06/07/2016 – L’affidamento dell’elaborazione di un bando esterno è fonte di danno erariale

L’affidamento dell’elaborazione di un bando esterno è fonte di danno erariale

I giudici contabili di Appello confermano il danno erariale procurato dai dirigenti dell’ente per aver affidato diverse consulenze esterne (elaborazione di un bando pubblico sopra soglia comunitaria; incarichi tecnici; rappresentanza legale esterna). Secondo i magistrati contabili le consulenze affidate all’esterno non risultano giustificate da necessità, da specificità e da eccezionalità in uno con la temporaneità. Risulta, inoltre, per il Collegio contabile, del tutto inconcepibile, come la normale attività amministrativa possa essere valutata alla stregua del più intricato problema istituzionale, tanto da richiedere, senza colpo ferire, il ricorso a soggetti esterni, individuati tra l’altro, con un sondaggio effettuato tra i professionisti che operano esclusivamente nel settore, e cioè con elementi comparativi di cui non è dato conoscere la portata. Né nelle motivazioni degli atti adottati risulta il percorso logico che abbia condotto l’amministrazione ad avvalersi di personale esterno, senza aver minimamente, se non come clausola di stile, indicato le professionalità interne e la loro oggettiva incapacità ad assumere i citati incarichi, trattandosi pur sempre di attività ordinarie di competenza delle normali capacità richieste ai dipendenti pubblici.

 

Sono da considerarsi produttivi di danno erariale gli affidamenti esterni di consulenze per le attività istituzionali dell’ente

di Vincenzo Giannotti – Dirigente del Settore Gestione Risorse (Umane e Finanziarie) del Comune di Frosinone

I giudici contabili di prime cure avevano condannato i dirigenti dell’ente Provincia per aver proceduto ad assegnare incarichi esterni di consulenza contrari ai vincoli normativi ed ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. In particolare venivano quantificati come produttivi di danno erariale i seguenti affidamenti incarichi esterni:

– un generico incarico di consulenza legale, nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento del trasporto pubblico urbano, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, non essendo stato allegato alcun curriculumdell’interessato né alcuna valutazione comparativa era stata effettuata;

– nomina di due tecnici esterni nell’ambito della sottocommissione per la valutazione dei servizi di competenza della provincia, adottato in violazione dell’art. 84, comma 2, D.Lgs. n. 163 del 2006 che avrebbe imposto sin dall’origine una composizione della commissione di gara con al proprio interno componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, a ciò si aggiunge anche la mancanza di un confronto selettivo tra candidati;

– incarico affidato ad un legale esterno per una generica consulenza giudiziaria ed extra-giudiziaria (reiterata nel corso del tempo) il cui oggetto sarebbe rimasto del tutto indefinito e comprensiva di mere partecipazioni all’assemblea della società;

– ancora un affidamento di un incarico all’esterno per assistere il rappresentante dell’Ente nei lavori dell’assemblea, senza alcuna previa ricognizione dell’assetto organizzatorio interno né alcuna predeterminazione del compenso per una prestazione del tutto ordinaria.

Avverso la pronuncia di danno erariale comminata dal giudice contabile di prime cure ricorrono i dirigenti della Provincia.

La decisione della Corte di Appello

Il Collegio contabile di Appello, esaminate come inconferenti le richieste di nullità di rito sollevate dai ricorrenti, conferma in pieno le motivazioni sui danni erariali comminati ai citati dirigenti dai giudici contabili di prime cure, precisando in via preliminare come permangano nella legislazione vigente punti fermi, in ottica di contenimento e riduzione della spesa, che riguardano la necessarietà della consulenza, la sua specificità in relazione a una carenza professionale accertata all’interno dell’amministrazione, nonché la sua temporaneità. In merito agli incarichi di consulenza affidati è possibile precisare quanto segue:

– in merito alla necessità di acquisire competenze legali e professionali afferenti il corretto iter procedurale in ordine alle regole di gara ed al contenuto del contratto di servizio del TPL, il Collegio si interroga sul quesito connesso al fatto che se l’individuazione delle regole di gara europea e del relativo contratto di servizio richiedono “specializzazione estrema di uno studio con competenza ultraspecialistica“, per quale motivo non viene affidata all’esterno l’intera attività ordinaria di un Ente pubblico. In altri termini, si tratta di un affidamento di incarico esterno che rientra nella normale ed ordinaria attività amministrativa, che i dirigenti dell’ente hanno affidato all’esterno con un “sondaggio effettuato tra i professionisti che operano esclusivamente nel settore del trasporto pubblico locale”, e cioè con elementi comparativi di cui non è dato conoscere la portata;

– in merito alla scelta dei due tecnici esterni, in disparte i rilievi dei giudici contabili di prime cure, appare evidente come l’affidamento degli incarichi sia avvenuto in assenza di procedura comparativa e della previa verifica delle professionalità interne;

– nell’affidamento dell’incarico al legale esterno nulla viene precisato in merito alla presenza di professionalità interne (ufficio legale), qualificando come particolarmente complessa un’attività ordinaria dell’amministrazione quale la stipula di contratti, e, ancor peggio, si richiama a giustificazione la prassi invalsa che di fronte a tali tipi di presunta difficoltà, l’iniziativa più normale da assumere e quella del ricorso a professionisti esterni;

– anche in questo caso l’affidamento dell’incarico al legale esterno è motivato con la particolare complessità che induce l’ente a rivolgersi all’esterno, in questo caso si tratta dell’approvazione dei bilanci dell’azienda mobilità e servizi.

In tutti i casi esaminanti sono rilevabili condotte, da parte dei convenuti, gravemente colpose e tali da aver arrecato all’ente danni erariali equivalenti alle remunerazioni corrisposte ai citati consulenti esterni per attività rientranti nella normale ed ordinaria gestione da parte dei dirigenti dell’ente, tenuto anche conto del potere riduttivo applicato dai giudici contabili di prime cure in merito all’utilitasdi cui avrebbe in ogni caso beneficiato l’ente.

Conclusioni

Il Collegio contabile di Appello conclude evidenziando come le consulenze abbiano carattere di eccezionalità, le cui motivazioni devono essere ben evidenziate specie in un settore come quello del ricorso a consulenze esterne, tanto più quando si è in presenza dell’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’Amministrazione. Nei casi esaminati, si assiste se non ad una totale omissione delle indicazioni necessarie per il ricorso eccezionale all’esterno, perlomeno ad una genericità tale da far presumere che qualunque tipo di attività amministrativa potrebbe trovare idonea motivazione per poter essere affidata al di fuori dell’amministrazione. E ciò non può trovare condivisione.

Corte dei Conti, Sez. I App., 27 giugno 2016, n. 247

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