24/07/2016 – Il nuovo sistema di valutazione della performance attende i provvedimenti attuativi

Il nuovo sistema di valutazione della performance attende i provvedimenti attuativi
di Paola Cosmai – Avvocato

Premessa

Il sistema di valutazione del funzionamento della compagine amministrativa che, passa, naturalmente, per le capacità e l’efficienza dei vertici dirigenziali, rappresenta il vero nodo del buon andamento e dell’economicità dell’agere publicum la cui fondamentale importanza è stata avvertita dal legislatore fin sul finire degli anni novanta quando ha introdotto gli Organismi interni di valutazione con il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, di attuazione della L. delega 15 marzo 1997, n. 59, che imponeva a ciascun Ente locale di organizzarsi per dotarsi di controlli di gestione interna e di apprezzamento della dirigenza nel rispetto della «distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli artt. 3, comma 1, lett. b) e c) e 14D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni», oltre che in coerenza con le previsioni di cui all’art. 147, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, cd. Tuel, recante la riforma dell’ordinamento degli Enti locali, a tenore del quale «1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa individuano strumenti e metodologie adeguati a: a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale; d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti».

Nuclei di valutazione poi sostituiti, nell’apparato Statale dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance, cd. Oiv, dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, resi, per le Regioni e gli Enti locali alternativi ai primi dall’art. 14, del citato D.Lgs. n. 150 del 2009, secondo l’autonoma scelta della singola Amministrazione, potendo questa optare per la conservazione del Nucleo già esistente (conf. parere Civit 10 dicembre 2010, n. 121).

L’apparato tuttavia si è rivelato nel tempo inadeguato allo scopo tanto da indurre il Governo, nelle more del riassetto di più ampio respiro poi delegato dalla L. 7 agosto 2015, n. 124, ad una rivisitazione della disciplina con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Con esso, sciolte la Civit e l’Avcp, la parte di competenze afferenti alla prima e riguardanti la valutazione della performance è stata trasferita al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre quella inerente alla trasparenza è stata assegnata, unitamente alle finzioni già appartenenti alla seconda, alla neo istituita Anac.

Il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105

Il nuovo ruolo ricoperto dal Dipartimento nella sedes materiae è stato meglio delineato di recente dal D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, ferme le funzioni di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di valutazione e controllo strategico nei confronti delle amministrazioni dello Stato e fermi, altresì, i sistemi di valutazione vigenti nelle Regioni e negli Enti Locali ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2009 cit. salvo i principi inderogabili fissati dal regolamento in parola.

Tra le funzioni principali assegnate al Dipartimento quelle della promozione e del coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche tese alla riduzione degli oneri informativi ed all’integrazione dei sistemi di misurazione così da poterli comparare portandoli ad un arco temporale di riferimento pluriennale per settori omogenei e raccordandoli con il sistema dei controlli interni, incluso quello di gestione, e gli indirizzi espressi dall’Anac.

Fitta la rete collaborativa tra i vari dicasteri preposti, ciascuno, ad un segmento delle competenze predette, con un ruolo determinante, naturalmente, assegnato al Ministero dell’Economia ed ampio l’affidamento sulle tecnologie che dovrebbero essere in grado di implementare una piattaforma tecnologica atta a contenere in formato digitale sia i documenti e i dati relativi al ciclo della performance anche nell’ottica di una maggiore trasparenza e partecipazione, sia le buone pratiche sperimentate nelle diverse amministrazioni, garantendone l’accessibilità e fruibilità con il coinvolgimento anche delle Regioni e degli Enti locali.

Evidente, inoltre, l’intento di centralizzare e controllare il sistema di valutazione considerato che l’art. 3, comma 3, del regolamento con riferimento agli Organismi indipendenti di valutazione di cui al decreto 150 affida a Palazzo Vidoni il potere di indirizzo dell’esercizio delle relative funzioni di valutazione, oltre che la funzione di tenuta ed aggiornamento del relativo Elenco dei componenti disciplinati ex novo dal medesimo D.P.R. n. 105 del 2016, e di verifica dell’operato degli organi in parola, promuovendone la razionalizzazione e la riduzione del numero oltre che la specializzazione per contesti di attività -anche con l’apporto della Scuola nazionale di amministrazione- e la determinazione dei compensi.

Nel rispetto delle Autonomie, però, il decreto prevede che le predette funzioni siano svolte nei confronti delle Regioni e degli Enti locali tramite appositi protocolli di collaborazione da stipularsi previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l’Unione delle province d’Italia (UPI).

Presso il Dipartimento è poi istituita la Commissione tecnica per la performance, organo consultivo per l’indirizzo tecnico-metodologico necessario allo sviluppo delle attività di misurazione e valutazione della performance, costituito da 5 membri nominati per un biennio, rinnovabile una sola volta, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione scelti tra professori o docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche ed esperti provenienti dal settore delle imprese, dotati di requisiti di competenza, esperienza e integrità. Ad essi non compete alcun compenso o gettone di presenza, ma solo il rimborso delle spese di viaggio e, per le necessità di funzionamento, sono assegnate unità di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, fino ad un massimo di 25 di cui 5 con qualifica dirigenziale.

L’incarico de quo, oltre alle ipotesi specifiche di conflitto di interesse, non è conferibile a:

1) componenti in carica di Organismi indipendenti di valutazione, di collegi dei revisori dei conti o di altri organismi di controllo interni alle amministrazioni;

2) soggetti deputati allo svolgimento di funzioni di controllo esterno alle amministrazioni, inclusi i magistrati contabili;

3) soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei 3 anni precedenti alla nomina.

I componenti, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione tecnica.

La valutazione indipendente e la revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione. Nasce la Rete nazionale per la valutazione

Il regolamento enfatizza il principio dell’autonomia degli Organismi indipendenti di valutazione la cui formazione rivede in parte.

Essi sono costituiti da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti, nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento e di cui innanzi.

I requisiti per la richiesta di iscrizione afferenti alla competenza, esperienza ed integrità sono rimessi ad emanandi decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del regolamento (ossia entro il 30 ottobre c.a.), con il quale sono stabiliti anche i limiti relativi all’appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione.

Da ultimo, il D.P.R. n. 105 del 2016 cit. istituisce la Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche al fine di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti che vengono condotte in specifici ambiti e settori, favorire la condivisione di tali esperienze e definire metodologie di valutazione comuni.

I dubbi applicativi e la circolare ministeriale del 14 luglio 2016

Malgrado l’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 105 del 2016, abbia specificato che la nuova disciplina degli Organismi di valutazione si applichi «a partire dai rinnovi degli organismi indipendenti di valutazione successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. I componenti degli organismi già nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati», diverse Amministrazioni hanno chiesto lumi al Dipartimento sulla permanenza in carica degli organi attualmente in carica.

Dipartimento che si è espresso con la recente Circ. 14 luglio 2016, prot. n. 0037249, con cui, nel rammentare la decorrenza dell’entrata in vigore come sopra trascritta, ha rimarcato che, in attesa della piena operatività della nuova disciplina, ciascuna amministrazione deve valutare come procedere al fine di garantire la continuità amministrativa ma che sarebbe auspicabile laprorogatio degli organismi in carica e dei rispettivi componenti ovvero di rinominarli con le procedure sinora seguite, fermo restando che la durata della carica non potrà eccedere quella prevista dalla disciplina previgente.

D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105

Circ. 14 luglio 2016, prot. n. 0037249, Dipartimento della Funzione Pubblica

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