23-03-2016 – Incarico di staff conferito contra legem: danno erariale per il Sindaco

Incarico di staff conferito contra legem: danno erariale per il Sindaco

Risponde di danno erariale il Sindaco che ricorre a professionalità esterne da adibire all’ufficio di staff per lo svolgimento di attività di amministrazione rientranti nei compiti istituzionali dell’ente.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. appello per la Regione Sicilia, con la sentenza n. 27 pubblicata il 17 febbraio 2016.

Nel caso di specie la Giunta aveva previsto l’istituzione di un ufficio di staff per lo svolgimento di funzioni “intersettoriali” composto, in parte, da soggetti interni all’amministrazione comunale e, in parte, da soggetti esterni alla stessa (in particolare, un addetto per problematiche in materia ambientale, un addetto per problematiche in materia di protezione civile, un direttore artistico, un collaboratore per i progetti di e-government, un collaboratore per le problematiche relative alla lotta all’evasione tributaria).

Gli incarichi erano stati conferiti dal Sindaco sulla base della mera previsione delle relative posizioni nella composizione dell’ufficio di staff, prescindendo dalla valutazione dell’effettiva esigenza di copertura di tali posizioni, nonché dalla verifica della loro riconducibilità alle funzioni proprie dell’organo sindacale.

In ogni caso, nessuna indagine era stata condotta al fine di valutare la possibilità di coprire le medesime posizioni mediante personale già assunto dall’ente locale.

I soggetti esterni erano stati scelti con il criterio dell’intuitu personae.

L’oggetto degli incarichi era stato definito in modo generico, prescindendo dall’individuazione dei compiti da affidare ai componenti dello staff, nonché dalla previsione di strumenti di verifica del loro adempimento.

Come ribadito dai giudici contabili, l’ufficio di staff è organo strumentale allo svolgimento di funzioni che sono proprie del Sindaco.

Di conseguenza, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e delineare l’oggetto dell’incarico di collaborazione così come l’utilità attesa dallo svolgimento dello stesso.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile, tali incarichi di collaborazione non possono risolversi in forme di supporto alla struttura amministrativa dell’Ente.

Diversamente, verrebbe meno quella separazione tra funzione di indirizzo e coordinamento (propria dell’organo di vertice) e gestione esecutiva (propria della struttura organizzativa).

I giudici contabili hanno addebitato la relativa responsabilità unicamente al Sindaco, evidenziando che “chi assume, per propria iniziativa, un munus pubblico ha anche l’onere di acquisire le necessarie cognizioni per espletarlo in conformità alla legge”.

Trattandosi di incarichi conferiti extra legem, ai fini della quantificazione del danno, non è stato considerato l’eventuale vantaggio conseguente all’attività del soggetto esterno all’ente, illegittimamente incaricato di svolgere funzioni che avrebbero dovuto essere svolte da dipendenti dell’ente stesso (in quanto attività istituzionali), per lo svolgimento delle quali i dipendenti medesimi ricevono una congrua retribuzione.

La responsabilità non è stata estesa al funzionario che aveva espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dei provvedimenti d’incarico emessi dal Sindaco in quanto il parere di regolarità contabile è limitato alla verifica della competenza del soggetto che ha disposto l’effettuazione della spesa, dell’esistenza della relativa copertura finanziaria, della corretta imputazione al pertinente capitolo di bilancio ecc., con esclusione, quindi, di qualsiasi valutazione in ordine all’intrinseca legittimità del procedimento decisionale che ha condotto all’emissione del provvedimento.

Leggi la sentenza

CC Sez. Giurisd. Appello Sicilia sent. n. 27-2016

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto