10/03/2016 – segretari comunali, Mobilità verso altre amministrazioni – Corte di cassazione, Sezioni Unite Civili, 19 gennaio 2016 , n. 784

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La questione oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione riguarda l’art. 49, comma 1 della Legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005), la quale prevede che, in caso di mobilità dei segretari comunali e provinciali verso altre amministrazioni, qualora ne sussistano i requisiti, questi devono essere inquadrati nei “ruoli unici delle amministrazioni in cui prestato servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”. La questione posta all’esame delle SS.UU. è “se tale disposizione riguardi solo i processi di mobilità in corso o successivi alla data di entrata in vigore della legge, oppure riguardi i processi di mobilità già avvenuti”. Dopo aver esaminato le fonti in materia e l’evoluzione della disciplina, le SS.UU. hanno concluso per l’esclusione dell’applicazione della norma in questione alle procedure di mobilità concluse all’entrata in vigore della legge. 

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