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Sui dirigenti a tempo «in eccesso» danno erariale bloccato ma organizzazione da ripensare subito

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

 
  • PDFLa delibera 14/2016 della Corte dei conti, sezione delle Autonomie

 

La Corte dei Conti spariglia le carte sul tetto di spesa del lavoro flessibile facendovi confluire anche i dirigenti con incarichi fiduciari (articolo 110, comma 1, Tuel; si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa di ieri).

Le motivazioni

Con la delibera della sezione Autonomie n. 14/2016 di fatto si assiste ad un dietrofront a 360 gradi rispetto alla precedente pronuncia n. 12/2012, nella quale si esprimeva in modo diametralmente opposto. 

Cosa ha fatto cambiare idea ai giudici contabili? La risposta si trova nella sentenza della Corte Costituzionale 173/2012, la quale sancisce che l’articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 debba essere applicato a «quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato»; si tratta di un vincolo generale di contenimento della spesa di personale. 

Su questo assunto, la Corte dei Conti arriva alla conclusione per nulla scontata che, in un’interpretazione costituzionalmente orientata, il testo normativo non può essere in alcun modo forzato. In altri termini, se la norma non prevede eccezioni, l’interprete non può creare deroghe ad hoc. Ne consegue che la portata del comma 28 si ancora alla tipologia contrattuale (rapporti di lavoro diversi da quelli a tempo indeterminato), e non rileva la specialità della norma e sottolineando che questa specialità non necessariamente significa anche derogabilità.

Responsabilità erariale bloccata

Cosa succede ora? Bisogna rifare i calcoli per verificare il rispetto del limite di spesa inserendo anche i dirigenti a termine. Il problema nasce chiaramente per quelle amministrazioni che, proprio in virtù della precedente interpretazione, abbiano conferito incarichi a termine ai dirigenti e che oggi potrebbero improvvisamente scoprire di non avere le carte in regola. E quindi? Il regime sanzionatorio, contenuto nello stesso comma 28, consiste nell’«illecito disciplinare» e nella «responsabilità erariale». Sanzioni che, con ogni evidenza, non potranno essere addebitate perché il comportamento si fondava sul precedente orientamento. 

L’impatto sull’amministrazione

Se da una parte il dirigente è “salvo”, dall’altra l’amministrazione dovrà immediatamente adottare tutte le misure necessarie per ritornare in bonis, con l’inevitabile blocco di qualsiasi nuovo contratto di lavoro flessibile. A pagarne le spese saranno quindi gli utenti dei servizi che non potranno essere garantiti soprattutto nei momenti di picco (si pensi alle esigenze di natura turistica) con le uniche eccezioni della polizia locale, del sociale e dell’istruzione. 

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