10/05/2016 – La prescrizione non cancella il danno erariale da tangente

La prescrizione non cancella il danno erariale da tangente

di Francesco Clemente

 
Anche se il reato di corruzione è stato prescritto, il dipendente pubblico deve risarcire la Pubblica amministrazione non solo del «danno da disservizio» poiché ha abusato per fini personali della propria funzionale istituzionale, ma anche del «danno da tangente» poiché ha indotto l’imprenditore a “caricare” illecitamente il costo della corruzione nell’opera commissionata o nella prestazione richiesta. L’ha stabilito la Corte dei conti nella sentenza 140/2016 della terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, accogliendo solo il parte il ricorso di un funzionario di un ente pubblico regionale, già condannato in sede penale per corruzione e poi prosciolto per prescrizione, contro il risarcimento di circa 33mila euro, tra «danno da tangente» e «danno da disservizio», ordinatogli dalla sezione giurisdizionale del Piemonte sulla base degli accertamenti penali.

La vicenda

Le indagini, stando alla ricostruzione della Corte, avevano accertato accordi corruttivi tra imprenditori e funzionari dell’ente su gran parte dei lavori appaltati dopo l’alluvione del 2000. Il ricorrente era stato arrestato con l’accusa, tra le altre, di concorso in corruzione per aver accelerato, in qualità di direttore dei lavori, la redazione della contabilità dietro illecito pagamento e per aver concesso il subappalto senza alcuna autorizzazione da parte della stazione appaltante. Il ricorrente ha contestato la natura dei danni e la misura del risarcimento (32.701,94 euro, esclusa la provvisionale di 24.225,06 euro già versata alla parte civile) poiché, a suo parere, sarebbero stati calcolati «supinamente» su fonti di prova utilizzati solo nelle indagini preliminari o smentite nella fase dibattimentale, posto che la Cassazione, come i giudici d’appello, aveva stabilito il non doversi procedere per l’intervenuta prescrizione del reato.

Contano gli atti processuali

La sezione, ritenendo fondata solo in parte questa tesi, ha ribadito che solo la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato ed effetti di danno nel giudizio civile e amministrativo secondo quanto previsto dal Codice di procedura penale (articolo 651), ma che la stessa giurisprudenza contabile (terza sezione centrale d’appello, sentenza 194/2013) ha ormai riconosciuto che «gli elementi accertati nel procedimento penale costituiscono elementi di prova che, complessivamente considerati, possono costituire parte del convincimento del giudice contabile».

Secondo i giudici, in questo caso il danno va comunque valutato dato che l’imputato non era stato assolto nel merito, ma vanno esaminati solo gli atti del processo al contrario di quanto fatto in primo grado. La sezione, sulla base delle dichiarazioni dei corruttori, ha così accertato un incasso illecito più contenuto – 24.490 euro –, precisando però che, essendoci in ogni caso questo tipo di illecito, non può essere negato il «danno da tangente» nemmeno invocando la mancata dimostrazione dell’aggravio dei costi per la Pa. Per la Corte, infatti, «la tangente non avrebbe ragion d’essere, non giustificandosi in altro modo, esclusa la liberalità tra soggetti tra cui non vi è alcun rapporto pregresso, se non quello dell’esecuzione delle opere di cui al contratto, che nell’ottenimento di vantaggio da parte dell’imprenditore, evidentemente non dovuto». Ciò considerando anche che in questo tipo di danno, come ormai stabilito dalla giurisprudenza, i favoritismi ottenuti da chi paga il funzionario infedele «non sono, necessariamente, circoscritti soltanto alla fase di aggiudicazione della gara d’appalto, ma si concretizzano anche dopo, per esempio con un’attenuazione del rigore richiesto al funzionario in verifiche e controlli successivi».

Il risarcimento

Nel caso in esame, stando alla sentenza, la pronuncia di condanna di primo grado non dà la prova certa che il funzionario avesse affidato illecitamente alle imprese la contabilità dei lavori e le perizie giustificative, ma fornisce invece conferme sul subappalto – ammesso dallo stesso ricorrente in un interrogatorio utilizzato in dibattimento – ovvero su una «circostanza non…di poco momento…funzionale a far apparire rispettato il criterio della turnazione nell’affidamento dei lavori, laddove gli stessi erano per lo più affidati alla ditta…, il quale le eseguiva anche se formalmente erano appaltati ad altre imprese».

Ciò, come sottolineato, dimostra il collegato «danno da disservizio»; questo va poi risarcito senza ulteriori sconti (20mila euro) poiché, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, la Corte regionale non ha addebitato al funzionario l’intero danno allora subito dall’ente pubblico (pari a circa 173mila euro), ma l’ha ridotto notevolmente tenendo conto della sua collaborazione nel processo e dall’attività svolta nell’ambito dei fatti contestati.

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