17/03/2016 – Vietata la retribuzione di risultato al Segretario legata all’indennità aggiuntiva di Direttore Generale

Vietata la retribuzione di risultato al Segretario legata all’indennità aggiuntiva di Direttore Generale

V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 15/3/2016)

In caso di corresponsione di un compenso annuo di Direttore generale al Segretario generale, non è consentita anche la corresponsione della retribuzione di risultato ancorata al citato compenso. In caso contrario l’eventuale corresponsione produce danno erariale a carico del presidente/sindaco che l’abbia erogata a fronte di una colpa giudicata “gravissima” sia dalla Procura che dai giudici contabili. Tali sono le conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale dell’Umbria, nella sentenza 9.3.2016, n. 21.

IL FATTO 

Il Presidente della Provincia aveva conferito l’incarico di Direttore generale al Segretario comunale mediante attribuzione di una indennità annua euro 56.000. A seguito dei risultati raggiunti, aveva attribuito nei due anni successivi anche una retribuzione di risultato pari al 30% dell’indennità annua. La Procura ne aveva, pertanto, rilevato l’illegittimità in violazione degli artt. 41, 42 e 44 del C.C.N.L. di riferimento ed aveva per tale verso rinviato a giudizio il Presidente per vederlo condannare alla refusione delle somme illegittimamente disposte, quale posta di danno erariale a lui direttamente imputabile. Il convenuto si difendeva evidenziando sia la piena legittimità del suo operato, sia l’assenza dell’elemento psicologico. In particolare evidenzia la difesa, come l’art. 42, del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio 1998-2001, stabilisca il principio di omnicomprensività della retribuzione di risultato con riferimento a tutti gli incarichi attribuiti al Segretario Generale, fatta eccezione di quello di Direttore Generale che per tale verso costituisce espressa deroga al principio di omnicomprensività, con specifico riguardo al cumulo di funzioni di Segretario Generale e di Direttore Generale. In modo non diverso, sempre secondo la difesa, sono ricavabili dalle disposizioni di cui al successivo art.44 il quale stabilisce un’altra deroga al principio di omnicomprensività, in quanto prevede l’attribuzione di una specifica indennità, in aggiunta alla retribuzione di posizione goduta quale Segretario.

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI CONTABILI 

Per il Collegio contabile la ricostruzione operata dalla difesa, in merito ad una asserita deroga al principio di onnicomprensività, non solo non convince ma è da interpretare esattamente all’opposto di quanto sostenuto dalla difesa. Infatti, mentre la “specifica indennità” di cui al menzionato art. 44, per espressa indicazione normativa, è “corrisposta in aggiunta alla posizione di retribuzione” del Segretario Generale, “l’indennità di risultato” del Segretario stesso, per altrettanto espressa indicazione del precedente art. 42, è calcolata “tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore generale”. L’esclusione di tale indennità aggiuntiva nel calcolo della retribuzione di risultato è stata confermata anche dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali n. 389/2002 del 24/9/2002, nella quale sono elencate le “voci retributive” su cui calcolare l’indennità di risultato del Segretario Generale (c.d. “monte salari”) ed in esse non figurano, perché espressamente esclusi, “i diritti di segreteria” e, per quanto di interesse, “l’indennità di Direttore Generale”. La citata esclusione dell’indennità di Direttore Generale dal c.d. “monte salari” è stata ribadita, anche dall’ARAN che, con l’“orientamento applicativo” SEG-041 del 14 ottobre 2014, ha ricordato come la determinazione dell’indennità di risultato richieda, tra l’altro, la “preventiva fissazione ed il formale conferimento al Segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore GENERALE”. La sentenza n. 1627/2012 della Sezione Giurisdizionale della Campania ha avuto modo di precisare come “la corresponsione al Segretario comunale/provinciale di un’autonoma indennità di risultato per la titolarità di incarichi di direzione aggiuntivi è fatto assolutamente contra legem [ed] è tanto più grave nella misura in cui costituisce patente violazione di norme dal contenuto chiaro ed in equivoco”. 

Sulla questione il Collegio contabile condivide le conclusioni sulla “colpa gravissima” formulate dalla Procura Regionale nell’atto introduttivo della causa che, pur nella loro sinteticità, esprimono valutazioni congruenti e razionali, del tutto aderenti alle circostanze concrete del caso di specie. A fronte delle indicate motivazioni e della chiarezza delle norme contrattuali citate, nessuna riduzione può essere disposta al convenuto, condannando per tale verso il Presidente al pagamento delle somme corrisposte al Segretario generale, oltre agli interessi legali e alle spese di giustizia, a fronte della soccombenza del convenuto.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto