25/06/2017 – Modifiche ai criteri di aggiudicazione negli appalti: le novità dal Decreto correttivo

Modifiche ai criteri di aggiudicazione negli appalti: le novità dal Decreto correttivo

di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista

 

L’art. 60D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, cd. Decreto correttivo, modifica l’art. 95 del Codice degli appalti pubblici, relativo ai criteri di aggiudicazione dell’appalto con particolare riferimento all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Vediamo con il presente commento di analizzare le modifiche introdotte dal legislatore.

Il quadro normativo di riferimento

L’art. 95 del Codice degli appalti pubblici individua i criteri di aggiudicazione e definisce i parametri per la scelta del criterio più adeguato in relazione alla procedura da avviare, tenuto conto dell’oggetto, dell’importo e delle caratteristiche della stessa.

La disposizione, più volte richiamata nell’ambito del Codice degli appalti pubblici , costituisce il principale riferimento non solo per le procedure relative ai settori ordinari ma anche per quelle relative ai settori speciali, per l’aggiudicazione di contratti di appalto, di concessione e di partenariato nonché per gli affidamenti a contraente generale.

L’ANAC nell’elaborazione delle linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” ha fatto presente che l’attività di elaborazione dei criteri di valutazione, che precede l’avvio della procedura di gara, concorre a definirne la strategia ed è determinante ai fini di una selezione delle offerte improntata alla concorrenza e al soddisfacimento delle esigenze perseguite dalle stazioni appaltanti.

In tale prospettiva, l’ANAC ha inteso precisare che la scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule per l’attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della graduatoria finale debbano svilupparsi nel corso della vita iniziale dell’appalto, dalla programmazione alla predisposizione della documentazione di gara. In questa fase l’amministrazione deve individuare i risultati attesi dall’affidamento e definire la strategia per raggiungere tali risultati. Afferma l’ANAC che “L’idea è che, di regola, esiste un trade-off tra costo e qualità della prestazione e che l’amministrazione debba provare a definire un livello minimo accettabile (ovvero il progetto posto a base di gara) e, attraverso la gara, cercare quei miglioramenti che il mercato è in grado di offrire. Poiché i miglioramenti possono riguardare sia il prezzo che la qualità, la scelta dei criteri di valutazione e i relativi punteggi devono riflettere le preferenze dell’amministrazione al riguardo”.

Le linee guida hanno definito i parametri generali che, secondo la prassi, le stazioni appaltanti devono valutare ai fini della concreta individuazione dei criteri di valutazione e per la determinazione dei relativi punteggi. Tali indicazioni “consentono di orientare, senza mortificare, la discrezionalità della stazione appaltante, unica conoscitrice del contesto in cui si inserisce l’affidamento. Ciò che si è cercato di fare è di fornire indicazioni circa l’adeguatezza dei diversi strumenti di attribuzione dei punteggi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L’equilibrata valutazione dei suddetti elementi e il costante orientamento alla tutela della concorrenza favoriscono, senza dubbio, l’innalzamento della qualità degli affidamenti e costituiscono motivo di rilancio del mercato auspicato dal legislatore, valorizzando la discrezionalità delle stazioni appaltanti”.

Contratti aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

La lettera a), dell’art. 60 apporta alcune modifiche al comma 3, dell’art. 95 del Codice degli appalti pubblici laddove sono individuati i contratti aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Una prima modifica riguarda i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera. Per tali contratti viene precisato che nell’applicazione in via esclusiva del criterio dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sono fatti salvi gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro.

E’ modificata, inoltre, la soglia dell’importo dei contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale a partire dalla quale tali contratti sono aggiudicati in via esclusiva con il criterio dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Rispetto al testo vigente, che prevede l’applicazione per importi superiori a 40.000 euro, la modifica in esame è volta ad includere nella fascia di applicazione anche i contratti in questione di importo esattamente pari a 40.000 euro.

Contratti per i quali è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo

La lettera b), dell’art. 60, apporta alcune modifiche al comma 4, dell’art. 95 del Codice degli appalti pubblici dove sono individuati i contratti per i quali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo.

Il numero 1), della lettera b), riformula la lettera a) del comma 4, dell’art. 95 del Codice degli appalti pubblici relativa ai lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, nella parte in cui prevede che “la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo”.

Il nuovo testo sostituisce la locuzione citata con una volta a chiarire che, per i contratti in questione, l’utilizzo del criterio del minor prezzo è consentito solo quando l’affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo (e quindi non anche in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione).

Il numero 2), della citata lettera b), del Decreto correttivo, interviene sulla lettera c), del comma 4, dell’art. 95 del Codice degli appalti pubblici che consente l’applicazione del criterio del minor prezzo ai servizi e alle forniture “sotto-soglia” (cioè di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea definite dall’art. 35 del Codice) a condizione che gli stessi siano “caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.

L’intervento in esame è volto a specificare che tale condizione si applica per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 e sino alla soglia di rilevanza europea e ad escludere dal rispetto di tale condizione i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro: in tal caso quindi l’applicazione del criterio del minor prezzo sarà sempre consentita.

Non obbligatorietà della forcella di ponderazione dei criteri di valutazione dell’offerta

La lettera d), dell’art. 60 del Decreto correttivo, modifica il primo periodo del comma 8, dell’art. 95 del Codice degli appalti pubblici al fine di precisare che la cosiddetta forcella, nell’ambito della ponderazione relativa ai criteri di valutazione dell’offerta, è solo facoltativa e non obbligatoria.

La novella in esame premette al verbo “prevedendo” la parola “anche” al fine di riportare la disposizione in linea con la normativa europea.

Ulteriori criteri

La lettera f), dell’art. 60 del Decreto correttivo inserisce il nuovo comma 10-bis all’art. 95 del Codice degli appalti pubblici.

Il nuovo comma 10-bis prevede che la stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/ prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Rating di impresa quale criterio premiale per la valutazione dell’OEPV

La lettera g), dell’art. 60 del Decreto correttivo apporta una modifica al comma 13, dell’art. 95 del Codice degli appalti pubblici il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici indicano (nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito) i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating dell’offerente.

Il novellato testo prevede che compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell’offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Le stesse amministrazioni indicano altresì il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

Art. 60D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (G.U. 5 maggio 2017, n. 103, S.O.)

Art. 95D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.)

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto