23/06/2016 – Retribuzione di risultato al Segretario comunale in mancanza di obiettivi assegnati. Risponde il Sindaco

Retribuzione di risultato al Segretario comunale in mancanza di obiettivi assegnati. Risponde il Sindaco

Le erogazioni delle retribuzioni di risultato corrisposte, sempre nel massimo consentito dal contratto, sono state giudicate illegittime dai giudici contabili per mancanza della predeterminazione degli obiettivi

di vincenzo giannotti

Due Sindaci, succedutisi nel tempo, sono stati chiamati a rispondere di danno erariale per l’erogazione della retribuzione di risultato al Segretario comunale, senza che allo stesso fossero stati preventivamente assegnati gli obiettivi minimi previsti dalla legislazione e verificati i benché minimi risultati, sulla scorta dei parametri minimi che il d.lgs. n. 286/1999, richiamato nella contrattazione collettiva di settore, impone. A nulla sono valse le difese dei Primi cittadini, sull’ampliamento delle competenze gestionali attribuite al Segretario comunale, né sulla relazione formulata dallo stesso Segretario in merito alle attività svolte ed ai risultati raggiunti. Le erogazioni delle retribuzioni di risultato corrisposte, sempre nel massimo consentito dal contratto (10% del monte salari), sono state giudicate illegittime dai giudici contabili per mancanza della predeterminazione degli obiettivi e di un sistema di misurazione e valutazione richiesto dalla normativa. Tali sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regione Puglia, con la sentenza n.185 depositata in data 8/6/2016.

I rilievi della Procura

A seguito dei rilievi formulati da una verifica ispettiva del MEF, il Procuratore regionale ha chiamato a rispondere di danno erariale i due Sindaci che avevano attribuito la retribuzione di risultato al Segretario comunale, sempre al massimo previsto dal contratto collettivo (10% del monte salari), senza che allo stesso fossero assegnati gli obiettivi minimi previsti dalla legislazione e verificati i benché minimi risultati, sulla scorta dei parametri minimi che il d.lgs. n. 286/1999, richiamato nella contrattazione collettiva di settore. Nei vari decreti sindacali, secondo la Procura, si dava atto dell’avvenuto conseguimento, con pieno merito, degli obiettivi “assegnati direttamente o indirettamente” al Segretario generale per l’esercizio di funzioni proprie di tale figura, previste nell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, nonché del fatto che il Segretario generale “ha dimostrato capacità, competenza e fattiva collaborazione nell’azione quotidiana che è risultata efficace ed efficiente, raggiungendo appieno i risultati attesi nelle materie sopra previste ed inoltre ha svolto con pari positivi risultati le attività ulteriori assegnategli ai sensi della lettera d) dell’art. 97 del TUEL 276/2000. In altri termini, si è sempre proceduto con la stessa metodologia senza alcun esame critico delle attività svolte dal Segretario. Da ciò discende la responsabilità dei Sindaci che con colpa grave e in piena autonomia, hanno proceduto, in violazione della normativa legislativa e contrattuale in materia, a riconoscere pedissequamente l’indennità di risultato sempre nella misura massima al Segretario generale.

La difesa dei convenuti

Secondo la difesa dei convenuti, erra la Procura nel merito dei rilievi effettuati, poiché ogni anno, in base alla relazione rimessa dallo stesso Segretario, con la quale venivano precisati sia gli obiettivi di performance raggiunti nei propri compiti istituzionali, sia tenevano conto “del complesso degli incarichi aggiuntivi”, di volta in volta conferiti al Segretario medesimo. Sul punto l’Agenzia per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, la quale con deliberazione n. 389 del 24.9.2001, aveva modo di precisare come il significato del concetto di “obiettivi assegnati”, al quale fa riferimento l’art. 4 CCNL, per agganciarvi la retribuzione di risultato, in assenza di “funzioni gestionali”, “(…) gli unici obiettivi a cui fare riferimento per l’attribuzione al segretario della retribuzione di risultato, sono quelli connessi alle funzioni individuate dall’art. 97 del d.lgs. 267/2000”, cosa che è avvenuta negli anni presi in considerazione dalla Procura.

Le motivazioni dei giudici contabiliI

Dopo aver evidenziato l’eccezione di prescrizione, valida per i pagamenti disposti oltre i 5 anni dall’invito a dedurre che rappresenta causa di interruzione dei termini prescrizionali, i giudici contabili precisano come nel merito siano condivisibili le eccezioni formulate dalla Procura per le seguenti rilevanti motivazioni:

  • La responsabilità dei Sindaci è evidenziata nell’erogazione della retribuzione di risultato sempre massima senza che al Segretario fossero stati assegnati gli obiettivi minimi previsti dall’art. 42 CCNL, per agganciare alla verifica dell’effettivo perseguimento degli stessi la stessa indennità, e alcun riferimento ai parametri e alle metodologie di cui al d.lgs. 286/1999;
  • Non vi è alcun dubbio circa il fatto che l’art.42 CCNL di comparto impone l’assegnazione di obiettivi specificamente individuati e non genericamente riferibili ai compiti istituzionali, unitamente all’utilizzo di criteri e metodologie di cui al d.lgs. 286/1999 per la verifica ed il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
  • la legge. 150/2009, nell’abrogare il d.lgs. 286/1999, ha anche introdotto un sistema di individuazione, misurazione e valutazione della performance, basato su giudizi che devono essere effettuati da organismi indipendenti, ma nel Comune tale sistema non ha trovato applicazione nei confronti del Segretario;
  • pur avendo i Sindaci assegnato al Segretario compiti gestionali aggiuntivi, sul raggiungimento dei risultati in tale ambito di attività non vi è traccia, nonostante i difensori facciano espresso riferimento alla nota dell’Agenzia la quale, invece, precisa proprio la necessità di ancorare il risultato anche alle funzioni gestionali attribuite al Segretario.

Conclude il Collegio contabile come la colpa grave dei Primi cittadini, sia insita proprio nella standardizzazione dei provvedimenti sindacali con i quali, annualmente, si è proceduto a riconoscere l’indennità in questione, senza alcun parametro di valutazione dell’attività esercitata. 

Le retribuzioni di risultato corrisposte, non coperte da prescrizione, al Segretario comunale per le attività svolte, sono state poste a carico dei due Primi cittadini.

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