04/05/2016 – La sorte dei diritti di rogito ai vice segretari, a seguito dell’abolizione di quelli del segretario

La sorte dei diritti di rogito ai vice segretari, a seguito dell’abolizione di quelli del segretario

V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 3/5/2016)

Assolutamente non scontata è la questione della sorte dei compensi al vice segretario, sui diritti di rogito degli atti pubblici, a fronte delle disposizioni del d.l. 90/2014 le quali hanno eliminato i citati compensi ai segretari di fascia A o B (deliberazione n. 21/2015 Corte dei conti, Sezione delle autonomie), ovvero in presenza di dirigenti, acquisiti in via definitiva nelle casse comunali.  A ben vedere, tuttavia, le modifiche hanno riguardato esclusivamente i segretari generali, nulla disponendo la normativa in merito alla figura del vice segretario. La questione è stata sottoposta da un comune al parere dei giudici contabili i quali si sono pronunciati in merito (Corte dei conti, sezione di controllo per le Marche, deliberazione n. 90 del 21.4.2016).

1. La normativa sui compensi dei segretari e dei vice segretari

Il Collegio contabile precisa che la normativa di vice segretari è rintracciabile nelle disposizioni, per il personale non dirigenziale, di cui all’art.11 C.C.N.L. 9.5.2006 il quale precisa che al personale incaricato delle funzioni di vicesegretario “sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale titolare della relativa funzione.  2. La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall’art. 41, comma 4, della legge n.312 del 1980, costituisce l’importo massimo che può essere erogato dall’ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l’ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari.  3. La percentuale di 1/3 dello stipendio, di cui all’art.41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario”

Analoga previsione è prevista nel contratto dei dirigenti, ma la questione non è stata affrontata dal Collegio contabile in quanto non rientrante nel perimetro del quesito posto dal comune.

Rilevano i giudici contabili, a tal riguardo, come la fonte legittimante l’erogazione dei diritti di rogito discenda per i segretari in via legislativa (art. 41, comma 4, della legge 312/1980; art. 30, comma 2, della legge 734/1973) mentre quella dei vice segretari la fonte è quella contrattuale. 

Le disposizioni introdotte dal d.l. 90/2014 hanno, pertanto, inciso in via legislativa con un intervento parzialmente abrogativo e modificativo sul solo regime dei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali tralasciando del tutto i compensi dovuti al personale del comparto che ricopre l’incarico di vice segretario.

Ai vice segretari, essendo la fonte contrattuale non incisa dalla novella legislativa, agli stessi risultano ancora dovuti i citati compensi in forza di specifiche norme contrattuali mai abrogate e tutt’ora vigenti che continuano ad esplicare i propri effetti in favore del personale che è destinatario, in base all’ordinamento interno di ciascun ente, dell’incarico di vice segretario.

2. Le motivazioni del legislatore

Il Collegio contabile precisa anche che l’intento del legislatore è stato quello di assicurare maggiori risorse finanziarie all’ente locale giacché, nel sistema precedentemente in vigore, parte dei diritti di rogito veniva riversata ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno (10%) e la restante parte veniva ripartita tra il segretario (75%, con il limite di un terzo dello stipendio in godimento) e l’ente di appartenenza (25%), mantenendo in vita esclusivamente i diritti di rogito per il segretario comunale nel caso in cui quest’ultimo non percepisca una retribuzione equiparata a quella dei dirigenti (fascia C). In altri termini, tale fattispecie si verifica tutte le volte in cui il segretario appartiene alla fascia professionale C e non può godere del “galleggiamento” previsto dall’art. 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, in quanto nell’ente in cui presta servizio non è presente personale con qualifica dirigenziale.

Infine, rileva il Collegio contabile, come non possa essere sottaciuta la minore retribuzione del personale del comparto di livello non dirigenziale, il quale possiede un trattamento economico a sua volta inferiore a quello del segretario di fascia C, da cui risulta agevolmente comprensibile come in favore di tale personale siano prevalenti esigenze di tutela della condizione retributiva non presenti in caso di personale di fascia dirigenziale.

3. Le conclusioni sul personale dirigenziale 

Dalle motivazioni dei giudici contabili è possibile evidenziare una contraddizione nel caso in cui la questione si sposti in favore di vice segretari con qualifica dirigenziale. In questo caso mentre da un lato sembrerebbero a loro attribuibili i compensi per diritto di rogito, in quanto la normativa non ha inciso sulla fonte contrattuale, dall’altro lato godendo loro di una retribuzione sicuramente superiore a quella dei segretari di fascia C, non si realizzerebbero le condizioni previste sulla tutela della condizione retributiva, ossia della sua recessibilità rispetto all’incremento voluto dalla norma in favore delle maggiori risorse per gli enti locali. Sulla questione si attendono opportuni chiarimenti.

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