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Il conflitto di interessi scatta anche se la decisione è quella giusta

di Massimiliano Atelli

 

Segnaliamo un articolo di  Massimiliano Atelli di commento alla sentenza 2 maggio 2016, n. 1668 della VI Sezione del Consiglio di Stato.

“L’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – in quanto finalizzato ad assicurare la serenità della scelta amministrativa discrezionale – è la regola di carattere generale. 

Ma non lo è nel senso comunemente ammesso di regola che ammette eccezioni.

È regola generale che, invece, non ammette deroghe ed eccezioni. 

Essa ricorre, dunque, tutte le volte che sussiste una correlazione diretta ed immediata fra la posizione del singolo componente dell’organo collegiale e l’oggetto della deliberazione, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quand’anche la scelta fosse in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico. Detto altrimenti, anche ove la scelta compiuta dall’organo collegiale di cui sia parte un componente in conflitto d’interessi sia in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico, essa sarà annullabile, non solo in autotutela.”

 
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