14/07/2016 – Svolgimento di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente e obbligo di corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato

Svolgimento di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente e obbligo di corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato
di Vincenzo Giannotti – Dirigente del Settore Gestione Risorse (Umane e Finanziarie) del Comune di Frosinone

 

Il fatto

Un dipendente di un ente pubblico era stato adibito allo svolgimento di mansioni superiori e, nel caso concreto, anche quale titolare di posizione organizzativa, in via continuativa per diversi anni. La Corte territoriale aveva, pertanto, condannato l’Amministrazione a corrispondere tutte le differenze retributive ivi incluse quelle svolte in qualità di posizione organizzativa.

Avverso la citata sentenza ricorre in Cassazione l’Amministrazione, la quale si duole dell’errore commesso dalla Corte territoriale che aveva riconosciuto anche la retribuzione di posizione dal momento in cui la stessa non era stata assegnata, ossia in assenza anche di una comparazione con altri dipendenti interessati e della fase concorsuale per la sua formale assegnazione. Nel merito delle mansioni superiori, viene evidenziato una difformità rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, in merito alla corrispondenza tra atto formale del conferimento e il pagamento limitato alle sole differenze retributive in esso contenuto, stante la ontologica differenza tra lavoro pubblico e quello privato, in merito all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 36 della Costituzione sulla giusta e proporzionale retribuzione, in quanto emergono altri principi costituzionali meritevoli di tutela (art. 97 Cost. in tema di esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica).

Le motivazioni dei giudici di palazzo Cavour

I giudici di Palazzo Cavour ritengono le motivazioni dell’Amministrazione non meritevoli di accoglimento, precisando come nel caso di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato si applichino i seguenti principi:

– l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost., sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Corte di Cassazione, Sezioni unite civili , Sent. 11 dicembre 2007, n. 25837);

– i giudici della legge hanno ribadito la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall’art. 36 Cost., specificando al riguardo che detta norma “determina l’obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato” a prescindere dalla eventuale irregolarità dell’atto o dall’assegnazione o meno dell’impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio 1989 n. 57Corte Cost. ord. 26 luglio 1988, n. 908);

– il principio della retribuzione proporzionato e sufficiente, ex art. 36 Cost., è applicabile anche al pubblico impiego senza limitazioni temporali (Cass. 17 aprile 2007, n. 9130Cass. 14 giugno 2007, n. 13877, sentenza la quale precisa anche come l’applicazione dell’art. 36 Cost. non debba però necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale anche mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza; ed ancora per lo stesso indirizzo: Cass. 14 giugno 2007, n. 13877Cass. 8 gennaio 2004, n. 91; Cass. 4 agosto 2004, n. 19444);

– in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori (Cass., Sez. lavoro, 18 febbraio 2014, n. 3814);

– in merito all’inserimento della retribuzione di posizione e di risultato, è stato precisato come si tratta di elementi retributivi accessori, e non fondamentali, della retribuzione, connessi ai diversi livelli della funzione di dirigente e al conseguimento di predeterminati obiettivi propri di quella qualifica (cfr. Cass. n. 11084 del 2007). Non di meno, come questa Corte ha precisato (cfr.Cass. n. 29671 del 2008), l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni, e con l’assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico; nelle differenze retributive, pertanto, vanno compresi i predetti emolumenti accessori.

Conclusioni

Sulla base dei sopra indicati principi di diritto il ricorso dell’Amministrazione deve essere respinto essendo la decisione della Corte territoriale conforme ai citati principi enunciati, spettando al dipendente, cui le mansioni superiori siano state attribuite, anche la corresponsione del salario accessorio riferito alla retribuzione di posizione e risultato quale corretto calcolo del trattamento differenziale a lui dovuto, con conseguente condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio a fronte della soccombenza.

Cass. Civ., Sez. lavoro, 4 luglio 2016, n. 13579

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