03/05/2016 – Il punto sugli incarichi dirigenziali

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“I due documenti analizzati hanno più ombre che luci. Hanno in comune il pregio di sancire l’applicabilità delle norme anche agli enti locali, ma poi prendono direzioni divergenti. La sezione regionale pugliese sembra estendere il blocco anche alle posizioni che diventano vacanti dopo il 15 ottobre; al contrario la Conferenza unificata, in modo un po’ subdolo, amplia oltre misura il regime delle deroghe all’indisponibilità dei posti. Per quanto riguarda il documento approvato dalla Conferenza unificata, crediamo che sia la soluzione sbagliata ad un vero problema. Acquisito il consenso del Governo ad allentare i vincoli per gli enti locali, l’unico percorso possibile è quello di una modifica normativa. Se una norma non piace non si può “smontarla” in via interpretativa. Siamo ragionevolmente convinti che dovremo tornare a trattare l’argomento, se non altro perché qualcuno potrebbe pensare di chiedere alla Corte dei Conti come si interpreta il documento approvato dalla Conferenza unificata e in quel caso chissà se i magistrati contabili decideranno di seguire le indicazioni della Conferenza o le contrasteranno. Sicuramente il documento comunque un pregio lo avrà: se qualche ente avrà l’ardire di coprire posizioni dirigenziali vacanti, giustificandosi con la necessità di dover assicurare le funzioni fondamentali dell’ente o di garantire i servizi essenziali, nel caso in cui la vicenda dovesse arrivare all’attenzione di una sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, il soggetto chiamato a risponderne potrà sostenere l’assenza di colpa grave in quanto avrà fatto affidamento su di un documento con il quale anche il rappresentante del Governo ne sosteneva la legittimità. “

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