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Delibera n. 210 del 02 marzo 2016

Procedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Lentini (SR) per omessa adozione del Codice di comportamento

Fascicolo UVMAC/S/5408/2015

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 2 marzo 2016;

Visto l’articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l’Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o dei Codici di comportamento; 

Visto l’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all’integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto l’articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la delibera del 4 luglio 2013, n. 50, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e sono fornite indicazioni per l’aggiornamento del Programma 2014-2016; 

Vista la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione”;

Visto l’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione CIVIT n. 75/2015 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001)”

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento, di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

Visto l’accertamento eseguito dall’ufficio istruttore dell’Autorità, sul sito istituzionale del comune di Lentini, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, del Codice di comportamento di amministrazione di cui all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la nota del 10.11.2015 protocollo n. 150452, di avvio del procedimento sanzionatorio, da parte del Responsabile del procedimento dell’Autorità, indirizzata distintamente ai componenti della Giunta comunale in carica, ossia al sindaco [omissis], al vice sindaco [omissis], agli assessori [omissis], [omissis], [omissis], e al Responsabile della prevenzione della corruzione, segretario comunale, dr. [omissis], quali soggetti obbligati all’adozione del Codice di comportamento di amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento, con la quale sono state chieste le cause della tardiva predisposizione e approvazione del citato codice; 

Vista la nota inviata dal Segretario generale/RPC del comune di Lentini, acquisita al protocollo di questa Autorità n. 161023 del 26.11.2015, con la quale ha trasmesso, in riscontro a quanto richiesto, le generalità e indirizzo della giunta in carica, integrando tale elenco con ulteriori quattro nominativi di assessori che si sono avvicendati nella carica dal 24 giugno 2014 e allegando la deliberazione n. 119 del 25.11.2015 con la quale la giunta comunale ha provveduto ad adottare il codice di comportamento;

Vista la nota n. 7090 del 15.1.2016 con la quale l’Ufficio istruttore ha provveduto ad integrare l’avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti dei sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], per aver ricoperto la carica di assessore del Comune di Lentini nel corso del periodo di riferimento 2014-2015;

Vista la nota acquisita al prot. n. 162306 del 30.11.2015, con la quale il Segretario comunale, dr. Cunsolo, ha provveduto a trasmettere nuovamente la delibera G.C. n. 119/2015, di adozione del codice di amministrazione, nonché una relazione nella quale sostiene che è l’unico responsabile dell’omessa adozione del codice di comportamento, in quanto tale atto è di natura gestionale e non rientra nelle competenze dell’organo di indirizzo politico;

Viste le controdeduzioni inviate dai sigg. [omissis], [omissis], [omissis], e dalla signora [omissis], nelle quali ognuno per proprio conto sostiene che, nel periodo in cui è rimasto in carica, nessuna proposta di delibera relativa all’approvazione del codice di comportamento è pervenuta da parte del RPC tantomeno da parte del funzionario comunale, coordinatore del settore risorse umane;

Visto il verbale dell’audizione tenutasi presso la sede dell’Autorità il 12.2.2015 alla quale hanno partecipato, in rappresentanza della Giunta, il sindaco [omissis] e l’assessore [omissis];

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I – Risultanze istruttorie e valutazioni

Il Comune di Lentini conta circa 24.000 abitanti;

dall’istruttoria è emerso che il comune di Lentini, alla data di avvio del procedimento sanzionatorio, non aveva adempiuto all’obbligo di adozione del Codice di comportamento, seppur sul sito istituzionale dell’Ente era pubblicato l’avviso di redazione del documento con scadenza 10 dicembre 2013. Come ribadito nella delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 da questa Autorità, l’adozione del Codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione. A tal fine, il Codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione e la tardiva adozione dell’atto di cui trattasi non sana la violazione commessa;

con riferimento al documento omesso, nella relazione illustrativa il dott. [omissis], RPC e RT, segretario in servizio nel Comune di Lentini dall’11.11.2013, e che attualmente non ricopre più l’incarico, trasmessa a giustificazione del comportamento omissivo in questione, assumendosi totalmente la colpa, ha sostenuto l’incompetenza della giunta ritenendo l’adozione del codice de quo un atto rientrante nelle prerogative del vertice amministrativo, in quanto si qualificherebbe come atto gestionale e non di governo. Tali argomentazione sono state riprese a giustificazione della propria condotta omissiva dalla Giunta, che ha ribadito che la responsabilità per l’omissione del codice di comportamento deve ricadere unicamente in capo al RPC, il quale ha sostenuto più volte che l’organo di indirizzo politico non fosse competente all’adozione del documento;

