Print Friendly, PDF & Email

Responsabile di danno erariale il segretario generale che non vigila sulle procedure di verticalizzazione

di Ulderico Izzo

 

“Con la sentenza n. 51 del 29 giugno 2016, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Umbria, ribadisce il ruolo e la relativa responsabilità del Segretario Generale di un ente locale territoriale, il quale è compartecipe, con la giunta, di danno all’erario, per aver adottato deliberazioni giuntali non conformi al principio di legalità.

La decisione in rassegna fornisce lo spunto per una riflessione del ruolo del Segretario Generale, in quanto proprio la giurisprudenza del giudice contabile, lo definisce come il massimo garante della legalità e della correttezza dell’azione amministrativa.”

 

************************

CORTE DEI CONTI UMBRIA – PERUGIA – SENTENZA 29 GIUGNO 2016, N. 51

 

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Fulvio Maria Longavita Presidente f.f.-Relatore

Dott.ssa Acheropita Rosaria Mondera Consigliere

Dott. Antonio Di Stazio Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti dei sigg.: 1) Fe.Po.(c.f. …), elett.te domiciliato presso l’avv. Ma.Po.; 2) Vi.Pi.D’U. (c.f. …), 3) Fa.Pa.(c.f. …); 4) Be.Fa. (c.f. …); 5) Be.Fi. (c.f. …), tutti elett.te domiciliati presso l’avv. Ma.Ra.; 6) Ro.Do.(c.f. …), elett.te domiciliato presso l’avv. Ro.Ga.; 7) De.Gu.An. (c.f. …), elett.te domiciliato presso l’avv. Fe.Pa.; 8) Va.Vi.Gi. (c.f. …), elett.te domiciliato presso l’avv. Ro.Sp.; 9) Bi.Ma.(c.f.: …), elett.te domiciliato presso l’avv. Id.Bi..

Visto l’atto introduttivo della causa, iscritto al n°12166 del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 15/06/2016, con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Catia De Angelis: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita; il P.M., nella persona del Procuratore Regionale, dr. Antonio Giuseppone; i difensori dei convenuti avvocati Ma.Po.; Ma.Ra.; Fe.Pa.; Ro.Ga. e Ro.Sp.

Svolgimento del processo

1) – Con atto di citazione depositato il 22/6/2015, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i sigg.: Fe.Po., Vi.Pi.D’U., Fa.Pa., Fa.Be., Fi.Be., Ma.Bi., Do.Ro., An.De.Gu., Gi.Va.Vi., nelle loro qualità di Presidente (il primo), assessori (i successivi sei), Segretario Generale (l’ottavo) e Dirigente delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali della Provincia di Terni (l’ultimo), per ivi sentirli condannare a favore della predetta Provincia al pagamento della complessiva somma di € 100.297,03 (oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio), per il danno subito dalla Provincia stessa per le “illegittime procedure di progressione verticale che hanno interessato 9 unità di personale”.

1.1) – L’atto introduttivo della causa, in fatto, ha precisato che:

– a seguito di alcune denunce ed articoli di stampa, in ordine alle cennate progressioni verticali, la Procura Regionale ha esperito l’istruttoria di competenza, dalla quale è emerso che la Giunta della Provincia di Terni:

a) Con deliberazione n. 139 del 18/7/2007, aveva approvato il piano triennale delle assunzioni, riservando 12 posti per la progressione verticale, ex art. 4 del CCNL 31/3/1999 (e s.m.i.) e 13 posti per le assunzioni esterne;

b) con deliberazione n. 275 del 28/12/2007, aveva ridotto a 7 i posti per la progressione verticale;

c) con deliberazione n. 28 del 27/2/2009, aveva approvato il programma di assunzione per il triennio 2009-2011, dando atto dei predetti 7 posti da coprire con progressione verticale;

d) con deliberazione n. 96 del 15/5/2009, aveva individuato un altro profilo per la progressione verticale;

e) con deliberazione n. 262 del 22/12/2009, infine, aveva proceduto ad una “ricognizione” dei posti relativi alla programmazione per il triennio 2007-2009, dando atto che nel “fabbisogno” allora stabilito erano stati previsti 12 posti per la progressione verticale, di cui tre coperti, con un residuo di 9;

f) sulla scorta di tale ultima deliberazione, era stata poi adottata la determinazione dirigenziale n. 1714 del 31/12/2009, con la quale erano stati approvati i bandi per l’espletamento delle procedure di “verticalizzazione”, conclusesi con le determinazioni dirigenziali nn. 1007-1009 del 9/8/2010, di approvazione degli atti delle commissioni aggiudicatrici, e nn. 1418-1421 del 19/11/2010, di nomina dei vincitori;

– alla stregua degli accertamenti eseguiti, la Procura ha invitato gli odierni convenuti a dedurre con atto del 23/4/2015;

– ritenuti insoddisfacenti i chiarimenti acquisiti con le note controdeduttive, è seguita la citazione in giudizio.

1.2) – L’atto introduttivo della causa, in diritto, ha:

a) argomentato per l’applicabilità della c.d. “legge Brunetta” (d.lgs. n. 150/2009) alle censurate progressioni verticali, in quanto la legge stessa è entrata in vigore il 15/11/2009 e non già il 31/12/2010, come sostenuto dai convenuti (v. pag. 28-29);

b) precisato che anche prima della “legge Brunetta” la progressione verticale era soggetta a concorso ed alla riserva del 50% dei posti all’accesso dall’esterno, come del resto indicato anche dalla circolare n. 15700/5B0 del 24/9/2007 del Ministero dell’Interno, richiamata nella precitata deliberazione di Giunta n. 275 del 28/12/2007, “inopinatamente ed illegittimamente modificata dalla deliberazione di Giunta n. 262 del 22/12/2009” (v. pagg. 29-30);

c) contestato ai convenuti:

c.1) la violazione dei principi generali in materia di progressione di carriera verticale, “poiché non è stato previsto l’accesso dall’esterno in misura non inferiore ai posti da coprire” (v. pag. 31-32);

c.2) la mancata previsione, nel bando per la progressione verticale, del possesso del “medesimo titolo di studio previsto per i candidati esterni”(v. pag. 35);

c.3) l’assoluta genericità dei profili da coprire mediante la progressione verticale e, quindi, l’“assenza di quella particolare professionalità che, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 267/2000, avrebbe consentito alla Provincia di Terni di bandire concorsi riservati” (v. pag. 36).

