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Per gli incarichi dirigenziali mano libera ai Comuni sui resti assunzionali

di Amedeo Di Filippo

 

Le assunzioni di dirigenti ex articolo 110 del testo unico degli enti locali sono fuori dai vincoli dettati per il riassorbimento del personale degli enti di area vasta e per la relativa spesa possono essere utilizzati i resti degli anni precedenti. Lo affermano, rispettivamente, la sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti con la deliberazione n. 94/2016 e la sezione Puglia con la deliberazione n. 120/2016.

I vincoli 

La sezione Molise risponde a diversi i quesiti:

• se il ricorso all’assunzione a tempo determinato stabilito dall’articolo 110, comma 1, del testo unico degli enti locali (Tuel) per la copertura del posto di responsabile del servizio rientri nel campo di applicazione del comma 424 della legge n. 190/2014;

• se l’assunzione, fermi restando i vincoli di spesa, debba essere soggetta alla disciplina di cui all’articolo 36, comma 2, del Dlgs n. 165/2001, che prevede il ricorso a forme flessibili solo «per rispondere a esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale»;

• se il termine minino della durata del contratto è quello di tre anni ex articolo 19 del medesimo Dlgs;

• se, al pari di quanto previsto per le assunzioni ex comma 2 dell’articolo 110, debba essere preventivamente verificata «l’assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente».

Le regole 

Posta la differenza tra assunzioni a tempo indeterminato e assunzioni flessibili, la sezione Molise osserva che il comma 424 della legge n. 190/2014 – che destina le risorse 2015 e 2016 alla ricollocazione del personale soprannumerario – disciplina un fenomeno diverso da quello degli incarichi a contratto ex articolo 110 del testo unico, fermo restando il rispetto dei limiti e dei tetti di spesa.

Né si applica l’articolo 36 del Dlgs n. 165/2001, nel punto in cui prescrive che le assunzioni relative al lavoro flessibile possano essere effettuate solo per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, in quanto regola un’ipotesi derogatoria all’assunzione a tempo indeterminato disposta dal comma 1 mentre l’articolo 110, comma 1, prevede assunzioni per dare copertura a posti previsti in dotazione organica.

Trovano dunque applicazione le specifiche disposizioni previste dall’articolo 110, che al comma 3 stabilisce l’unico limite della durata del mandato elettivo del sindaco o presidente della provincia in carica, talché può essere superato il termine massimo di 36 mesi previsto dal Dlgs n. 368/2001. È invece applicabile anche a questi incarichi il presupposto della non rinvenibilità nei ruoli dell’amministrazione della specifica qualificazione professionale posseduta dell’incaricato.

I resti 

La sezione Puglia si focalizza sulle risorse e ribadisce che la spesa per il personale assunto in base all’articolo 110, comma 1, deve essere computata ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 9, comma 28, del Dl n. 78/2010. Si esprime inoltre sull’utilizzo dei cosiddetti “resti assunzionali” per il conferimento di detti incarichi, possibile in virtù della disciplina in materia di turn over dettata dall’articolo 3, comma 5, del Dl n. 90/2014, che consente il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni e l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

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