le giustificazione addotte non sono condivisibili in quanto è stato chiarito nella citata delibera 75/2013, richiamata anche nelle note giustificative, che il Codice di comportamento, essendo uno degli strumenti essenziali del P.T.P.C., va adottato dall’organo di indirizzo politico su proposta del RPC al quale spetta altresì il compito di darne la massima diffusione e di monitorarne la corretta applicazione. È quindi accertata la responsabilità della Giunta in quanto non può esimersi da un adempimento previsto dalla legge, oltre che ad un più generalizzato obbligo di controllo affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate;

nel caso di specie si ritiene si debba distintamente considerare la posizione del segretario comunale, in qualità di RPC/RT rispetto a quella del sindaco e degli altri componenti della giunta comunale. A tal proposito si ritiene di non riconoscere alcuna responsabilità nei confronti del sig. [omissis], il quale ha ricoperto l’incarico di assessore solo per cinque mesi dal 6.10.2014 al 24.2.2015. Mentre il sig. [omissis], dimessosi in data 17.3.2015, il sig. [omissis], che ha rassegnato le dimissioni in data 12.9.2014 e la sig. [omissis], cessata 25.2.2015, sono rimasti in carica un congruo lasso di tempo durante in quale si sarebbero dovuti attivare per l’approvazione del documento omesso, considerando che, nell’intesa datata 24 luglio 2013 in sede di conferenza unificata è stato stabilito che le regioni e gli enti locali avrebbero dovuto adottare il codice di cui trattasi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del codice dei dipendenti pubblici approvato con d.p.r. n. 62/2013 (pubblicato in G.U. in data 4.6.2013);

l’elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta è da rinvenirsi nella colpa, in quanto, seppur caratterizzata da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, si può escludere che il comportamento omissivo del comune di Lentini fosse il fine ultimo della sua azione.

II – Determinazione della sanzione

Considerato che:

la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell’art. 8 del Regolamento, con l’applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981; 

l’importo è definito in rapporto a: la gravità dell’infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell’interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell’amministrazione e al grado di esposizione dell’amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dell’infrazione contestata;

le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;

nel caso di specie, la mancata adozione del Codice di comportamento è connotata da caratteri di gravità e rilevanza, trattandosi di omissione di una misura obbligatoria di prevenzione della corruzione, anche in considerazione del protrarsi del comportamento omissivo per un considerevole periodo di tempo. Tuttavia, deve, parimenti, considerarsi l’opera svolta dall’agente per l’attenuazione delle conseguenze dell’infrazione contestata, avendo il comune provveduto, benché tardivamente, all’approvazione del codice di comportamento.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d’azione violato (sindaco, vice sindaco, assessori e responsabile della prevenzione), si ritiene che la responsabilità del RPC debba essere distintamente valutata nella causazione dell’illecito.

Sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 1.400 (millequattrocento/00) al segretario comunale, in qualità di RPC e RT, il cui comportamento è connotato da caratteri di particolare rilevanza e gravità, in quanto venendo meno ai compiti di vigilanza e monitoraggio, non ha posto in essere tutte le azioni necessarie affinché nel Comune di Lentini venisse adottato il Codice di comportamento dei dipendenti. 

Si è ritenuto, altresì, di irrogare la sanzione pecuniaria nel limite minimo edittale al sindaco e ai componenti della giunta comunale in carica e agli assessori che hanno ricoperto l’incarico nel periodo 2014-2015, in quanto tenuti all’osservanza dell’obbligo previsto dall’art. 54, co.5, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1, co. 44, l. 190/2012, ribadito in sede di conferenza unificata Stato, regioni ed enti locali, di cui all’intesa del 24 luglio 2013. 

Per tali soggetti si è ritenuto che, pur avendo gli stessi commesso un’infrazione, la gravità della stessa non appare tale da superare tale valore minimo, tenuto conto che il loro comportamento e le giustificazioni addotte denotano un comportamento improntato alla buona fede.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di irrogare le sanzioni pecuniarie di seguito indicate con il vincolo della solidarietà, trattandosi di concorso nell’illecito amministrativo;

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.400 (millequattrocento/00) al dr. [omissis], nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille/00) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

[omissis], nella qualità di sindaco pro – tempore;

[omissis], [omissis], [omissis], [omissis], nella qualità di assessori in carica;

[omissis], [omissis], [omissis], per aver ricoperto la carica di assessori rispettivamente fino al 12.9.2014, 25.2.2015 e 17.3.2015;

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento. Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione. 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Autorità

 

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 10 marzo 2016

Il Segretario: Maria Esposito

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