1.3) – In citazione, parte attrice ha anche argomentato per la sussistenza di una condotta “connotata da colpa gravissima, ove non da vero e proprio dolo”, richiamando le risultanze dell’istruttoria (v. pag. 37) ed ha ripartito il danno, “quantificato tenendo conto dei maggiori importi corrisposti al personale risultato vincitore delle progressioni interne con conseguente attribuzione della categoria contrattuale superiore” (v. pag. 36) nella misura di: € 10.000, al Presidente Polli; € 2.000 ciascuno agli assessori Pi.D’U., Pa., Be., Bi. e Be.; € 50.297,03 all’assessore proponente Ro.; € 20.000 al dirigente del Settore Risorse Umane e Relazioni Sindacali Va.; € 10.000 al Segretario Generale-Direttore Generale De.Gu. (v. pag. 38).

2) – Costituitosi nell’interesse del dirigente delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali Va. Vi. con memoria depositata il 29/12/2015, l’avv. Ro.Sp. ha contestato la pretesa attrice, chiedendo anzitutto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale, promosso per i medesimi fatti (v. pagg. 2-4).

Nel merito, il predetto difensore ha richiamato le deduzioni all’invito a dedurre, ed ha insistito per:

a) la non applicabilità della “legge Brunetta” agli enti locali alla data di adozione della censurata deliberazione n. 262/2009, evidenziando anche che la giurisprudenza richiamata dalla Procura si è formata in epoca successiva, “non conoscibile all’epoca della contestata condotta” (v. pag. 5);

b) la correttezza del suo operato, non essendo stata lesa la riserva del 50% per l’accesso esterno, in relazione a quanto stabilito con la deliberazione di Giunta n. 139/2009 (v. pag. 6).

3) – Costituitosi nell’interesse dell’Assessore Ro. (che aveva proposto la deliberazione n. 262/2009) con memoria depositata il 30/12/2015, l’avv. Ro.Ga. ha chiesto anch’egli la sospensione del presente giudizio “per pendenza del processo penale” (v. pagg. 2-4) e ha anche eccepito la prescrizione del vantato diritto risarcitorio (v. pagg. 5-6).

Nel merito, invece, ha escluso ogni responsabilità, in relazione:

a) all’assenza del predetto nella seduta nella quale la Giunta ha adottato la deliberazione n. 262/2009, che non ha concorso a votare (v. pag. 5);

b) al rispetto della percentuale di riparto dei posti da coprire mediante la progressione verticale, alla stregua degli atti emessi in proposito dalla Giunta della Provincia di Terni, secondo la normativa allora vigente (v. pagg. 5-8);

c) alla data di entrata in vigore della “legge Brunetta” (1/1/2010), successiva a quella di adozione della censurata deliberazione n. 262/2009 (22/12/2009), ed alla possibilità di portare comunque a conclusione le progressioni verticali già disposte, in base alla normativa vigente prima (v. pag. 9-11);

d) alla insindacabilità nel merito delle scelte discrezionale, con la precisazione che il programma triennale di assunzioni approvato con la deliberazione di Giunta n. 139/2007 non è stato cambiato dalle deliberazioni successive (v. pagg. 12-15);

e) alla mancanza della colpa grave e/o del dolo, tenuto anche conto del fatto che “non spetta all’assessore valutare la normativa da applicare” e che “l’intelaiatura della delibera è frutto di analisi, verifica e valutazioni della dirigenza” (v. pagg. 15-20);

f) all’assenza del danno, considerato anche che, secondo la stessa Procura Regionale, solo 4 delle 9 progressioni verticali appaiono irregolari, mentre manca per tutte una dimostrazione della disutilità della spesa.

Sotto tale ultimo profilo ed in via del tutto subordinata, anzi, la difesa del convenuto ha invocato la norma sulla valutazione dei benefici comunque ricevuti dall’Amministrazione.

In ulteriore subordine, è stato chiesto l’esercizio del potere riduttivo.

4) – Costituitosi nell’interesse degli assessori Pi.D’U., Pa., Be. e Be. con memoria depositata il 31/12/2015, l’avv. Ma.Ra. ha contestato la pretesa risarcitoria della Procura Regionale, eccependo:

a) l’“insussistenza dell’elemento oggettivo”, sotto i profili:

a.1) della inapplicabilità della c.d. “legge Brunetta” alla censurata procedura di progressione verticale, in quanto bandita il 31/12/2009: prima, cioè, della data edittale dell’1/1/2010, indicata dall’art. 24, comma 1, della precitata “legge”, e comunque della inapplicabilità della legge medesima alle procedure “programmate anteriormente” (v. pagg. 7-14);

a.2) del rispetto, in ogni caso, del limite percentuale fissato dalla “legge Brunetta”, avendo la Procura basato le proprie valutazioni critiche computando nel numero “degli accessi dall’interno anche 5 stabilizzazioni, disposte ai sensi dell’art. 1, comma 558, della legge finanziaria per il 2007”, ed avendo ritenuto modificato dalle delibere successive della Giunta Provinciale il numero di progressione verticale fissato nella programmazione triennale approvata con la deliberazione n. 139/2007 (v. pagg. 14-21);

a.3) la mancanza del danno, essendosi la Procura Regionale limitata ad evidenziare solamente l’illegittimità della più volte menzionata procedura di progressione verticale, senza indicare la “disutilitas” che ne è derivata (v. pagg. 21-23);

b) la “insussistenza del nesso di causalità”, in quanto la contestata procedura è di pertinenza del personale amministrativo ed i convenuti, nella censurata deliberazione n. 262/2009, si sono limitati a dare atto dei posti ancora disponibili, secondo le indicazioni offerte dal predetto personale (v. pagg. 23-27).

In particolare, poi, per l’assessore Pa., la difesa ha eccepito la carenza del nesso causale anche sotto il profilo della “impossibilità di provocare il danno” dal 27/5/2013, in quanto cessato dalla carica in tale data (v. pag. 32).

c) la “insussistenza dell’elemento psicologico”, sia perché la decisione dei convenuti è avvenuta in conformità ai pareri di regolarità tecnica degli uffici competenti, sia per l’“obiettiva complessità della materia” e le difficoltà interpretative anche sull’entrata in vigore del “decreto Brunetta” (v. pagg. 27-31);

d) l’“errata quantificazione del danno”, in quanto calcolato su 9 progressioni verticali, laddove sono solo 4 quelle contestate dalla Procura Regionale (v. pagg. 31-32).

In subordine è stato chiesto l’esercizio del potere riduttivo (v. pag. 33).

5) – Costituitisi con distinte memorie di contenuto sostanzialmente identico a quella dell’avv. Ra. appena esposta, depositate entrambe il 31/12/2015 nell’interesse del Presidente Po. e del Segretario-Direttore Generale della Provincia De.Gu., gli avv. Ma.Po. e Fe.Pa. hanno avversato la pretesa attrice, eccependo la carenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, oltre che del nesso di causalità.

