuova agenzia presso la Presidenza del Consiglio, valutare l’opportunità di mantenere a favore del personale che non opta ai sensi dell’articolo 28- quinquies, comma 17, il trattamento in essere alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;

h) al fine di assicurare nell’attività di formazione un ampio coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, così come espressamente previsto dall’articolo 11, comma 1, lett d), della legge delega, valuti il Governo, anche alla luce della riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato prevista dall’articolo 8 della medesima legge, la possibilità di avvalersi di organismi che operano nel settore, anche come società in house delle amministrazioni statali e locali;

i) impostare – nel nuovo assetto normativo definito dalla riforma – il rapporto tra corso-concorso e concorso sulla base del dato oggettivo determinato dal rapporto «posti fissi» e «posti disponibili» anziché sulla sola valutazione del Dipartimento della funzione pubblica fondata sul presupposto della sussistenza di «esigenze non coperte dalla programmazione triennale»; valutare altresì – quanto al concorso – la possibilità che allo stesso possano avere accesso anche soggetti esterni alla pubblica amministrazione, purché in possesso di una comprovata esperienza dirigenziale o di titoli specialistici adeguati;

l) valorizzare, in tale quadro, il ruolo svolto dalla SNA, nel nuovo assetto delineato dal provvedimento in esame, quale «hub» in cui confluiscono le valutazioni di fabbisogno dei tre ruoli ed in cui sono definite le migliori pratiche per assicurare una formazione specialistica e di alto livello della classe dirigenziale;

m) si valuti l’opportunità, in ragione dell’autonomia che caratterizza le autorità indipendenti, nonché la Consob, di prevedere da un lato, che il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti sia articolato in sezioni speciali, che tengano conto delle specifiche professionalità; e dall’altro, fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 90 del 2014 sulle procedure concorsuali unitarie, sia rivista la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso anche i dirigenti di tali Autorità;

 n) prevedere che – in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità – l’obbligo di motivazione sia esteso ad ogni decisione relativa al rinnovo degli incarichi;

o) si valuti l’opportunità di coordinare le previsioni previste per i dirigenti privi di incarico, che fanno riferimento ad un arco temporale di 2 anni, con il termine più ampio di 4 anni previsto dal comma 4 dell’articolo 10, concernente i segretari comunali e provinciali confluiti nel ruolo unico dei dirigenti locali;

 p) valutare l’opportunità di chiarire le previsioni dettate al comma 5 dell’articolo 10 relative all’immissione in ruolo degli attuali segretari comunali e provinciali, già iscritti all’Albo, di fascia C e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riguardo al rinvio previsto all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 101/2013, dove non è chiaro se l’assegnazione alle amministrazioni statali avvenga in via diretta da parte del Dipartimento della funzione pubblica oppure debba essere disposta solo all’esito delle procedure concorsuali ivi previste;

 q) valutare l’opportunità di prevedere un’apposita sezione professionale dei dirigenti apicali, nell’ambito del ruolo della dirigenza degli enti locali, alla luce della obbligatorietà di questa nuova figura e del profilo professionale richiesto;

r) alla luce del nuovo articolo 27-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di dirigenza degli enti locali e dell’articolo 10 dello schema di decreto sulle norme transitorie, sia definita la disciplina applicabile agli enti di area vasta, tenuto conto del numero di deleghe loro attribuite, del numero degli abitanti interessati e delle funzioni da essi svolte;

 s) riguardo alla disciplina generale dei dirigenti privi di incarico di cui all’articolo 23-ter, si valuti l’opportunità che le Commissioni per la dirigenza pubblica definiscano i criteri per l’assegnazione d’ufficio a coloro che rimangono privi di incarico, tenendo conto, ad esempio, del caso in cui gli avvisi pubblici siano andati deserti o della priorità da assegnare ad incarichi posti nelle vicinanze territoriali rispetto al procedente incarico;

t) si valuti l’opportunità di prevedere l’inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali anche per quei soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali ai sensi dell’articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni;

u) valutare l’opportunità di prevedere che le Commissioni per la dirigenza pubblica, nella definizione dei criteri generali relativi ai requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto delle ultime valutazioni conseguite prima del collocamento in aspettativa, o del distacco o di analogo provvedimento, nonchè delle attività prestate dal dirigente per lo svolgimento di funzioni istituzionali previste e garantite dalla legge e per le quali è obbligatorio il collocamento in aspettativa; definire, in particolare, una disciplina pienamente coerente con le previsioni dell’articolo 51, ultimo comma, della Costituzione in base alle quali «chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro»;

v) valutare l’opportunità di specificare che per tali soggetti restano fermi l’iscrizione ai ruoli delle amministrazioni di appartenenza, il trattamento giuridico in corso alla data di collocamento in aspettativa, distacco o analogo provvedimento e, ove spettante, il relativo trattamento economico;

 z) fermo restando la necessità di garantire l’interscambio tra le professionalità appartenenti ai diversi ruoli, valutare l’opportunità di mantenere l’istituto del comando, in via transitoria e fin quando la riforma in esame non sarà pienamente operativa, per tutti i dirigenti e, una volta che la stessa sarà a pieno regime, per i soli dirigenti che non rientrano nei tre ruoli unici.


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* Il messaggero.PDF (64.35 kB – scaricati 19 volte.)

* il Sole 24 ore.PDF (153.72 kB – scaricati 26 volte.)

* Italia Oggi Spoil system esagerato.pdf (151.41 kB – scaricati 31 volte.)

 

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