07/05/2016 – La responsabilità dei dirigenti con riguardo all’attribuzione dei trattamenti economici accessori

La responsabilità dei dirigenti con riguardo all’attribuzione dei trattamenti economici accessori

 

E’ illegittimo erogare compensi per la produttività senza il rispetto della procedura normativamente prevista (rendicontazione del risultato conseguito, sua misurazione e conclusiva valutazione dello stesso da parte degli organismi di controllo interno).

Delle remunerazioni aggiuntive non dovute ne risponde il dirigente che ne autorizza la liquidazione.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. Appello, con la sentenza n. 160 depositata il 26 aprile 2016, con la quale è stato condannato il Dirigente di un ente che aveva autorizzato l’ufficio personale a liquidare a sé, ed ad altri dipendenti comunali, emolumenti a titolo di remunerazione per attività lavorative svolte nell’ambito di un progetto.

Nel caso di specie il dirigente aveva contestato la propria responsabilità stante la natura esecutiva del provvedimento assunto rispetto a quanto disposto dalla giunta comunale.

Tesi, questa, negata dai giudici contabili, in ragione del principio di separazione tra le attività di indirizzo e le attività di gestione, di cui è espressione il comma 2, dell’articolo 4, del d.lgs. 165/2001 che attribuisce ai dirigenti l’adozione  (e la relativa responsabilità) degli  atti e provvedimenti amministrativi,    compresi    tutti    gli    atti   che   impegnano l’amministrazione  verso  l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa  di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’autonomia decisionale normativa prevista a favore dei dirigenti obbliga gli stessi a disattendere alle direttive dell’organo di indirizzo, se palesemente illegittime, ovvero a interpretarle, anche con riferimento agli atti normativi interni, in modo conforme alla legge.

Leggi la deliberazione

CC III Sez. Giurisd. Centrale Appello sent. n. 160-2016

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