02/03/2016 – Contrattazione decentrata 2014 di poca qualità: lo dice l’ARAN

Contrattazione decentrata 2014 di poca qualità: lo dice l’ARAN

A. Bianco (La Gazzetta degli Enti Locali 1/3/2016)

Permanenza della contrattazione collettiva decentrata integrativa su numerose materie estranee; presenza in modo significativo della mancata adozione (o quanto meno trasmissione) delle relazioni illustrative ed economico-finanziaria; nonché aumento delle progressioni economiche, nonostante i vincoli esistenti alla produzione di effetti concreti e aumento del numero di amministrazioni in cui la contrattazione si è conclusa nel corso dello stesso anno. 

Sono queste le principali tendenze emerse nel monitoraggio ARAN della contrattazione collettiva decentrata integrativa dell’anno 2014. Il monitoraggio ha riguardato tutti i comparti e, per le regioni e gli enti locali, in particolare per i comuni, è stato condotto su un campione rappresentativo.

Il giudizio che si può trarre è che non vi è stato nessun elemento di svolta rispetto al passato, nonostante l’emanazione nel 2014 delle disposizioni sulla sanatoria della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Da sottolineare che il monitoraggio non prende in esame la costituzione dei fondi, materia su cui come è noto le illegittimità sono assai diffuse e marcate.

Sicuramente pesa non poco la condizione di incertezza determinata dal mancato adeguamento dei contratti collettivi nazionali di lavoro alle novità dettate dal d.lgs. 150/2009, c.d. legge Brunetta, con particolare riferimento al dimagrimento delle materie oggetto di contrattazione. Tale condizione di incertezza si manifesta nella scelta, largamente prevalente, di limitare ad 1 anno la durata dei contratti decentrati, dando cioè corso solamente alla ripartizione del fondo per la contrattazione decentrata. Tale cifra si aggira intorno al 90% dei contratti che sono stati esaminati.

Un dato positivo che emerge dal monitoraggio dell’ARAN, come prima ricordato, è costituito dall’aumento dei casi in cui la conclusione dei contratti decentrati avviene entro l’anno, con la anticipazione della data di sottoscrizione in un numero maggiore di amministrazioni: poco meno del 60% delle intese è stato i raggiunto nei primi due trimestri dell’anno. Questo comportamento deve essere sottolineato positivamente, soprattutto con riferimento agli effetti assai incerti che produce sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa tardiva la entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili con particolare riferimento alla riutilizzazione delle risorse non spese nel caso di mancata costituzione dei fondi e/o di mancata stipula del contratto.

1. L’andamento della contrattazione nei vari comparti

Aumenta il numero delle amministrazioni pubbliche che hanno inviato all’ARAN i contratti collettivi decentrati integrativi: siamo arrivati ad una cifra media complessiva del 30%.

La scelte della frammentazione, cioè di stipulare più contratti decentrati nel corso di un anno, è maggiore rispetto a quanto si manifesta nel comparto regioni ed autonomie locali: siamo intorno al 16%, con un lieve incremento rispetto all’anno 2013.

2. La contrattazione decentrata nel comparto regioni ed enti locali

Il primo dato che viene in evidenza è che molti contratti decentrati disciplinano istituti che non sono rimessi alla contrattazione decentrata. Addirittura questa percentuale è in aumento rispetto all’anno precedente. 

Vediamo i principali elementi che emergono:

  • è superiore al 10% il numero dei contratti in cui si continuano a disciplinare, nonostante il dettato della legge c.d. Brunetta, i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. A tale cifra si devono aggiungere lo 1,5% di realtà in cui si contratta sulla articolazione dell’orario di servizio e le amministrazioni in cui la contrattazione interviene sul calendario scolastico e degli asili nido;
  • è superiore al 7% il numero dei contratti in cui sono disciplinati il conferimento e la valutazione periodica delle posizioni organizzative, materia che è oggetto di informazione preventiva e a richiesta di concertazione;
  • è quasi il 7% il numero dei contratti in cui sono disciplinate le risorse aggiuntive da destinare alle progressioni economiche. Ricordiamo che anche questa è una materia oggetto di forme di relazione sindacale meno penetrante e vincolante della contrattazione decentrata;
  • è quasi il 4% il numero dei contratti in cui sono disciplinati le attività di formazione ed aggiornamento del personale, materia che dopo il d.lgs. 150/2009 non è più oggetto di contrattazione decentrata;
  • supera Il 3% circa dei contratti decentrati esaminati la disciplina le relazioni sindacali;
  • supera il 3% dei contratti collettivi decentrati esaminati la disciplina del comitato per le pari opportunità;
  • stesso dato anche per la disciplina della misurazione delle performance;
  • in un numero significativo di amministrazioni si contratta su materie che sono incluse nella sfera della organizzazione interna, quali le mansioni superiori, la mobilità interna, i criteri per il passaggio dei dipendenti a seguito del trasferimento di funzioni, l’andamento dei processi occupazionali. E, quindi, sulla base delle previsioni della legge cd Brunetta precluse alla contrattazione.

Sono rilevanti i casi in cui, oltre a quelli già esaminati, la contrattazione interviene su materie precluse sia ad esse sia alle altre forme di relazioni sindacali. Il riferimento va in particolare ai seguenti temi: buoni pasto (su cui la contrattazione decentrata può intervenire limitatamente ai casi ridotti in cui essi possono essere goduti senza la interruzione di almeno 30 minuti dell’orario di lavoro), comitato paritetico sul mobbing e comitato per le pari opportunità (strumenti peraltro superati dal comitato unico di garanzia), incremento delle risorse decentrate a seguito di specifiche leggi regionali, permessi retribuiti e permessi brevi.

Un altro elemento che merita di essere sottolineato con attenzione è che l’insieme dei contratti collettivi decentrati integrativi utilizza pressoché tutte le voci di ripartizione del fondo. 

Come già evidenziato in precedenza è risultato in aumento nel 2014, arrivando al 27%, il numero dei contratti che hanno previsto la concessione del beneficio di nuove progressioni orizzontali. Tale scelta è stata effettuata nonostante il permanere dei vincoli alla produzione di effetti economici, vincoli che sono stati superati solamente a partire dallo 1 gennaio 2015 e che non sono stati riproposti – a differenza della apposizione del tetto al fondo e del vincolo alla riduzione dello stesso in caso di diminuzione del personale in servizio – nell’anno 2016.

Si attestano per la prima volta ad una percentuale significativa, circa il 2% delle amministrazioni, i casi in cui non si è raggiunta una intesa contrattuale a livello di singolo ente e sono state adottate decisioni unilaterali, cominciando così ad utilizzare una possibilità introdotta dal d.lgs. 150/2009, la c.d. legge Brunetta. Occorre ricordare che la utilizzazione di questo istituto è possibile anche per singole materia. Perché tale scelta non sia oggetto di censure per condotta antisindacale occorre che essa sia stata preceduta da riunioni di contrattazione che non hanno prodotto risultati positivi, che sia adeguatamente motivata in termini di interesse pubblico alla erogazione di servizi e che le trattative proseguano, in modo da evidenziare il carattere provvisorio di tale scelta. Si ricorda che occorre, come sulla bozza di contratti decentrati, il parere positivo dei revisori dei conti.

Sono assai utili anche le informazioni sul grado di frammentazione, cioè sulle realtà in cui si è dato corso alla stipula di più di un contratto collettivo decentrato integrativo: il monitoraggio ARAN conferma che nel 2004 il numero delle amministrazioni in cui sono state stipulate più intese si aggira intorno al 10%.

Come evidenziato in precedenza, infine, è statisticamente significativo il numero delle amministrazioni che non hanno inviato all’ARAN insieme al testo del contratto decentrato anche la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria: per ognuno di tali documenti siamo ad un valore percentuale pari a circa l’11%.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto