12/05/2016 – Contrordine: nessun compenso ai vice segretari Il MEF risponde ad un Comune sull’eventuale riconoscimento dei diritti di rogito ai vice segretari

Contrordine: nessun compenso ai vice segretari

Il MEF risponde ad un Comune sull’eventuale riconoscimento dei diritti di rogito ai vice segretari

di Vincenzo Giannotti

Nell’articolo del 3 maggio scorso si era avuto modo di evidenziare come la Corte dei conti, sezione di controllo per le Marche, con la deliberazione n. 90 del 21.4.2016, avesse indicato come la fonte legittimante l’erogazione dei diritti di rogito discenda per i segretari in via legislativa (art. 41, comma 4, della legge 312/1980; art. 30, comma 2, della legge 734/1973) mentre quella dei vice segretari la fonte è quella contrattuale. Pertanto, secondo i giudici contabili, essendo la fonte contrattuale (art. 11 C.C.N.L. 9.5.2006) non incisa dalla novella legislativa (d.l. 90/2014), agli stessi risultano ancora dovuti i citati compensi, in forza di specifiche norme contrattuali mai abrogate e tutt’ora vigenti che continuano ad esplicare i propri effetti in favore del personale che è destinatario, in base all’ordinamento interno di ciascun ente, dell’incarico di vice segretario. 

Tali indicazioni non sono, tuttavia, sufficienti per il Ministero dell’economia e delle finanze che in data 25.3.2016 con lettera prot. 26297/2016 risponde ad un comune circa l’eventuale riconoscimento dei diritti di rogito ai vice segretari. Le indicazioni fornite dal MEF sono improntate ad una logica sostanzialistica e non meramente legislativa. Infatti, alla domanda del Comune se sia possibile riconoscere al vice segretario, titolare di posizione organizzativa, i citati diritti di rogito, a fronte dell’assenza del segretario appartenente alla fascia B in un Comune privo di figure dirigenziali, i tecnici del MEF evidenziano quanto segue:

  • le disposizioni contrattuali di riferimento (art. 11 C.C.N.L. 9.5.2006), che riconoscono i diritti di rogito per il vicesegretario non dirigente, non possano non tener conto del nuovo quadro normativo regolatore della materia;
  • essendo venuto meno il riconoscimento dei diritti di rogito per il segretario di fascia A e B, deve ritenersi che viene a mancare il presupposto per poter continuare a riconoscere tali diritti al vice segretario che svolge la funzione rogante in assenza/impedimento del segretario titolare dell’ufficio.

In altri termini, se a un soggetto non è più riconosciuto un emolumento per una specifica prestazione resa, anche al suo sostituto, corrispondentemente, non potrà essere più riconosciuto alcun emolumento per lo svolgimento della medesima prestazione.

Il parere chiude, pertanto, con l’esclusione di eventuali remunerazioni aggiuntive al vice segretario, lasciando aperte eventuali controdeduzioni da parte del Dipartimento della funzione pubblica, ovvero dell’ARAN in quanto titolata a fornire le proprie osservazioni alla sopravvivenza della citata normativa contrattuale.

CONCLUSIONI

Va rilevato come il MEF abbia inserito e reso pubblico la risposta al citato quesito, il quale in ordine di tempo precedeva quello della Sezione territoriale marchigiana, solo dopo la piena conoscenza delle indicazioni fornite dai giudici contabili, in considerazione della divergenza di interpretazione sull’argomento. Non può, tuttavia, non osservarsi una debolezza nella risposta fornita dai tecnici ministeriali, i quali collegano un incentivo di natura contrattuale a seconda che lo stesso sia o meno riferito alla fascia del segretario titolare della posizione. Sicché la norma contrattuale risulterebbe recessiva esclusivamente in presenza di segretari di fascia B o A, mentre sarebbe pienamente operante in caso di segretari appartenenti alla fascia C. Appare evidente, in questo caso, che la soluzione avanzata dai giudici contabili appare più rispondente alla reale situazione contrattuale, la quale non essendo stata incisa dalle disposizioni legislative sarebbe pienamente operante e ciò a prescindere dalla rimuneratività dei diritti di rogito in capo al soggetto titolare. In altri termini, seguendo il brocardo latino ubi lex voluit dixit, il d.l. 90/2014 non ha modificato nessuna norma contrattuale e, pertanto, la stessa continuerà ad essere operativa a prescindere dalla fascia di appartenenza del segretario rogante. Sul punto si attende una eventuale risposta dell’ARAN, su un argomento che già oggi presenta diversità di vedute tra organi istituzionali, lasciando gli operatori in condizioni di forte incertezza sulla concreta e corretta applicazione delle disposizioni legislative

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