A tale ultimo proposito, l’avv. Po., per il sig. Po., ha evidenziato che il medesimo, quale Presidente della Provincia “aveva delegato ad altro membro della Giunta il settore cui si riferisce la deliberazione n. 262/2009 […] che ha formulato la [relativa] proposta sulla base dell’istruttoria [dei] funzionari del settore Risorse Umane, previa acquisizione del parere di regolarità tecnica [del] responsabile del settore competente” (v. pagg. 26-27).

Dal canto suo, l’avv. Pa., per il Sig. De.Gu., ha evidenziato che il Segretario Generale non ha più compiti consultivi generali di legittimità e perciò una sua eventuale responsabilità è ipotizzabile solamente quando gli venga chiesto uno specifico parere.

Con specifico riferimento alla deliberazione n. 262/2009, invece, il predetto “si è limitato a svolgere le funzioni di verbalizzante, senza partecipare al processo deliberativo, nemmeno a livello consultivo” (v. pagg. 23-25).

6) – Costituitosi nell’interesse dell’assessore Bi. con memoria depositata il 18/1/2016, l’avv. Id.Bi. ha avversato la pretesa attrice, eccependo: a) la “insussistenza dell’elemento oggettivo”, per l’inapplicabilità del d.lgs. n. 150/2009 alla vicenda in discussione (v. pagg. 5-11); b) la mancata dimostrazione del danno, non avendo indicato la Procura Regionale la “disutilitas […] delle asserite irregolarità” (v. pagg. 14-15); c) la carenza dell’elemento psicologico, in quanto il convenuto “ha agito in forza dei pareri di esperti” (v. pag. 15); d) la “errata quantificazione del danno”, rapportato a 9 progressioni verticali, mentre solo 4 sono irregolari (v. pag15-16).

7) – Chiamata la causa all’udienza del 20/1/2016, la Sezione:

a) con sentenza non definitiva n. 14/2016, ha respinto l’istanza di sospensione del giudizio (ex art. 295 cpc) e l’eccezione di mutatio libelli formulata in aula dalle difese del segretario generale De.Gu. e del dirigente Va., accogliendo in parte l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa dell’assessore Ro.;

b) con ordinanza n. 4/2016, invece, ha disposto un incombente istruttorio, volto ad acquisire, tramite la Guardia di Finanza di Terni, il resoconto stenografico della seduta della Giunta Provinciale del 22/12/2009, nel corso della quale è stata adottata la deliberazione n. 262/2009 e copia della parte del verbale della seduta stessa che si riferisce alla predetta deliberazione.

8) – La Guardia di Finanza di Terni ha eseguito il menzionato incombente come da nota 27033/2016 del 4/4/2016.

9) – Con memorie depositate il 17, 25 e 26 maggio 2016, gli avv. Ga., Sp., Ra. e Pa. hanno trasmesso copia del verbale della riunione tra le OO.SS. e la delegazione trattante di parte pubblica in data 22/12/2009, relativo ai posti da destinare alla “verticalizzazione” in discussione, già presente agli atti di causa.

10) – All’odierna pubblica udienza, il P.M. ed i difensori dei convenuti hanno ancora illustrato le loro posizioni, concludendo in conformità.

Motivi della Decisione

11) – La pretesa attrice è parzialmente fondata, nei limiti che seguono.

12) – Al riguardo, giova anzitutto chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto in proposito dalle difese dei convenuti, i posti che la Giunta della Provincia di Terni aveva destinato alla copertura mediante progressione verticale, fino all’adozione della censurata deliberazione n. 262 del 22/12/2009, erano 7 e non 12, di cui solo quattro ancora disponibili alla data di adozione della menzionata deliberazione, come correttamente evidenziato dalla Procura Regionale nell’atto introduttivo della causa (v. pagg. 5-11 e 32).

12.1) – E valga il vero:

a) con deliberazione n. 139 del 18/7/2007 (“Approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2007-2009- annualità 2007”), la Giunta della Provincia di Terni aveva destinato alla progressione verticale (c.d. “verticalizzazione”) 12 posti “su profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno”, ex art. 4 del CCNL 31/3/1999. Tale numero era stato oggetto di attenta riflessione, “al fine di garantire un accesso dall’esterno, pari almeno al 50% delle assunzioni complessive dell’Ente, in ottemperanza al principio base di accesso al pubblico impiego, sancito dall’art. 97 della Costituzione e ribadito in via generale dalla giurisprudenza” (v. testualmente pag. 5 della citata deliberazione in atti);

b) con successiva deliberazione n. 275 del 28/12/2007 (“Aggiornamento della Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2007-2009 – annualità 2007”), la predetta Giunta ha ridotto a 7 il numero dei posti destinati alla verticalizzazione, in applicazione della “circolare prot. n. 15700/5BO del 24/9/2007 della Direzione Centrale per le Autonomie – Ministero dell’Interno”, nella quale era stata specificata la necessità di assicurare “in misura adeguata l’accesso esterno” (ex art. 35 del d.lgs. n. 165/2001), da individuare almeno nel “50% dei posti previsti in ciascuna categoria, secondo quanto ribadito dalla Corte Cost. con sent. n. 164/2002” [recte: sent. n. 194/2002], con la precisazione che nella predetta percentuale dovevano essere incluse anche “le procedure di stabilizzazione” (v. pagg. 5-6 della delib. n. 275/2007 in atti).

c) con l’ulteriore deliberazione n. 215 del 17/10/2008 (“Aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2007-2009- progressione verticali- individuazione n. 2 profili professionali”), la ridetta Giunta ha individuato due profili (“Istruttore Tecnico Coordinatore cat. C”) per i 7 posti da coprire mediante verticalizzazione (v. pag. 3 di tale deliberazione in atti);

d) con successiva deliberazione n. 28 del 27/2/2009 (“Approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011- annualità 2009), la più volte menzionata Giunta ha confermato il numero di 7 posti per la progressione verticale, ex art. 4 del CCNL 31/3/1999, mentre con la successiva deliberazione n. 39 del 15/5/2009 ha individuato un ulteriore profilo (“Istruttore direttivo per l’informazione e la comunicazione pubblica”) per i 5 posti ancora disponibili per la progressione in parola (v. pag. 5 della citata deliberazione n. 96/2009).

12.2) – Ricapitolando:

a) la Giunta della Provincia di Terni ha modificato la deliberazione n. 139 del 18/7/2007, a seguito della circolare del Ministero dell’Interno n. 15700/5BO del 24/9/2007, riducendo da 12 a 7 i posti da coprire mediante progressione verticale, con la deliberazione n. 275 del 28/12/2007;

b) con successive deliberazioni n. 215/2008 e n. 96/2009 ha individuato 3 profili per i predetti 7 posti.

Alla data di adozione della censurata deliberazione n. 262/2009, pertanto, il programma delle assunzioni della Provincia di Terni prevedeva soltanto 7 posti per la progressione verticale, di cui solamente 4 ancora disponibili.

Con l’appena menzionata deliberazione n. 262 del 22/12/2009 (“Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2007-2009 – Atto di Ricognizione”), per contro, la Giunta ha dato atto “che nel programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2007/2009 [era] stata prevista la copertura mediante verticalizzazione […] di n. 12 posti, […] dei quali […] coperti 3 e […] scoperti 9” (v. pag. 3 della citata deliberazione).

Il numero dei posti che si sarebbero dovuti coprire mediante verticalizzazione (e di quelli ancora disponibili) indicato in tale deliberazione, in realtà, ha tradito lo spirito meramente “ricognitivo” della deliberazione stessa, in quanto maggiore di quello reale.

12.3) – Da questo punto di vista, non può non convenirsi con parte attrice sul fatto che la ridetta deliberazione n. 262/2009 ha aumentato “in modo anomalo ed arbitrario i posti […] non rispettando la percentuale del 50%” (v. pag. 8, 31 e 35 della citazione in giudizio).

13) – Le difese dei convenuti hanno controdedotto, osservando anzitutto che la deliberazione n. 275/2007 non aveva la forza di modificare la precedente deliberazione n. 139/2007, riducendo da 12 a 7 i posti destinati alla “verticalizzazione”, in quanto “la programmazione del personale [è] soggetta a concertazione con le RSU Aziendali e con i Sindacati Territoriali”, lasciando con ciò intendere che la precitata deliberazione n. 275/2007 sarebbe stata adottata senza alcuna concertazione con le OO.SS. (v. pag. 12 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Ga., nonché – in termini – pag. 13 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Bi. e pagg. 20-21 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Ra. ed analoghi richiami nelle medesime pagg. 20-21 delle memorie di costituzione in giudizio dell’avv. Pa. e Po.).

13.1) – L’osservazione è palesemente smentita dai fatti.

All’udienza del 20/1/2016, parte attrice ha correttamente fatto notare che la deliberazione n. 275/2007 dà specificamente atto dell’intervenuta concertazione con le OO. SS., evidenziando come la deliberazione stessa chiarisca che: “i contenuti della presente programmazione [sono stati portati a conoscenza delle] OO. SS. territoriali e [delle] R.S.U., ai sensi dell’art. 8 del CCNL dell’1/4/1999, come sostituito dall’art. 6 del CCNL del 22/1/2004, per la quale è stata formulata richiesta di concertazione che si è svolta nell’incontro sindacale del 24/12/2007” (v., testualmente, pag. 7 della deliberazione n. 275/2007, ultimo “Dato atto”, prima del dispositivo).

13.2) – Analoga concertazione (“negli incontri sindacali del 7/1/2009 e del 27/1/2009”) è stata poi annotata anche nella successiva deliberazione n. 28/2009, che ha confermato la riduzione dei posti destinati alla “verticalizzazione”a 7 solamente (v. pag. 7 di tale deliberazione l’ultimo “Dato atto”, prima del dispositivo).

13.3) – Alla stregua di quanto precede, dunque, deve dirsi che la deliberazione n. 275/2007 ha ridotto a 7 i posti destinati alla “verticalizzazione” con valutazioni corrette sia sul piano del merito che del metodo, avendo:

a) sotto il primo profilo (merito), assicurato il pieno rispetto del limite del 50% dell’“accesso dall’esterno”, comprendendo in tale percentuale anche le “stabilizzazioni” (ex circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 15700/5BO del 24/9/2007);

b) sotto il secondo profilo (metodo), assicurato la concertazione con le OO. SS.

14) – Le difese dei convenuti, in secondo luogo, hanno osservato che comunque “nessun limite normativo impediva alla Provincia di rivedere la programmazione del fabbisogno [e di] riportare [con la censurata deliberazione n. 262/2009] a 12 le unità oggetto di progressione verticale”, (v. pag. 12 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Ga. e, in termini, le memorie di costituzione in giudizio degli altri difensori).

14.1) – La Procura Regionale ha controdedotto sottolineando che la deliberazione n. 262/2009 era soggetta ai limiti stabiliti dal d.lgs. n. 150/2009 (c.d. “decreto Brunetta”), in quanto adottata il 22/12/2009 e, quindi, dopo l’entrata in vigore (15/11/2009) del decreto stesso.

Da questo punto di vista, secondo parte attrice, la predetta deliberazione avrebbe dovuto garantire il rispetto del doppio limite, fissato dagli artt. 24 e 62 del decreto Brunetta, costituito:

a) dalla riserva di posti per l’accesso esterno non inferiore al 50%;

b) dal “possesso per il personale interno dei medesimi titoli di studio previsti per l’accesso esterno” (v. pag. 12, 24 e 35 dell’atto introduttivo della causa).

14.2) – La tesi della Procura, circa l’applicabilità degli art. 24 e 62 del d.lgs. n. 150/2009 alla deliberazione n. 262/2009, è stata avversata dalle difese dei convenuti, che hanno invocato il diverso e più lungo termine del “31/12/2010”, previsto dall’art. 31 del medesimo testo normativo, per l’“adeguamento” degli ordinamenti locali ai principi del decreto Brunetta (v. pag. 5 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Sp., nonché pagg. 9-11 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Ra. ed analoghe memorie di costituzione in giudizio dell’avv. Pa. e dell’avv. Po.).

14.3) – Il Collegio, dal canto suo, ritiene che l’individuazione degli eventuali limiti ai quali avrebbe dovuto sottostare la deliberazione n. 262/2009 nel riportare a 12 i posti destinati alla “verticalizzazione” passi, anzitutto, dalla verifica dell’applicabilità o meno alla deliberazione stessa delle diposizioni dell’art. 62 del c.d. “ decreto Brunetta”.

14.3.1) – La tesi della Procura Regionale, sulla immediata applicabilità delle precitate disposizioni, non è fondata.

14.3.2) – L’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009, infatti, stabilisce che le disposizioni del successivo art. 62 si applicano “dall’1/1/2010” (v. in termini anche Sez. Autonomie, delib. n. 10/2010 e Sezione Regionale di Controllo Lombardia, delib. n. 517/2010).

14.3.3) – Né sono conducenti, ai fini dell’applicabilità del menzionato art. 62 alla censurata deliberazione n. 262/2009, le considerazioni della Procura secondo le quali l’adozione della delibera stessa nel dicembre 2009 è espressione della “volontà di aggirare il divieto temporale dell’1/1/2010, imposto dall’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009” (v. pag. 24 dell’atto introduttivo della causa).

La data di adozione della più volte richiamata deliberazione (e la sua pronta esecuzione), infatti, può anche avere valore “sintomatico” della volontà di “eludere” le disposizioni del decreto Brunetta (v. ancora pag. 24 dell’atto introduttivo della causa), ma in mancanza di altri, più conferenti e puntuali elementi di valutazione non è (da sola) sufficiente a comprovare una simile volontà.

14.3.4) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, deve escludersi che la ripetuta deliberazione, nel riportare a 12 i posti destinati alla verticalizzazione, incontrasse i limiti stabiliti dal decreto Brunetta.

15) – La deliberazione n. 262/2009, in realtà, è rimasta soggetta alle regole vigenti prima del decreto Brunetta.

Sull’applicabilità del sistema previgente al d.lgs. n. 150/2009, i difensori dei convenuti hanno correttamente richiamato le deliberazioni della Sezione Regionale di Controllo Puglia n. 41/2010, nonché quelle della Sezione Regionale di Controllo Toscana n. 105/2010 e della Sezione Regionale di Controllo Lombardia n. 517/2010 (v. pag. 8 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Ga., nonché pag. 8 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Bi. e pag. 11-13 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Ra. ed analoghi riferimento nelle memorie dell’avv. Pa. e Po.).

Trattasi, tuttavia, di un sistema che comunque prevedeva anch’esso dei limiti.

16) – Il primo e più rilevante limite è costituito, per quel che qui rileva, dal rispetto della riserva di posti “in misura adeguata [per] l’accesso dall’esterno”, ex art. 36 del d.lgs. n. 29/1993 ed art. 35 del d.lgs. n. 165/2001.

16.1) – I tentativi delle difese delle parti di escludere un simile limite, ritenuto inoperante prima del decreto Brunetta, si scontra con l’assetto concreto del sistema (v. pag. 13 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Ra. e, in termini, le analoghe memoria di costituzione degli avv. Pa. e Po., nonchè pag. 9 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Bi.).

16.2) – Prima del predetto decreto, infatti, era venuto a consolidarsi un vero e proprio “diritto vivente” sulla determinazione del limite dell’“adeguato accesso dall’esterno”, che ne aveva fissato la misura in una percentuale non inferiore al 50% dei posti disponibili.

Si richiamano al riguardo, oltre alla circolare n. 15700/5B0 del 24/9/2007 della Direzione Centrale per le Autonomie del Ministerro dell’Interno (autonomamente recepita dalla Giunta della Provincia di Terni con la deliberazione n. 275/2007) ed alle circolari U.P.P.A. n. 25/2007 e n. 5/2008, il consolidato orientamento di questa Corte in proposito (v., tra le tante, Sezione Regionale Controllo Sardegna n. 16/2009, in materia di “stabilizzazione”, e Sezione Regionale di Controllo Lombardia n. 64/2009, in materia di “verticalizzazione”) e soprattutto quello della Corte Costituzionale (v. sent. n. 234/1994, n. 194/2002 e n. 273/2002).

Né si dica che le pronunce della Corte Costituzionale hanno riguardato principalmente “leggi regionali”, in quanto i principi con esse affermati hanno avuto valenza generale, “attesi i parametri costituzionali cui attengono”, come precisato dalla stessa Corte Costituzionale (v. sent. n. 1/1999).

16.3) – Del resto, la Giunta della Provincia di Terni ha sempre osservato spontaneamente il principio della riserva del 50% dei posti per l’“accesso esterno”, come emerge dalle delibere elencate nel precedente paragrafo 12.1), di talché l’operatività del principio stesso è – nei fatti – fuori discussione, nel caso di specie.

La deliberazione n. 262/2009, invero, ha riportato a 12 i posti destinati alla verticalizzazione nel presupposto che fosse corretta la misura della “riserva dell’accesso esterno” fissata nella precedente deliberazione n. 139/2007, nella quale “riserva” erano stati conteggiati anche i 7 posti destinati alla “stabilizzazione” (v. pagg. 5-6 della deliberazione n. 139/2007).

16.4) – Dall’analisi dei fatti, quali essi emergono dalle richiamate deliberazioni, risulta che ciò che davvero è stato messo in discussione dalla Giunta della Provincia di Terni non è stata l’operatività del principio della riserva del 50% dei posti per l’“accesso esterno”, ma l’inquadramento delle “stabilizzazioni” tra le forme di “accesso esterno”, piuttosto che tra quelle di “accesso interno”.

16.4.1) – Nella deliberazione n. 139/2007, infatti, le “stabilizzazioni” sono state computate tra le forme di accesso dall’“esterno” (v. pagg. 5), mentre nella deliberazione n. 275/2007 sono state computate tra le forme di accesso dall’“interno”, in applicazione della circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 15700/5/B0 del 24/79/2007 (v. pag. 6 della deliberazione stessa), ed infine, nella censurata deliberazione n. 262/2009, sono state considerate ancora una volta come una forma di accesso “esterno”.

16.4.2) – Le difese dei convenuti hanno giustificato tale, ultimo revirement in base al:

a) parere dell’UPI n. 464 del 17/3/2008, che era stato chiesto dalla stessa Provincia di Terni;

b) parere del Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. n. 20/2008.

16.4.3) – Entrambi tali pareri, però, non sono idonei a giustificare il ripensamento della Giunta della Provincia di Terni sulla natura delle programmate “stabilizzazioni”, quale forma di assunzione interna, come correttamente indicato nelle precedenti deliberazione n. 275/2007 e n. 28/2009

16.4.3.1) – Il parere U.P.P.A. n. 20/2008, infatti, non affronta minimamente il problema della natura (interna-esterna) della modalità di accesso all’impiego pubblico offerto dalla “stabilizzazione”, ma si limita a risolvere (negativamente) la questione della unicità del rapporto stabilizzato con il precedente a tempo determinato, assumendo trattarsi di un nuovo rapporto di lavoro, che impone le dimissioni dal precedente e non consente neanche di riconoscerne la relativa anzianità di servizio.

Il parere U.P.P.A. n. 20/2008, dunque, non rileva, ai fini dell’inquadramento della stabilizzazione tra le forme di accesso (interno-esterno) all’impiego. E ciò ben diversamente dalla precedente circolare U.P.P.A n. 5/2008, nella quale veniva chiaramente specificato che le stabilizzazioni erano consentite, “purché nella programmazione triennale [fossero] previste forme di assunzione che [tendessero] a garantire l’adeguato accesso dall’esterno in misura non inferiore al 50% dei posti da coprire”.

Né può davvero sostenersi che la circolare U.P.P.A. n. 5/2008 “non [sia] direttamente applicabile agli Enti Locali, [in quanto] inviata solo per conoscenza all’ANCI ed all’UPI” (v. pag. 2 delle note controdeduttive pec 13534 in data 13/3/23014 della Provincia di Terni alla verifica ispettiva dell’IGF, sub allegato 13 della nota di deposito atto degli avv. Ra., Pa. e Po.).

La predetta circolare, infatti, è stata richiamata anche in molti pareri di questa Corte, proprio per la soluzione delle problematiche degli enti locali, dandosene – con ciò stesso – per scontata l’applicabilità anche a tali enti (v. tra le tante Sez. Reg. Contr. Sardegna n. 13/2008/PAR).

16.4.3.2) – Quanto, invece, al parere UPI n. 464 del 17/3/2008, è da dire che esso, nel conteso generale del sistema, esprime una valutazione piuttosto isolata.

Trattasi di un pare che risulta contrario:

a) agli interventi della Funzione Pubblica, menzionati nel parere stesso;

b) ai numerosi pareri di questa Corte in proposito (v., tra gli altri, Sezione di Controllo per la Sardegna n. 13/2008/PAR, emessa il 12/6/2008, dopo il citato parere UPI e prima dell’adozione della censurata deliberazione n. 262/2009 della Giunta della Provincia di Terni; Sez. Reg. Contr. Basilicata n. 15/2009/PAR; ancora Sez. Reg. Contr. Sardegna n. 16/2009/PAR e richiami ivi alla giurisprudenza della Corte Costituzionale; Sez. Reg. Contr. Lazio n. 16/2009/PAR; Sez. Reg. Contr. Molise181/2013/PAR, Sez. Reg. Contr. Sicilia n 47/2015/PAR e richiami ivi alla giurisprudenza della Corte Costituzionale);

c) all’orientamento della Corte Cost. (v. sul carattere eminentemente “interno” della stabilizzazione, Corte Cost. n. 293/2009 e giurisprudenza ivi richiamata).

16.4.3.3) – In sostanza, appare davvero arduo giustificare il revirement in discorso, alla stregua dei pareri di questa Corte (molti dei quali anteriori alla censurata deliberazione 262/2009), delle pronunce della Corte Costituzionale e delle circolari UPPA n. 25/2007, n. 5/2008 e n. 36/2008, oltre che della circolare del Ministero dell’Interno n. 15700/5B0 del 24/9/2007 (alla quale – ultima – la Giunta della Provincia di Terni aveva già spontaneamente aderito con la deliberazione n. 275/2007, confermata dalla deliberazione n. 28/2009).

16.4.3.4) – Il ripensamento di cui alla censurata deliberazione n. 262/2009, in verità, esprime una condotta gravemente colposa, se non addirittura preordinata al superamento della riserva del 50% dell’“accesso esterno”, data la sua palese contrarietà alle regole sostanziali della materia, neppure sufficientemente esaminate nel parere UPI che la Giunta ha preferito seguire, rispetto alla messe di atti, circolari e pronunce di segno opposto.

17) – Così definiti i profili attinenti al limite della riserva del 50% dell’“accesso esterno”, deve invece escludersi che prima del c.d. “decreto Brunetta” il sistema prevedesse per le stabilizzazioni anche il requisito del “possesso per il personale interno dei medesimi titoli di studio previsti per l’accesso esterno” (ex precedente paragrafo 14.1, lettera b).

17.1) – Al contrario, il sistema previgente ammetteva espressamente “la partecipazione [alle verticalizzazioni] del personale interno, prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l’accesso dall’esterno” (v. art. 4, c. 3, del CCNL del 31/3/1999).

17.2) -Le verticalizzazioni dedotte in giudizio, del resto, erano state programmate proprio “su profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno”, in rapporto ai quali era del tuttoininfluente il titolo di studio, ex art. 4 del CCNL 31/3/1999 (v. deliberazione n. 139/2007

17.3) – Ai fini della soluzione della presente controversia, pertanto, non si deve tener conto del cennato requisito, stante – come detto – la non applicabilità del “decreto Brunetta” alle censurate verticalizzazioni e l’ininfluenza in concreto, per esse, del titolo di studio.

18) – Tale, ultima considerazione ben introduce alle valutazioni sul danno.

18.1) – Parte attrice ha determinato il danno:

a) rapportandolo a nove verticalizzazioni irregolari;

b) nell’ambito di tali verticalizzazioni, poi, ha lamentato la mancanza del titolo di studio, per alcune di esse, e la mancanza dello specifico “profilo professionale” su cui è intervenuta la progressione, per altre (v. pag. 21 23 e pagg. 35 e 36 della citazione);

c) per tutte ha usato come parametro di quantificazione le differenze retributive tra le qualifiche possedute prima e dopo la progressione verticale (v. pag. 36 della citazione), aggiornandone l’ammontare fino alla data dell’odierna pubblica udienza (v. nota di deposito atti n. 4 in data 13/6/2016).

18.2) – Le difese dei convenuti, per contro, hanno fatto presente che:

a) solo 4 delle 9 verticalizzazioni dedotte in giudizio possono dirsi davvero irregolari, in quanto superano il limite del 50% della riserva per l’“accesso esterno” ed è solamente per esse che “può parlarsi di un costo ingiustificato”;

b) soltanto alcuni dei “profili” oggetto della progressione verticale, inoltre, “hanno comportato un aumento di stipendio e di costo per l’Ente”, mentre altri “hanno avuto un costo uguale o addirittura inferiore a quello precedentemente acquisito” (v. pag. 20-21 della memoria di costituzione dell’avv. Ga. e, in termini, pag. 32 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Ra. ed analoghi riferimenti nelle memorie degli avv. Pa. e Po., nonché pag. 15-16 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Bi.);

c) non è ipotizzabile un danno per la mancanza del titolo di studio, mentre è da considerare l’“utilitas ricevuta” dalle prestazioni rese dal personale che ha partecipato alle progressioni verticali (v. pag. 21 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Ga.).

18.3) – Così delineate le posizioni delle parti, il Collegio ritiene anzitutto di dover dare atto che effettivamente le verticalizzazioni illegittime sono riferibili a 4 progressioni solamente, rispetto alle 9 considerate da parte attrice, tenuto conto delle risultanze delle deliberazioni n. 275/2007 e n. 28/2009, non contestate da parte attrice.

18.3.1) – In relazione a ciò, va ridotto a quattro progressioni soltanto il danno rapportabile al “costo sopportato dall’Amministrazione Provinciale per avere espletato un numero di progressioni verticali maggiore, rispetto a quelle effettivamente e legittimamente possibili” (v. pag. 26 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Ra. e, in senso analogo, la memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Pa. e Po.).

18.3.2) – In secondo luogo, il Collegio tiene a ribadire che per le verticalizzazioni in discorso non serviva il possesso del titolo di studio analogo a quello richiesto per l’acceso dall’esterno, mentre era necessario individuare bene i “profili” su cui operare le ridette verticalizzazioni, dovendo tali “profili [essere] caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno” (v. deliberazione n. 139/2007).

Sotto quest’ultimo aspetto, è da rilevare che la Procura ha indicato elementi concreti di criticità solamente per le verticalizzazioni dei sigg. Si.Fr. e La.Ag.:

a) per il primo, ha evidenziato che “la professione di “Vigilante idraulico” non risulta prevista nel Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale” (v. pagg. 21-22 della citazione);

b) per la seconda, invece, ha fatto presente che “circa un mese dopo” la verticalizzazione per “istruttore amministrativo catg. c [nel] settore ambiente, [la predetta] veniva assegnata[…] alle dirette dipendenze del Direttore Generale e pertanto, di fatto, non è stata mai assegnata al settore ambiente, per il quale aveva vinto la progressione” (v. pag. 22 della citazione).

18.3.3) – In terzo luogo, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, si deve comunque tener conto dei vantaggi conseguiti dalle prestazioni rese dal personale verticalizzato, attesa l’irrilevanza del possesso del titolo di studio.

Da una simile valutazione, tuttavia, devono essere escluse le prestazioni relative alle verticalizzazioni dei sigg. Si. e La. , per le quali parti attrice ha dimostrato che esse sono intervenute su profili inesistenti o comunque non utilizzati.

In particolare, quanto al sig. Si. , il Collegio rileva che il profilo di “Vigilante Idraulico” non era proprio previsto nel regolamento del Corpo di Polizia Provinciale, come correttamente evidenziato dalla Procura Regionale.

Si ricorda in proposito che, con nota n. 0037287 del 15/6/2010, gli Agenti della Polizia Provinciale hanno chiesto al Dirigente del Settore Risorse Umane di sapere “a quale dei profili professionali disciplinati dall’art. 2 del suddetto regolamento corrisponda la figura di “Agente di Polizia Provinciale – Vigilante Idraulico” menzionata nel bando di selezione[di verticalizzazione] non espressamente prevista dal Regolamento del Corpo” (v. copia della predetta nota, sub all. 42 al documento 7 della nota di deposito atti n. 1 della Procura Regionale).

18.5) – Nel tratteggiato contesto, il Collegio ritiene che la quantificazione equitativa del danno si imponga (ex art. 1226 cc).

A tal fine, bisogna anzitutto tener conto del danno connesso alle verticalizzazioni per le quali difetta lo specifico profilo professionale, che ben può essere commisurato all’ammontare delle retribuzioni percepite dal sig. Si. (€ 33.637,59) e dalla sig.ra La. (€ 363,74) fino alla citazione in giudizio, per il complessivo ammontare di € 34.001,33 (v. pag. 25 dell’atto introduttivo della causa), stante l’evidente mancanza di utilitas.

A tale somma va poi aggiunto il costo (come tale) delle 4 verticalizzazioni irregolari (sulle 9 dedotte in giudizio), al netto dell’utilitas delle prestazioni rese, per le quali non si individuano specifiche censure della Procura, al di là della mancanza del titolo di studio.

Il danno, sotto questo aspetto, è pari ad € 10.000, tenendo conto delle risorse impiegate nella complessiva, irregolare attività espletata per le predette 4 verticalizzazioni (numero delle deliberazioni adottate, ore lavorate, personale utilizzato, ecc.).

Alla stregua di quanto precede, dunque, il danno complessivo resta fissato in € 44.001,33, con assorbimento di ogni altro elemento di valutazione, ivi comprese le retribuzione corrisposte dopo l’atto introduttivo della causa (v. nota di deposito atti n. 4 della Procura Regionale).

19) – Sul piano dell’imputazione soggettiva, il danno così determinato va addebitato a tutti i convenuti, secondo le indicazioni fornite in proposito da parte attrice.

19.1) – In particolare, quanto al Segretario Generale De.Gu. ed al dott. Va., è da sottolineare che i medesimi erano i più qualificati componenti della delegazione di parte pubblica che ha condotto le trattative con le OO.SS. per la verticalizzazione dedotta in giudizio (v. verbali del 12 e del 22 dicembre 2009 in atti) e perciò avevano piena conoscenza della vicenda (anche sotto il profilo del necessario rispetto del 50% della riserva per l’“accesso esterno” nel senso dianzi indicato) avendone orientato l’andamento anche in tale specifica veste, come fatto presente all’udienza del 20/1/2016 da parte attrice.

In relazione a ciò cadono tutte le argomentazioni difensive, volte ad escludere ogni loro colpevole coinvolgimento.

Tanto, senza neanche considerare, per il dott. De.Gu., il ruolo di garante della legalità e correttezza dell’azione amministrativa, che la migliore giurisprudenza di questa Corte correla al Segretario Generale (v. Sez. Toscanasent. n. 217/2012 e Id. sent. 164/2012, nonché Sez. Puglia sent. n. 739/2010 e Sez. I^ centr. App. sent. n. 154/2008).

19.2) – Quanto, invece, all’assessore Ro., è da considerare che se il medesimo non ha partecipato alla seduta che ha approvato la deliberazione n. 262/2009 (come evidenziato dalla sua difesa), egli tuttavia ne è stato il proponente e ne ha seguito l’istruttoria con gli organi amministrativi, come attesta anche la dichiarazione in atti della sig.ra Paola Petrini, dalla quale emerge che il predetto aveva piena conoscenza dei fatti e li approvava in ogni loro aspetto (v. documento 9 della nota di deposito atti n. 1 della Procura).

Né, d’altra parte, è condivisibile l’affermazione della difesa del convenuto, volta a sottolineare che: “non spetta all’assessore e agli altri membri di Giunta valutare la normativa d’applicare” (v., testualmente, pag. 16 della memoria di costituzione in giudizio).

Una simile affermazione, frutto di una comprensibile linea difensiva ispirata ad una ipervalorizzazione del “principio di separazione della politica dall’amministrazione”, potrebbe anche esprimere una grave negligenza, ove si consideri che, nel rispetto degli ambiti dell’agire pubblico, gli organi di governo sono tenuti a valutare (e rispettare) le norme d’applicare, non meno degli organi amministrativi.

19.3) – Quanto al Presidente Po., poi, è indubitabile che anch’egli abbia avuto piena conoscenza delle vicende dedotte in giudizio, tenuto pure conto del fatto che ha sempre ricevuto le convocazioni degli incontri con le organizzazioni sindacali nelle quali è stato trattato il problema delle “progressioni verticali” (v. allegati 1-2 al doc. n. 9 della nota di deposito n. 1 della Procura).

