15/11/2016 – Il Decreto legislativo di riforma della dirigenza pubblica

Il Decreto legislativo di riforma della dirigenza pubblica
 

di Arturo Bianco

Tutti i pareri propedeutici (Consiglio di Stato, Conferenza Unificata tra Stato, Regioni e autonomie locali e commissioni parlamentari) sono stati resi e, entro la fine del mese il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare definitivamente il decreto legislativo di riforma della dirigenza pubblica sulla base della delega contenuta nella legge n. 124/2015, cd riforma Madia. Si ricorda che il Governo ha tempo fino al 27 novembre per l’adozione della riforma. Il testo approvato dovrebbe essere trasmesso nuovamente alle commissioni parlamentari nel caso in cui esso non si uniformasse alle richieste delle stesse, ma è molto probabile che lo stesso recepisca tali indicazioni e, di conseguenza, sia definitivo. In tale ipotesi si può prevedere che nel corso del mese di dicembre sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che possa entrare in vigore, decorsi i previsti 15 giorni, entro i primi giorni del mese di gennaio.

Tutti i pareri che sono stati formulati sono assai densi e approfonditi. Essi sono favorevoli e richiedono un insieme di modifiche anche assai significative.

L’APPLICAZIONE A REGIONI ED ENTI LOCALI

Viene richiesto che le modalità di applicazione alle Regioni e agli enti locali siano disciplinate in una “intesa forte” da stipulare in sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni e autonomie locali. In tal modo, sarà possibile superare i dubbi di legittimità costituzionale sollevati da numerose disposizioni dettate dal provvedimento.

In questo ambito viene espressamente richiesto dal Parlamento di garantire “l’autonomia regionale e locale nella ricognizione dei posti dirigenziali disponibili, nella programmazione del fabbisogno e negli ambiti di rilevanza organizzativa e formativa, individuando forme di raccordo improntate al principio di leale collaborazione, pur nel rispetto degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dalla legislazione vigente”.

IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Viene sottolineata la necessità di definire i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali in modo da evitare lo spoil system, che per la Corte Costituzionale può essere applicato nel nostro ordinamento solamente in via eccezionale, cioè per gli incarichi di vertice. Tale attenzione è contenuta soprattutto nel parere del Consiglio di Stato.

Le commissioni parlamentari sottolineano la necessità che i provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali siano comunque motivati e che essi non entrino nel tetto di spesa per le assunzioni.

Viene inoltre richiesto che i tre albi dei dirigenti statali, regionali e degli enti locali siano suddivisi in “sezioni speciali, al fine di valorizzare le specifiche professionalità acquisite nell’esercizio di determinate funzioni dirigenziali”. In tale ambito viene sollecitata l’istituzione di una sezione speciale per i dirigenti apicali degli enti locali, cioè per l’incarico che sostituisce i segretari comunali e provinciali.

Inoltre, è chiesto di salvaguardare l’autonomia regionale e locale nella ricognizione dei posti dirigenziali disponibili, nella programmazione del fabbisogno e negli ambiti di rilevanza organizzativa e formativa”. 

Le commissioni parlamentari, sulla scorta di una specifica richiesta avanzata dall’Anci, chiedono l’attivazione di un “Fondo perequativo” per garantire che il trattamento economico dei dirigenti non confermati non sia a carico delle singole amministrazioni comunali.

LA VALUTAZIONE

Uno degli strumenti per dare oggettività al conferimento di incarichi dirigenziali è costituito dal collegamento con l’entrata in vigore di nuove regole e procedure sulla valutazione. Al riguardo le commissioni parlamentari dicono espressamente che occorre stabilire che “il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all’articolo 17 della legge 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame, anche stabilendo un cronoprogramma dettagliato delle diverse fasi di attuazione della riforma in discussione nonché assicurando che la banca dati delle competenze abbia piena operatività”. Strettamente connessa è la raccomandazione a “valutare l’opportunità di prevedere che le Commissioni per la dirigenza pubblica, nella definizione dei criteri generali relativi ai requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto delle ultime valutazioni conseguite” dai dirigenti stessi, anche prima dell’eventuale comando o aspettativa.

I SEGRETARI E I DIRIGENTI APICALI

Oltre alla istituzione di una specifica sezione nell’ambito dell’albo dei dirigenti degli enti locali sono richieste le seguenti modifiche:

  1. occorre adottare “una disciplina afferente i requisiti professionali necessari per gli incarichi di dirigente apicale negli enti locali, anche correlata alle diverse dimensioni demografiche nonché alla complessità organizzativa degli enti medesimi e che tenga conto delle competenze e del ruolo ricoperto (responsabile dell’attuazione del programma, direzione e valutazione del personale, coordinamento amministrativo e controllo della legalità)”;
  2. si deve “risolvere la contraddizione tra la previsione dell’articolo 9 dello schema di decreto legislativo, che reca l’obbligo per gli enti locali di dotarsi di un dirigente apicale, e quella dell’articolo 10, comma 2, che prevede che i segretari comunali di cui alle fasce A e B, siano assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche, chiarendo in particolare che le nuove figure apicali, sostituiranno quelle dei segretari comunali e provinciali – attualmente a carico degli enti locali e non previsti nelle relative piante organiche – nell’ambito delle risorse che deriveranno dalla prevista soppressione dell’albo dei segretari comunali e provinciali”;
  3. occorre “chiarire le previsioni dettate al comma 5 dell’articolo 10 relative all’immissione in ruolo degli attuali segretari comunali e provinciali, già iscritti all’Albo, di fascia C e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera”;
  4. occorre valutare “l’opportunità di prevedere l’inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali anche per quei soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali ai sensi dell’articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni”.

LE ALTRE MODIFICHE

Sono inoltre richieste numerose modifiche per la disciplina, a partire dal numero, dalle modalità di nomina dei componenti, delle commissioni preposte alla gestione degli albi della dirigenza, nonché per prevedere adeguati uffici di supporto e meglio definire il raccordo di tali albi con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

E ancora viene chiesta la radicale modifica delle disposizioni sulla Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

Nella fase transitoria, infine, garantire la mobilità tra le amministrazioni dei vari comparti coinvolti dalla riforma e comunque conservare a regime la possibilità del comando.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto