12/03/2016 – Contrasto all’abuso del lavoro flessibile

Contrasto all’abuso del lavoro flessibile
Monitoraggio degli OIV e Nuclei sul lavoro flessibile
di Nadia Corà – Avvocato, Esperto di P.A. e E.L.

 

Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti per figure non dirigenziali, incarichi dirigenziali a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di formazione lavoro, contratti di servizio per la somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro accessorio costituiscono tipologie contrattuali di lavoro flessibile che possono esporre l’amministrazione a responsabilità e sanzioni. Per tale motivo è previsto, annualmente, il monitoraggio sul lavoro flessibile svolto dagli organismi di controllo interno sulla base del rapporto informativo previsto dall’art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001.

Quest’ultima disposizione prevede che, al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Nell’ambito del rapporto, le amministrazioni comunicano anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili. Per contro, sono escluse dalla rilevazione, le collaborazioni di natura occasionale, gli incarichi di patrocinio e rappresentanza giudiziale dell’amministrazione, gli appalti e i contratti conclusi nell’ambito delle materie regolate dal codice dei contratti pubblici, nonché le docenza.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 165 del 2001 vanno lette unitamente alle disposizioni dell’art. 1, commi 39 e 40, L. n. 190 del 2012 secondo cui, al fine di garantire l’esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell’art. 36, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Per quanto concerne il contenuto, il rapporto informativo, conformemente alla Dir. 16 febbraio 2010, n. 2/2010, prende l’avvio dalla mappatura della situazione del personale alla data del 31 dicembre, con riferimento alle tipologia di personale impiegato. Detta situazione è ricostruita con riferimento all’atto che approva la dotazione organica.

Sulla base di tale mappatura, il rapporto ricostruisce gli adempimenti in materia di programmazione e finanza pubblica per quanto concerne:

– concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica

– rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010

– adempimenti in materia di programmazione

Le schede dei singoli contratti di a tempo determinato, conclusi dall’ente nell’anno di riferimento, concludono l’informativa del rapporto.

Gli OIV, i nuclei di valutazione o i servizi di controllo interno hanno il compito di esaminare il rapporto e di rilevare eventuali anomalie, tenuto conto che:

– i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione delle norme sull’ utilizzo di contratti di lavoro flessibile sono nulli e determinano responsabilità erariale;

– i dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo incorrono, altresì, nella responsabilità dirigenziale;

– al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato;

– la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;

– il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative;

– le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Per quanto concerne le anomalie rilevabili dagli OIV, dai nuclei e dei servizi di controllo interno, le stesse possono riguardare una pluralità di casi, tra i quali i casi in cui l’amministrazione dichiara che la durata complessiva del rapporto a tempo determinato con il lavoratore è superiore al termine dei 36 mesi ovvero, i casi in cui rapporto di lavoro è stato stipulato in assenza del requisito della comprovata specializzazione laddove il lavoratore debba essere impiegato in una tipologia per la quale l’ordinamento impone tale requisito o, ancora, i casi in cui un rapporto è stato preceduto da altri contratti di lavoro flessibile, o da rinnovi di precedenti contratti o da proroghe di contratti precedenti. Sul tema il puro degli organismi di controllo interno è complesso e articolato.

Al fine di semplificare l’adempimento alle amministrazioni e agli organi di controllo interno, il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso l’applicazione web PERLAPA, aveva acconsentito di effettuare sia le comunicazioni on line inerenti gli adempimenti previsti dal citato art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001 sia le comunicazioni previste dai commi 39 e 40 dell’art. 1, L. n. 190 del 2012.

L’agevolazione dell’applicazione informatica è stata collegata alla produzione automatica del rapporto e alla rilevazione, altrettanto automatica delle anomalie, fermo restando la facoltà degli organismi di controllo interno diritto di rilevare ulteriori anomalie.

Relativamente all’anno 2015, tuttavia, ad oggi non risulta ancora attiva l’applicazione per l’acquisizione dei dati on-line del rapporto. La mancata attuale attivazione della applicazione informativa, non fa comunque venire meno l’obbligo di elaborare il rapporto entro la data di scadenza, prendendo a riferimento la Dir. n. 2/2010 del DFP.

Art. 36, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.)

Art. 1, commi 39 e 40, L. 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. 13 novembre 2012, n. 265)

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