D’altro canto, è davvero impensabile, secondo l’id quod plerumquem accidit, che una vicenda come quella della verticalizzazione dedotta in giudizio, per il numero dei dipendenti (direttamente o indirettamente) coinvolti, degli anni in cui si è snodata e delle scelte di programmazione del fabbisogno di personale che ha imposto, sia rimasta del tutto oscura al Presidente della Provincia ed agli altri componenti della Giunta, seppur non addetti al settore.

19.4) – Sotto quest’ultimo profilo, dunque, anche i componenti della Giunta hanno avuto un loro intrinseco coinvolgimento materiale e psicologico nella vicenda, che è rimasto nella soglia della colpa grave, sebbene ad un livello minore rispetto all’assessore proponente ed al Presidente della Giunta.

D’altronde, il parere UPI del 17/3/2008 (invocato dalle difese dei convenuti) è stato indirizzato proprio all’Assessore delle Politiche Formative e del Lavoro dell’epoca (v. copia in atti), con ciò evidenziandosi il livello “politico” e non meramente “amministrativo” in cui è stata gestita la verticalizzazione del personale della Provincia di Terni.

Da questo punto di vista, è da considerare come sia la stessa difesa dell’assessore Ro. ad invocare il limite della “insindacabilità del merito delle scelte discrezionali” (v. pag. 11 della memoria di costituzione in giudizio), quasi a sottolineare che la scelta della verticalizzazione, sotto ogni suo aspetto (ivi comprendendo l’“individuazione delle figure professionali da programmare”) è stata rimessa “alla discrezionalità” degli organi competenti della Provincia e dunque alla Giunta (v. pag. 12 della memoria di costituzione in giudizio).

19.4.1) – Né, alla stregua delle risultanze documentali in atti, è possibile aderire alle considerazioni della difesa degli assessori Piacenti, Pa., Be. e Be. (riprese anche dalla difesa dell’assessore Bi.), per le quali: “la[censurata] deliberazione è stata assunta sulla base dell’inciso, contenuto nelle [sue] premesse, secondo cui si era ritenuto di dover effettuare un’attenta ricognizione della deliberazioni programmate nel triennio 2007/2009 e non ancora espletate e sulla scorta del parere favorevole del Direttore delle Risorse Umane e relazioni Sindacali” (v. pag. 24 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Ra. e analoghi riferimenti nelle analoghe memori degli avv. Pa. e Po.).

19.4.2) – Simili considerazioni, così come quelle immediatamente successive del medesimo difensore, sul “ruolo svolto da ciascun Assessore nelle delibere assunte dalla Giunta Provinciale” (v. pagg. 25 delle memorie di costituzione in giudizio appena citate), esprimono dinamiche e valutazioni che, astrattamente possibili, non hanno riscontro negli atti di causa.

19.4.3) – Ed invero, la ricerca del verbale della seduta in cui è stata adotta la censurata deliberazione, volta proprio a verificare l’andamento concreto dei lavori della Giunta, non ha dato esito, così come non hanno dato esito le ricerche “dell’eventuale resoconto stenografico o redatto con altro mezzo meccanico” (v. ordinanza n. 4/2016), mentre gli analoghi tentativi di reperire qualcosa in proposito, esperiti in istruttoria dalla Procura Regionale, già allora si erano dimostrati inutili.

19.4.4) – A tal ultimo proposito, anzi, è da chiarire che, secondo gli accertamenti operati dalla Procura, “l’Ente Provinciale non ha mai utilizzato tale procedura [ossia il resoconto stenografico] e comunque nella prassi non è mai stata attuata” (v. documento 9 della nota deposito atti n. 1 della Procura).

19.4.5) – In carenza di un qualche documentato resoconto sul concreto andamento dei lavori della Giunta, dunque, il Collegio ritiene che il criterio di imputazione della responsabilità, per i componenti la Giunta stessa, resta quello formale del voto favorevole espresso per l’adozione della censurata deliberazione, mitigato dalla maggior responsabilità dell’assessore proponente e del Presidente, per il maggior coinvolgimento materiale e psicologico individuato negli atti del giudizio, come correttamente graduato da parte attrice in citazione.

20) – Tenendo conto del danno come sopra quantificato e della relativa quota parte del diritto risarcitorio prescritta (limitatamente all’assessore Ro.), dunque, i convenuti sono responsabili del danno stesso per:

a) € 21.800, l’assessore Ro., pari al 50% di € 44.001,33, al netto della quota prescritta;

b) € 8.800, il Dirigente delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali, dott. Va., pari al 20% di € 44.001,33;

c) € 4.400 ciascuno, il Presidente Po. ed il Segretario Generale De.Gu., pari al 10% ciascuno di € 44.001,33;

d) € 880,02 ciascuno, gli Assessori Pi.D’U., Pa., Be., Bi.e Be., pari al 2% di € 44.001,33.

21) – Alla soccombenza segue il pagamento – in parte uguale tra i convenuti – delle spese di giustizia, che il Collegio liquida in dispositivo.

22) – Sulle somme di condanna come sopra indicate (ivi comprendendo quella al pagamento delle spese di giustizia), vanno corrisposti gli interessi legali, dalla data di deposito della presente sentenza al soddisfo.

Visti gli artt. 82 del r.d. n. 2440/1923, 52 del r.d. n. 1214/1934, 43 e ss. del r.d. n. 1038/1933, 18 del D.P.R. n. 3/1957, 1 della l. n. 20/1994 e s.m.i., 5 della l. n. 19/1994 e s.m.i. e 93 del d.lgs. n. 267/2000.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

CONDANNA

I convenuti al pagamento della complessiva somma di € 44.001,33, a favore della Provincia di Terni, nell’ammontare di: a) € 21.800, per l’assessore Do.Ro.; b) € 8.800, per il Dirigente delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali, dott. Giovanni Va.; c) € 4.400 ciascuno, per il Presidente Fe.Po.ed il Segretario Generale An.De.Gu.; d) € 880,02 ciascuno, per gli Assessori Vi.Pi.D’U., Fa.Pa., Fa.Be., Ma.Bi. e Fi.Be..

Le spese di giustizia seguono la soccombenza, vanno pagate da tutti i convenuti condannati, in misura uguale tra loro, e vengono liquidate, alla data della presente pronuncia, in € 2.617,09 (duemilaseicentodiciassette/09).

Sulle somme di condanna, come sopra indicate, vanno corrisposti gli interessi legali, dalla data della sentenza al soddisfo.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 15/6/2016.

Il Presidente f.f. – Estensore f.to Fulvio Maria Longavita

Depositata in Segreteria il giorno 29 giugno 2016

Il Direttore di Segreteria

f.to Elvira Fucci

 

Torna in alto