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queste le conclusioni dell’articolo

“La sentenza della Corte Costituzionale interpreta il dettato normativo in modo significativamente diverso dalla sezione autonomie della Corte dei Conti: la magistratura contabile considera che la disposizione detta una differenza tra i segretari dirigenti e quelli non dirigenti; la Consulta prevede la distinzione tra i segretari che svolgono la loro attività in comuni con dirigenti e quelli, la stragrande maggioranza, che svolgono invece la loro attività in comuni senza dirigenti. E’ quindi da ritenersi necessaria una rivisitazione della interpretazione della magistratura contabile alla luce della differente lettura della Consulta, lettura che sembra peraltro più aderente alla volontà del legislatore. Nell’attesa di tale rivisitazione e nell’attesa delle indicazioni che darà la magistratura del lavoro, si suggerisce che le amministrazioni calcolino i compensi spettanti ai segretari a questo titolo e li accantonino in attesa di elementi interpretativi univoci. Tanto più nel caso in cui i segretari, esercitando una azione finalizzata alla tutela dei loro “diritti”, chiedano alle amministrazioni la liquidazione degli stessi, ponendo così un punto fermo in termini di non acquiescenza alla non erogazione di tali compensi. “

 

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